Sentenza n. 1044/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'avviso dell''esito della prova scritta 6 maggio 2024 – DM 8 giugno 2023 n. 107 m.pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0064933. 07-05-2024, per essergli stato attribuito un punteggio di 57 punti a fronte di 60 utili per il superamento della prova e di ogni atto presupposto e consequenziale; - nonchè, in particolare, e in parte qua, dell'atto contenente i cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 con le quattro opzioni di risposta, di cui solo una, ai sensi dell''''art. 6 punto a) del Bando (D.M. 107 dell'8.6.2023) avrebbe dovuto essere quella corretta. Più precisamente nella parte in cui detto atto pone alla candidata quesiti errati sotto i vari profili che di seguito si denunciano in narrativa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da De Nuzzo Francesca il 16\8\2024 per l’annullamento: -del Decreto di rettifica del 29.05.2024 m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE 29-05-2024, con cui il Ministero ha modificato gli esiti delle prove scritte sostenute dai candidati nel concorso in oggetto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da De Nuzzo Francesca il 27\10\2024 per l’annullamento: -del decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, rettificata con provvedimento del 19.08.2024 prot. 2206.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito della prova scritta del concorso straordinario per dirigenti scolastici, decreto di rettifica degli esiti e graduatoria nazionale finale della procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, che aveva conseguito inizialmente 57 punti, poi rettificati in 58, a fronte dei 60 necessari per superare la prova scritta, ha impugnato l'esito della prova, i quesiti somministrati, il decreto di rettifica e la graduatoria finale. Ha dedotto l'erroneità o ambiguità di alcuni quesiti e delle relative risposte considerate corrette, sostenendo che più opzioni fossero plausibili o corrette, con violazione dell'art. 6 del bando, della par condicio, della trasparenza e dei principi di imparzialità e ragionevolezza. In particolare, ha contestato i quesiti sul peculato d'uso, sui termini per il parere dei revisori dei conti sul programma annuale delle istituzioni scolastiche e sull'integrazione scolastica prevista dalla legge n. 104/1992. Ha inoltre lamentato disservizi organizzativi durante la prova, tra cui caos in aula, controlli insufficienti, postazioni inadeguate e carenze dei servizi igienici. Con motivi aggiunti ha dedotto che fossero stati somministrati 115 quesiti anziché 100, per l'inserimento di domande relative a lingue straniere diverse da quella prescelta, sostenendo che ciò le avrebbe sottratto tempo. Infine, ha contestato la formazione della graduatoria, la conversione in decimali dei punteggi, la tardiva fissazione dei criteri di valutazione, la violazione delle norme del decreto ministeriale e del d.P.R. n. 487/1994, nonché l'utilizzo della denominazione di graduatoria anziché di elenco graduato e l'attribuzione di un peso asseritamente non corretto ai titoli e alla prova di accesso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto ai quesiti, ha ribadito che la loro formulazione e l'individuazione della risposta corretta rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili solo in presenza di errori manifesti, oggettivi e inequivocabili, di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruenza. Le risposte indicate dalla Commissione sono state ritenute sicuramente corrette, mentre le alternative selezionate dalla ricorrente sono state considerate distrattori plausibili, senza che fosse fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'erroneità dei quesiti. Il giudice ha escluso che la natura giuridica degli argomenti potesse comportare un sindacato più intenso, perché ciò determinerebbe una sostituzione della valutazione giudiziale a quella della Commissione. I disservizi organizzativi sono stati ritenuti non provati e comunque privi di concreta dimostrazione dell'incidenza causale sull'esito della prova o sulla posizione della ricorrente; inoltre, non risultava che ella avesse segnalato le disfunzioni durante la prova o chiesto tempo aggiuntivo. È stata respinta anche la censura relativa ai 115 quesiti, perché la presenza delle domande sulle altre lingue riguardava tutti i candidati, la ricorrente non aveva dimostrato di aver subito un effettivo ritardo né che il tempo asseritamente perso avrebbe consentito il superamento della prova. Le censure sulla graduatoria sono state dichiarate prive di interesse nella parte in cui la ricorrente, non avendo superato la prova, non poteva comunque essere inserita nell'elenco; in ogni caso, sono state ritenute infondate, non essendo provata alcuna alterazione dell'ordine della graduatoria derivante dalla conversione in decimali applicata uniformemente a tutti i candidati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 11-quinquies, d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023
Base legislativa della procedura straordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici.
art. 20, comma 6-ter, d.l. 75/2023, convertito dalla l. 112/2023
Disposizione modificativa della disciplina della procedura straordinaria richiamata dal bando.
art. 6, comma 1, d.m. 107/2023
Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta.
La previsione dell'unica risposta corretta non esclude la presenza di alternative plausibili, purché la risposta individuata dall'amministrazione sia oggettivamente corretta e non ricorra un errore manifesto.
art. 9, comma 1, d.m. 107/2023
Disciplina la formazione dell'elenco graduato e la valutazione dei titoli, ma le censure della ricorrente sono state ritenute prive di interesse o comunque non provate.
art. 11 d.m. 107/2023
Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
Prevede l'applicazione sussidiaria delle norme generali sui concorsi, nei limiti della loro compatibilità con la disciplina speciale.
art. 5 d.i. 129/2018
Il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della risposta indicata dall'amministrazione, ma il TAR non ha ravvisato un errore manifesto nel quesito o nella risposta ufficiale.
art. 314, comma 2, c.p.
Norma richiamata nel quesito sul peculato d'uso; il TAR ha ritenuto non dimostrata l'erroneità manifesta della risposta ufficiale.
art. 12 l. 104/1992
Norma richiamata nel quesito sull'integrazione scolastica; anche rispetto a tale quesito non è stato ravvisato un errore oggettivo e inequivocabile.
art. 12 d.P.R. 487/1994
Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali.
La censura sulla tardiva fissazione dei criteri è stata respinta nel quadro del rigetto delle doglianze sulla graduatoria.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità, trasparenza e par condicio; il TAR non ha ravvisato violazioni.
art. 56 c.p.a.
La domanda cautelare monocratica era stata respinta in corso di causa; la sentenza ha poi definito il giudizio con il rigetto nel merito.
Massime di principio
- La formulazione dei quesiti e l'individuazione delle risposte corrette nelle prove concorsuali rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi e inequivocabili, oppure di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruenza.
- Il sindacato sui quesiti concorsuali non diventa più intenso per il solo fatto che la prova verta su materie giuridiche: anche in tal caso il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione, salvo l'accertamento di un errore oggettivo.
- La presenza di alternative plausibili in un quesito non determina di per sé l'illegittimità della prova, quando una sola risposta risulti sicuramente corretta e le altre svolgano la funzione di distrattori, purché non sia dimostrata l'erroneità manifesta della soluzione ufficiale.
- Le disfunzioni logistiche nello svolgimento di una prova concorsuale non comportano automaticamente l'illegittimità dell'esito: il candidato deve provare sia la concreta sussistenza delle disfunzioni sia la loro incidenza causale, effettiva o ragionevolmente apprezzabile, sul proprio risultato o sulla posizione in graduatoria.
- La contestazione della composizione o dei criteri di formazione di una graduatoria è priva di interesse per il candidato che non abbia comunque superato la prova necessaria per esservi inserito; in ogni caso, l'illegittimità non può essere affermata senza dimostrare una concreta alterazione dell'ordine dei candidati.
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