Sentenza n. 5594/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 07144/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del TAR Campania che ha respinto il reclamo contro la liquidazione del commissario ad acta dell'indennizzo e del risarcimento dovuti per l'occupazione illegittima
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia trae origine dall'annullamento degli atti di una procedura espropriativa per la realizzazione di un parcheggio, con ordine di restituzione dell'immobile, riduzione in pristino e risarcimento del danno da occupazione illegittima, salva l'eventuale acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 327/2001. In sede di ottemperanza, il TAR aveva successivamente annullato il provvedimento di acquisizione limitatamente ai criteri di quantificazione dell'indennità patrimoniale e aveva nominato un commissario ad acta, incaricandolo di determinare le somme dovute secondo i criteri indicati dal giudicato. Il commissario ha liquidato complessivamente euro 76.684,94, comprensivi degli interessi legali. La proprietaria ha reclamato la liquidazione sostenendo, da un lato, che il valore venale dell'area fosse stato sottostimato mediante il ricorso a compravendite relative a terreni non limitrofi, decentrati e con caratteristiche inferiori, e che dovessero essere valorizzate la stima comunale del 2004 e le consulenze tecniche svolte in giudizi ordinari; dall'altro, che dovessero applicarsi agli importi liquidati gli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. per le transazioni commerciali. Il TAR ha respinto il reclamo. In appello sono stati dedotti: l'erroneità del criterio estimativo e del correttivo applicato dal commissario; la mancata considerazione delle stime comunali e delle consulenze tecniche; la medesima censura con riferimento alla quantificazione del valore dell'area per il periodo 2004-2019; la mancata applicazione degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e il difetto di giurisdizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'ordinanza del TAR. In via preliminare ha ritenuto ormai radicata la giurisdizione amministrativa, poiché il difetto di giurisdizione, nei giudizi di impugnazione, deve essere dedotto con specifico motivo contro il capo della pronuncia che abbia deciso, anche implicitamente, sulla giurisdizione; la mera eccezione formulata nella memoria di costituzione non è sufficiente. Nel merito, ha ritenuto generica la censura relativa al correttivo applicato dal commissario: l'appellante si era limitata a prospettare l'esistenza di terreni più centrali senza fornire alcun principio di prova, né aveva specificamente contestato il metodo di calcolo o dimostrato che il correttivo fosse concretamente sfavorevole. Il commissario aveva anzi valorizzato la posizione centrale e le caratteristiche del fondo, elevando il valore medio dei terreni comparabili da 50 a 200 euro per metro quadrato. È stata ritenuta infondata anche la censura sulla mancata utilizzazione della stima comunale e delle consulenze tecniche, poiché il giudicato da eseguire aveva delimitato la stima diretta al raffronto con atti di compravendita di immobili con caratteristiche simili, criterio rispettato dal commissario. Il secondo motivo è stato dichiarato meramente ripetitivo. Il terzo motivo, sugli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: l'appellante aveva formulato una richiesta generica e non aveva impugnato il capo dell'ordinanza che aveva escluso l'applicabilità della disposizione, ritenendo che la sentenza ottemperanda fosse anteriore all'entrata in vigore della norma. Il rigetto dell'appello non incide sulle valutazioni riservate alla Corte d'appello nel distinto giudizio ancora pendente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 9 c.p.a.
il difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione "è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione"
Il difetto di giurisdizione deve essere contestato mediante uno specifico motivo di impugnazione rivolto contro il capo della pronuncia che abbia deciso sulla giurisdizione; non è sufficiente una mera eccezione nella memoria di costituzione in appello.
art. 42-bis d.lgs. 327/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'eventuale acquisizione sanante dell'immobile illegittimamente occupato; nel giudizio di ottemperanza il provvedimento di acquisizione era stato annullato limitatamente ai criteri di quantificazione dell'indennità.
art. 1284, comma 4, c.c.
La sua applicabilità alle somme dovute è stata esclusa dal giudice di primo grado in ragione della pubblicazione della sentenza ottemperanda anteriormente all'entrata in vigore della disposizione; tale capo non è stato specificamente impugnato in appello.
d.l. n. 132 del 2014
È richiamato quale fonte di introduzione dell'art. 1284, comma 4, c.c., la cui applicazione è stata contestata dall'appellante.
Massime di principio
- Nei giudizi amministrativi di impugnazione, il difetto di giurisdizione deve essere dedotto con uno specifico motivo rivolto contro il capo della pronuncia impugnata che abbia deciso, anche implicitamente, sulla giurisdizione; una mera eccezione formulata nella memoria di costituzione non è idonea a riaprire la questione.
- Nell'esecuzione del giudicato, il commissario ad acta deve attenersi ai criteri estimativi specificamente stabiliti dalla sentenza da eseguire; quando il giudicato delimita la stima diretta al raffronto con atti di compravendita di immobili aventi caratteristiche simili, non sussiste l'obbligo di utilizzare stime formate in procedimenti diversi, se estranee ai criteri conformativi del giudicato.
- Una censura contro il metodo estimativo del commissario ad acta è inammissibile o infondata quando si limiti ad affermare genericamente l'erroneità del criterio, senza contestarne puntualmente il funzionamento, indicare dati comparativi concreti o dimostrare l'effettivo pregiudizio derivato dall'applicazione del criterio.
- In appello, la riproposizione generica di una censura già proposta e la mancata impugnazione specifica della ratio decidendi della pronuncia di primo grado non consentono al giudice di riesaminare il relativo capo; il motivo è rispettivamente meramente ripetitivo o inammissibile per difetto di specificità.
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