Cassazione Penale, Sentenza n. 47251/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Due motivi: (1) violazione e errata applicazione degli artt. 27 e 292 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta mancanza di gravi indizi in ordine al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sostenendo che Traili fosse solo prestanome e non avesse l'"affectio societatis" né partecipato al pactum sceleris; (2) violazione dell'art. 274 c.p.p. e mancata valutazione della sussistenza e proporzionalità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e adeguatezza della misura rispetto ad alternative meno afflittive).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenga adeguata motivazione e indizi gravi di colpevolezza: Traili era formalmente titolare di diverse società e di una ditta individuale risultate, di fatto, riferibili a Viola Decimo (definito figura apicale), con aziende costituite nella stessa data, prive di posizioni contributive, di beni strumentali e utenze; è emerso che le società e Traili avevano avanzato circa 300 domande di nulla osta distribuite su sportelli dell'immigrazione in tutto il territorio nazionale. Intercettazioni e conversazioni richiamate nel provvedimento mostrano la consapevolezza e la partecipazione di Traili all'organizzazione (le società erano trattate da Viola come "cosa" e "uti dominus"), e la distribuzione attiva delle domande agli sportelli. Quanto alle esigenze cautelari, per il reato contestato in materia di immigrazione sussiste la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 286/1998, presunzione non superata dal ricorrente. La Corte ha quindi confermato l'ordinanza, respingendo il ricorso e condannando il ricorrente alle spese processuali; dispone infine gli adempimenti di comunicazione ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione all'associazione per delinquere sulla base di intercettazioni, comportamento operativo (presentazione di centinaia di domande) e struttura societaria fittizia; è stata ricostruita una partecipazione attiva e stabile, non mera titolarità formale.
artt. 27 e 292 c.p.p.
Il ricorrente denunciava errata applicazione e vizio di motivazione; la Corte ha valutato che l'atto impugnato espone le ragioni giuridicamente significative e non presenta illogicità manifeste nella motivazione, rigettando il motivo.
art. 274 c.p.p.
Il giudice del riesame ha motivato l'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e la Corte ha ritenuto la motivazione non carente; la proporzionalità della misura è stata valutata alla luce della presunzione di adeguatezza per il reato contestato e degli elementi probatori.
art. 12, comma 3-bis e comma 4 D.lgs. 286/1998
Per i reati in materia di immigrazione indicati dal decreto è prevista una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; la corte ha ritenuto che non fossero emersi elementi idonei a superare tale presunzione.
art. 94 disp. att. c.p.p. (comma 1-ter)
Disposizioni procedurali relative alle comunicazioni e agli adempimenti in capo alla cancelleria in presenza di soggetto detenuto; la sentenza ordina gli adempimenti previsti.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, Sent. n. 9212/2017 (Rv. 269438 - 01)
Principio secondo cui il controllo in sede di legittimità (anche sul giudizio cautelare) è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità manifeste; non è consentita la rinnovazione del giudizio di merito sugli elementi di fatto e sullo spessore degli indizi.
Massime di principio
- In procedimento cautelare per reati in materia di immigrazione, sussiste una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 286/1998; il soggetto che impugna deve apportare elementi concreti per superarla.
- La sussistenza di 'società di comodo' (stesse date di costituzione, assenza di posizione contributiva, mancanza di beni/utenze) e la presentazione massiva di domande tramite sportelli diversi sono elementi fattuali che possono comprovare la partecipazione attiva a un'associazione finalizzata a immigrazione clandestina.
- Intercettazioni e conversazioni che mostrano la consapevolezza e l'accordo tra formalmente titolari e soggetti apicali (es.: società considerate da terzi come "cosa" o "uti dominus") rafforzano l'imputazione di affiliazione stabile all'organizzazione e non mera titolarità formale.
- In sede di Cassazione il controllo è limitato alla motivazione e alla legalità del provvedimento: non è ammessa la riconsiderazione del merito degli elementi probatori o il diverso apprezzamento dello "spessore" degli indizi.
- Le contestazioni sulla proporzionalità della misura cautelare devono essere affrontate con elementi idonei a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari o la concreta possibilità di misure alternative; la semplice allegazione astratta non è sufficiente.
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