Cassazione Civile, Ordinanza n. 11746/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia riguarda un avviso con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disposto il riclassamento di un'unità immobiliare, ripristinando la classificazione catastale A/1, classe 1, in luogo della categoria A/2, classe 5, proposta dai contribuenti tramite procedura DOCFA a seguito di una diversa distribuzione interna degli spazi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo che la questione dell'inammissibilità della procedura DOCFA per mancanza di variazioni edilizie fosse stata proposta tardivamente dall'Ufficio e che l'immobile non presentasse caratteristiche di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, risultando piuttosto compatibile con la categoria A/2. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione di norme processuali e catastali, sostenendo che il rilievo sull'inammissibilità della procedura DOCFA costituiva solo una difesa dell'Ufficio e che, in ogni caso, la DOCFA non sarebbe utilizzabile in assenza di effettive variazioni dello stato dell'immobile, essendovi solo una diversa distribuzione interna; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sul classamento catastale, contestando l'uso del d.m. 2 agosto 1969 nella valutazione della signorilità dell'abitazione e sostenendo che il giudice avrebbe dovuto riferirsi ai criteri catastali e alle istruzioni ministeriali, non alla disciplina delle abitazioni di lusso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la questione relativa all'ammissibilità dell'impugnazione e ai presupposti fattuali della variazione catastale non è una mera difesa rilevabile d'ufficio, ma attiene al merito del contendere; ha inoltre ribadito che la variazione dello stato degli immobili urbani che incide sul classamento, compresa la nuova distribuzione degli spazi interni, deve essere dichiarata tramite DOCFA. Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che il classamento catastale delle abitazioni come signorili, civili o popolari va compiuto secondo nozioni dell'opinione generale e criteri catastali, non mutuando automaticamente i parametri del d.m. 2 agosto 1969, il quale serve invece a individuare le abitazioni di lusso ai fini dell'esclusione di agevolazioni fiscali. La valutazione del giudice di merito, fondata sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, è stata ritenuta conforme ai principi di legittimità e non sindacabile in cassazione. L'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dall'Agenzia per sostenere la violazione delle preclusioni processuali nel giudizio tributario
artt. 17 e 20 r.d.l. n. 652/1939
richiamati come norme sul classamento e sulle dichiarazioni catastali
art. 1 d.m. n. 701/1994
richiamato in tema di procedura DOCFA e aggiornamento catastale
art. 38, primo comma, d.P.R. n. 917/1986
richiamato dall'Agenzia nel primo motivo, senza specifica elaborazione decisoria
art. 8, comma 1, r.d.l. n. 652/1939
richiamato come norma di base del classamento catastale
art. 9 r.d.l. n. 652/1939
richiamato nel secondo motivo in materia di classamento e rendita
artt. 6, comma 1, 9 e 61 d.P.R. n. 1142/1949
richiamati quali criteri catastali applicabili al classamento
artt. 3 e 8, comma 8, d.P.R. n. 138/1998
richiamati come fonti regolatrici della classificazione catastale
art. 6 d.m. 2 agosto 1969
invocato dall'Agenzia, ma ritenuto estraneo al procedimento di classamento perché relativo alle abitazioni di lusso ai fini fiscali
art. 23-quater d.l. n. 9/2012
indicato come norma che, dal 1 dicembre 2012, attribuisce all'Agenzia delle Entrate le funzioni già dell'Agenzia del Territorio
Massime di principio
- In tema di classamento catastale, la contestazione sulla sussistenza dei presupposti fattuali della variazione e sulla legittimità del riclassamento integra una questione di merito e non una mera difesa rilevabile d'ufficio.
- La variazione dello stato di un immobile urbano che incida sul classamento o sulla consistenza, ivi compresa la nuova distribuzione degli spazi interni, deve essere dichiarata in catasto tramite procedura DOCFA.
- La facoltà del titolare dell'immobile di chiedere una diversa classificazione catastale non incontra, di per sé, preclusioni temporali né cristallizzazione della rendita già attribuita.
- Le categorie catastali delle abitazioni come 'signorile', 'civile' e 'popolare' vanno determinate secondo nozioni dell'opinione generale e secondo le caratteristiche oggettive dell'immobile nel contesto spazio-temporale di riferimento, con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Il d.m. 2 agosto 1969, relativo alle abitazioni di lusso, non è la fonte regolatrice del classamento catastale, ma opera per finalità fiscali diverse, segnatamente per l'accesso o meno ad agevolazioni.
- La valutazione del giudice di merito sul carattere signorile o meno dell'immobile, quando fondata su caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, è insindacabile in cassazione se sorretta da criteri conformi alla giurisprudenza di legittimità.
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