Cassazione Civile, Ordinanza n. 11385/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta da una società nei confronti di un proprio dipendente, ai sensi dell'art. 215, comma 2, del CCNL terziario, distribuzione e servizi, in presenza di un procedimento penale per reato non colposo con concessione della libertà provvisoria. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la sospensione perché adottata senza reali e specifiche ragioni giustificative, e senza che la società avesse allegato, neppure in giudizio, le esigenze concretamente poste a base della misura. La società ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione della clausola collettiva e dei principi di correttezza e buona fede, sostenendo che la norma contrattuale collettiva prevedesse già in modo completo i presupposti della sospensione e che non fosse necessario indicare ulteriori ragioni o un particolare interesse datoriale alla misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha interpretato la clausola collettiva come attribuzione al datore di lavoro di una mera facoltà, esercitabile nelle condizioni previste, ma non svincolata dai generali doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto. Ne consegue che la sospensione deve essere sorretta da ragioni esplicitate e non pretestuose, sicché la motivazione del provvedimento costituisce corretta espressione della facoltà datoriale e non un aggravio indebito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 215, comma 2, CCNL dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi
"In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha la facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o compenso"
La clausola attribuisce al datore di lavoro una facoltà di sospensione, ma il suo esercizio deve comunque rispettare i generali doveri di correttezza e buona fede ed essere sorretto da ragioni esplicitate e non pretestuose.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge e di clausola collettiva.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto
Sono stati ritenuti applicabili anche all'esercizio di una facoltà unilaterale del datore di lavoro nel rapporto di lavoro, imponendo ragionevolezza, non pretestuosità e motivazione della scelta.
Massime di principio
- L'esistenza di una facoltà attribuita da una clausola collettiva non esonera la parte datoriale dal rispetto dei doveri generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro.
- Quando il datore di lavoro esercita una facoltà sospensiva prevista dal contratto collettivo, deve rendere esplicite le ragioni della scelta, in modo da consentire di verificarne la ragionevolezza e la non pretestuosità.
- La motivazione del provvedimento datoriale non integra un onere estraneo o aggravatorio rispetto alla clausola collettiva, ma rappresenta la corretta modalità di esercizio della facoltà riconosciuta dall'autonomia collettiva.
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