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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23236/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA relativa all'anno 2011 richiesto da una società contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo tempestiva l'istanza di rimborso e affermando, nel merito, la sussistenza del credito IVA, sul presupposto che l'Ufficio non avesse svolto i controlli dovuti sulla documentazione prodotta e che spettasse comunque all'Agenzia provare l'insussistenza del credito. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla decadenza per avere la CTR ritenuto tempestiva l'istanza di rimborso; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR invertito l'onere della prova, ponendo a carico dell'Ufficio la dimostrazione dell'inesistenza del credito; gli altri motivi, relativi a vizi processuali e motivazionali, sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondati i rilievi sulla tempestività dell'istanza di rimborso e, soprattutto, sull'erronea distribuzione dell'onere probatorio. Ha affermato che il contribuente, quando agisce per ottenere il rimborso di un tributo, è attore anche in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; non spetta invece all'Amministrazione provare l'insussistenza del credito. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Viene utilizzato come parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992

    artt. 21, comma 2, d.lgs 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza dell'istanza di rimborso; la Corte ritiene erronea la lettura della CTR che aveva escluso la rilevanza dei termini senza adeguato accertamento di fatto.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998

    artt. 21, comma 2, d.lgs 546/1992, 2, comma 8 bis, dPR 322/1998

    Norma invocata per sostenere il termine decadenziale dell'istanza di rimborso IVA; la Corte accoglie la censura di violazione di legge nei limiti in cui la CTR aveva disapplicato il termine senza corretta applicazione del principio di diritto.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, nel giudizio sul diniego di rimborso, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito grava sul contribuente, attore sostanziale.

  • art. 112 c.p.c.

    artt. 112, 115, cod. proc. civ.

    Richiamato nei motivi assorbiti, senza specifica decisione nel merito perché le censure non sono state esaminate.

  • art. 115 c.p.c.

    artt. 112, 115, cod. proc. civ.

    Richiamato nei motivi assorbiti, senza specifica decisione nel merito perché le censure non sono state esaminate.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs 546/1992

    Richiamato nei motivi assorbiti, senza decisione specifica.

  • art. 24, comma 3, d.P.R. 633/1972

    artt. 21, comma 2, d.lgs 546/1992, 24, comma 3, dPR 633/1972, 3, DM 24 febbraio 1973

    Richiamato nei motivi assorbiti, senza decisione specifica.

  • art. 3, DM 24 febbraio 1973

    artt. 21, comma 2, d.lgs 546/1992, 24, comma 3, dPR 633/1972, 3, DM 24 febbraio 1973

    Richiamato nei motivi assorbiti, senza decisione specifica.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto il diniego di rimborso di un tributo, il contribuente non è solo attore in senso formale ma anche attore in senso sostanziale, con conseguente onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
  • Le contestazioni dell'Amministrazione che negano la sussistenza dei fatti costitutivi del rimborso costituiscono mere difese e non comportano, di regola, un'inversione dell'onere della prova a carico dell'Ufficio.
  • Il principio elaborato per l'impugnazione di atti impositivi non è automaticamente estensibile alle controversie di rimborso, nelle quali il contribuente afferma un proprio credito verso l'Erario.
  • Se il giudice di merito applica erroneamente la regola sull'onere probatorio o il regime decadenziale dell'istanza di rimborso, la sentenza è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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