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Sentenza

Sentenza n. 401/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'accertamento dell'illegittimità del diniego riformulato dal Comune di Cesenatico in data 13.11.2025 con cui si richiama, motivando nuovamente, il precedente diniego del 02.10.2025, anch'esso parimenti impugnato per quanto occorrer possa, in ordine all'istanza di accesso agli atti formulata in data 05.09.2025; per l'accertamento del diritto all' esibizione ed estrazione di copia dei documenti richiesti con la prefata istanza di accesso agli atti; per la condanna della P.A resistente, Comune di Cesenatico, a consentire l'accesso stesso mediante visione ed estrazione di copia dei documenti di cui alla richiesta formulata dalla parte attualmente istante.

Giustizia amministrativa202501840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso del 13 novembre 2025, nonché precedente diniego del 2 ottobre 2025, relativo all'autorizzazione allo scarico fognario rilasciata a una controinteressata e alla comunicazione comunale concernente l'adeguamento del sistema di scarico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto al Comune, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, copia dell'autorizzazione allo scarico fognario rilasciata alla controinteressata e della comunicazione relativa all'adeguamento del sistema di scarico delle acque domestiche alla normativa sopravvenuta. L'accesso è stato richiesto per esigenze difensive nell'ambito di una causa civile pendente, avente a oggetto un'actio negatoria servitutis. Il primo diniego del 2 ottobre 2025 era motivato dalla possibile opposizione della controinteressata; il secondo diniego del 13 novembre 2025 richiamava l'opposizione concretamente manifestata dalla controinteressata e la possibilità di acquisire la documentazione nel giudizio civile, poiché essa era già nella disponibilità del CTU. La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sull'accesso documentale e l'eccesso di potere, sostenendo la natura non meramente confermativa del secondo diniego e la strumentalità dell'accesso alla tutela dei propri diritti. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione del primo diniego e ha sostenuto l'infondatezza della domanda, in ragione della possibilità di acquisire i documenti nel processo civile.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità. Il diniego del 13 novembre 2025 non è stato ritenuto meramente confermativo, perché l'Amministrazione ha svolto una nuova valutazione, indicando autonomamente l'opposizione espressa della controinteressata e la disponibilità dei documenti presso il CTU; esso aveva quindi contenuto lesivo e poteva essere autonomamente impugnato. Nel merito, il ricorso è stato accolto. La ricorrente era titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti e funzionale alla difesa dei propri diritti soggettivi nel giudizio civile. La sola opposizione della controinteressata, peraltro generica, non costituiva ragione sufficiente per negare l'accesso, anche perché l'art. 24, comma 7, della l. 241/1990 garantisce comunque l'accesso quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici. È stata ritenuta irrilevante anche la circostanza che i documenti fossero disponibili presso il CTU del giudizio civile: l'azione di accesso nei confronti della pubblica amministrazione è autonoma rispetto ai poteri istruttori del giudice ordinario e non può essere preclusa dalla mera possibilità di acquisire gli stessi documenti nel processo civile. Il TAR ha accertato il diritto di accesso e ordinato al Comune di consentire l'estrazione di copia dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso

    La legittimazione all'accesso documentale richiede un interesse qualificato, diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti; tale requisito ricorre quando l'accesso è strumentale alla difesa di diritti soggettivi in un giudizio civile.

  • art. 22, comma 3, l. 241/1990

    tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 co. 1, 2, 3, 5 e 6

    L'accessibilità dei documenti amministrativi costituisce la regola, salve le specifiche esclusioni previste dalla legge.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L'accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla tutela di interessi giuridici; la generica opposizione del controinteressato non è sufficiente a escluderlo.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa dell'istanza di accesso, ma la decisione è fondata essenzialmente sulla disciplina dell'accesso documentale difensivo prevista dalla l. 241/1990.

Massime di principio

  • Un provvedimento successivo che, rispetto a un precedente diniego di accesso, svolga una nuova istruttoria o una nuova ponderazione degli interessi e individui autonome ragioni ostative ha contenuto lesivo autonomo e può essere impugnato separatamente; non è un atto meramente confermativo.
  • La titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale sussiste quando l'accesso ai documenti amministrativi è strumentale e necessario alla tutela di diritti soggettivi dedotti in un giudizio civile.
  • La mera opposizione del controinteressato, se generica e non accompagnata dall'indicazione di specifiche ragioni di riservatezza o di altri impedimenti normativi, non è sufficiente a negare l'accesso difensivo previsto dall'art. 24, comma 7, della l. 241/1990.
  • L'accesso documentale nei confronti della pubblica amministrazione è autonomo rispetto ai poteri istruttori del giudice civile; la possibilità che i medesimi documenti siano acquisiti o siano già disponibili presso un CTU non preclude l'esercizio del diritto di accesso amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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