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Sentenza

Sentenza n. 3834/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS- Area III Patenti, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- il 18/3/2026 e notificato all’odierno ricorrente il 14/4/2026, inerente la sospensione della patente del sig. -OMISSIS- per mesi 6 e del contestuale ordine di sottoporsi a visita medica presso la competente Commissione territoriale; - e di ogni altro atto relativo al predetto procedimento amministrativo, costituente e facente parte del medesimo provvedimento, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, comunque lesivo dei diritti dell’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202602185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio che disponeva la sospensione della patente di guida per sei mesi e l'ordine di sottoporsi a visita medica presso la competente Commissione medica ASL

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato a seguito di un verbale della Polizia Stradale relativo alla violazione dell'art. 186, comma 7, del codice della strada, contestando in particolare l'ordine di sottoporsi a visita medica ai sensi dell'art. 119 del codice della strada. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, violazione del principio di proporzionalità, violazione o falsa applicazione degli artt. 119 e 223 del codice della strada e lesione del diritto di difesa. Ha inoltre riferito di avere già impugnato davanti al Giudice di Pace il provvedimento di sospensione della patente, ottenendone la sospensione cautelare. Il TAR, rilevata d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha esaminato la natura dell'ordine di visita medica, ritenendolo non un ordine autonomo di revisione ex art. 128 del codice della strada, ma la misura accessoria prevista dall'art. 186, commi 7 e 8, connessa alla sospensione della patente per la violazione contestata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando nel Giudice ordinario, e in particolare nel Giudice di Pace competente, il giudice munito di giurisdizione. Il Collegio ha ritenuto che la giurisdizione ordinaria riguardi non solo la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria connessa a una violazione costituente reato, ma anche l'ordine di sottoposizione a visita medica, qualificato come misura ulteriormente accessoria alla sospensione. La diversa indicazione contenuta nel provvedimento prefettizio, secondo cui l'ordine sarebbe stato impugnabile davanti al TAR, non è stata ritenuta idonea a radicare la giurisdizione amministrativa. È stata fatta salva la possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, nei termini di legge, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.

    La disposizione qualifica l'ordine di sottoposizione a visita medica come misura accessoria alla sospensione della patente disposta per la violazione prevista dalla norma.

  • art. 186, comma 8, d.lgs. 285/1992

    È richiamato quale fondamento delle modalità di sottoposizione a visita medica ordinata dal Prefetto insieme alla sospensione della patente.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992

    È la disposizione richiamata nell'ordine prefettizio per la sottoposizione del conducente alla visita medica presso la competente Commissione medica.

  • art. 205 d.lgs. 285/1992

    È indicato, insieme all'art. 223 del codice della strada, quale base dell'opposizione davanti al Giudice di Pace avverso i provvedimenti in materia di sospensione della patente connessi a violazioni costituenti reato.

  • art. 223 d.lgs. 285/1992

    Attribuisce al Giudice di Pace la cognizione delle opposizioni avverso i provvedimenti di sospensione della patente connessi a violazioni costituenti reato; tale giurisdizione comprende anche l'ordine accessorio di visita medica.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente, in caso di declinatoria di giurisdizione, la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, alle condizioni previste dalla norma.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare d'ufficio e sottoporre al contraddittorio la questione del difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La controversia sulla sospensione della patente disposta dal Prefetto in relazione a una violazione del codice della strada costituente reato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il rito e la competenza previsti dagli artt. 205 e 223 del codice della strada.
  • La giurisdizione del giudice ordinario si estende anche all'ordine di sottoposizione a visita medica previsto dall'art. 186, commi 7 e 8, del codice della strada, in quanto misura accessoria alla sospensione della patente e non autonomo ordine di revisione ex art. 128.
  • L'erronea indicazione, contenuta nel provvedimento prefettizio, della possibilità di ricorrere davanti al TAR non è idonea a radicare la giurisdizione amministrativa.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaGiurisdizione e riparto
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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