Sentenza n. 1791/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto interassessoriale n. 1326 del 7 novembre 2024, recante nuovi requisiti e disciplina transitoria per l’accreditamento e il funzionamento delle strutture sociosanitarie residenziali psichiatriche per interventi socio-riabilitativi 24 ore
Esito
Favorevole al resistente (assessorati regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le cooperative ricorrenti hanno impugnato integralmente il decreto interassessoriale oppure, in subordine, le disposizioni che prescrivono nuovi requisiti strutturali, generali e speciali per l’accreditamento e il funzionamento delle strutture, lamentando anche l’assenza di un congruo termine per l’adeguamento delle strutture già accreditate e funzionanti. Sono stati dedotti: incompetenza dell’autorità emanante e violazione degli artt. 19 e 26 della l.r. 22/1986, con falsa applicazione dell’art. 10 della l.r. 21/2014; eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità e sviamento. Nel corso del giudizio le ricorrenti hanno inoltre contestato la cessazione, dopo dodici mesi, della vigenza delle procedure previste dalla l.r. 22/1986, sostenendo che ciò avrebbe comportato un’indebita abrogazione di disposizioni legislative mediante un atto regolamentare-amministrativo. Hanno infine lamentato che, scaduto il termine di dodici mesi, non fossero ancora state definite le modalità del nuovo accreditamento, mentre risultavano applicabili procedure sanzionatorie previste da altro decreto assessoriale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile, senza esaminare nel merito le censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Il decreto impugnato è stato qualificato come atto di natura regolamentare. Secondo il Collegio, regolamenti e atti amministrativi generali, per la loro generalità e astrattezza, non sono normalmente autonomamente impugnabili: l’interesse a ricorrere diventa attuale, di regola, solo con l’adozione dell’atto applicativo che concretizza la lesione della posizione soggettiva. L’impugnazione diretta è ammessa soltanto quando la disposizione produca una lesione immediata delle posizioni dei destinatari. Nel caso concreto, l’art. 5, comma 3, del decreto prevedeva l’adozione di successivi provvedimenti, entro dodici mesi, per definire il fabbisogno, le risorse e le modalità di accesso all’accreditamento istituzionale; solo in tale sede avrebbero potuto essere disciplinate le modalità di adeguamento delle strutture preesistenti. Il decreto, pertanto, non produceva una lesione immediata e diretta. Le ricorrenti non avevano inoltre provato di essere state destinatarie di procedimenti sanzionatori fondati sull’art. 4 del decreto assessoriale n. 741/2023. Quanto alla scadenza del termine di dodici mesi senza l’adozione dei provvedimenti attuativi, il TAR ha rilevato che le ricorrenti non avevano proposto un’azione avverso il silenzio, unico strumento processuale idoneo a sollecitare giurisdizionalmente l’esercizio del potere amministrativo omesso. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
artt. 19 e 26 l.r. 22/1986
Norme richiamate dalle ricorrenti a fondamento della censura di incompetenza dell’autorità emanante; il TAR non ne ha esaminato il merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 10 l.r. 21/2014
Norma richiamata dalle ricorrenti per contestare la falsa applicazione; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 33, comma 2, lett. c), DPCM 12 gennaio 2017
Individua, nel quadro richiamato dalle parti, le strutture psichiatriche socio-riabilitative cui si riferisce la disciplina dell’accreditamento.
D.I. 31 luglio 2017
Atto di riferimento del sistema regionale di verifica, autorizzazione sanitaria e accreditamento delle strutture sociosanitarie; il TAR non ha esaminato la questione della sua mancata impugnazione come autonoma ragione decisiva.
art. 5, comma 3, D.I. n. 1326/2024
“Con successivi provvedimenti, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, previa definizione dei fabbisogni da parte dell’Amministrazione regionale con specifico atto di programmazione, adottato dagli Assessorati per la Salute e per la Famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con contestuale individuazione delle risorse, saranno definite le modalità per l’accesso all’accreditamento istituzionale delle strutture di cui al presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di detti provvedimenti e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, restano vigenti le procedure di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.”
La disposizione conferma il carattere non immediatamente lesivo del decreto, rinviando a successivi provvedimenti la definizione delle modalità di accesso all’accreditamento e delle eventuali forme di adeguamento delle strutture esistenti.
art. 4 D.A. n. 741/2023
Le ricorrenti ne hanno dedotto l’immediata applicazione delle procedure sanzionatorie, ma il TAR ha rilevato che non era stata provata l’adozione nei loro confronti di alcun procedimento sanzionatorio.
Massime di principio
- I regolamenti e gli atti amministrativi generali, in quanto caratterizzati da generalità e astrattezza, non sono normalmente autonomamente impugnabili; l’interesse a ricorrere sorge, di regola, con l’atto applicativo che rende concreta e attuale la lesione della posizione soggettiva.
- Un atto regolamentare o generale è direttamente impugnabile soltanto quando contenga disposizioni immediatamente lesive delle posizioni soggettive dei destinatari; non è sufficiente una potenzialità lesiva ipotetica o futura.
- Quando una disciplina generale rinvia a successivi provvedimenti la definizione delle modalità operative di accesso, accreditamento o adeguamento, l’impugnazione diretta della disciplina presupposta è inammissibile se non è dimostrata una lesione immediata derivante dalle sue disposizioni.
- La mancata adozione dei provvedimenti amministrativi attuativi entro il termine previsto deve essere fatta valere, sul piano processuale, mediante l’azione avverso il silenzio, e non attraverso l’impugnazione di un atto generale privo di lesività immediata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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