Cassazione Civile, Ordinanza n. 24016/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa dal fallimento di una società dichiarata insolvente contro una banca, per ottenere la revoca di rimesse bancarie effettuate nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento su tre rapporti intrattenuti dalla società: due conti correnti di corrispondenza e un conto anticipi. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo non provata l'esistenza di affidamenti o di una linea di credito e qualificando i versamenti come solutori. In appello la banca aveva sostenuto che vi fosse duplicazione delle poste revocate, perché le annotazioni relative al rapporto definito partitario/conti anticipi sarebbero confluite anche sui conti di corrispondenza; la corte territoriale ha però dichiarato l'appello inammissibile, ritenendo non impugnato il capo sulla mancanza di prova del factoring e dell'affidamento e considerando nuova la deduzione sulla irrevocabilità delle rimesse annotate sul partitario anticipi. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, perché la questione dell'esistenza di factoring o linea di credito sarebbe stata estranea ai motivi di appello e quindi irrilevante ai fini dell'ammissibilità; 2) analogamente, che l'eccezione sulla irrevocabilità delle rimesse del partitario anticipi non era nuova, essendo già stata proposta in primo grado; 3) violazione di norme civilistiche e processuali e dell'art. 67 l.fall., richiamando l'orientamento della Cassazione sull'irrevocabilità delle rimesse nel partitario anticipi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha osservato che l'impugnazione della banca non verteva sulla mancata prova di factoring o di linea di credito, ma sulla distinta questione della possibile duplicazione delle poste revocate tra conto anticipi e conti di corrispondenza; tale questione era riconducibile alla prova della natura solutoria delle rimesse, onere spettante al fallimento attore, ed era stata comunque tempestivamente prospettata, almeno in termini generali, già in primo grado. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà esaminare il merito della questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67 l.fall.
disciplina l'azione revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, rispetto alla quale è rilevante la natura solutoria dei versamenti e la loro eventuale irrevocabilità
art. 112 c.p.c.
è richiamato per censurare la decisione che avrebbe pronunciato su una questione estranea al thema decidendum o comunque diversa dai motivi di appello
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
viene invocato come vizio di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
viene invocato per omesso esame di un fatto decisivo
art. 1242 c.c.
richiamato nel terzo motivo insieme ad altre norme per sostenere l'erroneità della decisione sulla revocabilità delle rimesse
art. 1853 c.c.
richiamato nel terzo motivo con riferimento alla disciplina dei rapporti di conto e alla possibile imputazione delle rimesse
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova circa la natura solutoria delle rimesse
art. 115 c.p.c.
richiamato per denunciare una valutazione delle risultanze di causa asseritamente contrastante con il principio di disponibilità della prova
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene invocato per censurare la violazione di norme di diritto
art. 183 c.p.c.
è menzionato per evidenziare che la questione sul partitario anticipi era stata prospettata già nella fase introduttiva e nelle memorie istruttorie
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, la questione relativa alla duplicazione delle poste tra conto anticipi e conti di corrispondenza è distinta dalla questione dell'esistenza di un affidamento o di un contratto di factoring, e non può essere dichiarata inammissibile per il solo fatto che non sia stato specificamente impugnato il capo relativo alla prova dell'affidamento.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, occorre distinguere tra nuova domanda o nuova eccezione e mera specificazione di una difesa già introdotta in primo grado: una deduzione generale sull'irrevocabilità dei pagamenti nel rapporto di factoring o nel partitario anticipi può essere considerata tempestiva se già prospettata, anche sinteticamente, nel giudizio di primo grado.
- Nel giudizio di revocatoria, l'onere di provare la natura solutoria delle rimesse incombe sull'attore; pertanto, questioni che incidono sulla ricostruzione contabile delle somme annotate e sull'eventuale duplicazione delle poste devono essere esaminate nel merito, non precluse da una lettura formalistica dell'appello.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione non è corretta quando il motivo di appello investe una questione diversa da quella ritenuta dalla corte territoriale come non impugnata, e cioè quando l'appellante contesta il modo in cui le somme sono state contabilizzate e revocate, non l'esistenza dell'affidamento in sé.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23902/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23907/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23909/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23913/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23915/2023 del 07/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →