Ordinanza n. 1569/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta), 10 marzo 2026, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro una sanzione disciplinare, la cui esecutività determinava la perdita del rapporto di impiego e del reddito
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania chiedendone la sospensione cautelare. In sede disciplinare gli era stata contestata una condotta modellata sulla tentata truffa ai danni degli istituti bancari coinvolti. L'appello deduce questioni ritenute meritevoli di approfondimento, con particolare riguardo alla coerenza tra l'addebito disciplinare e la concreta vicenda fattuale emergente dagli atti, anche alla luce dei profili già individuati come meritevoli di approfondimento da una precedente ordinanza della Sezione. Quanto al periculum in mora, è stato evidenziato che il Ministero della difesa aveva ripristinato gli effetti del provvedimento sanzionatorio a decorrere dalla data della sentenza di primo grado, con conseguente perdita del rapporto di impiego e del reddito connesso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai sensi degli artt. 55 e 98, comma 1, c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni dell'appello meritassero un esame approfondito nel giudizio di merito, soprattutto in relazione alla coerenza tra l'addebito disciplinare, costruito sulla condotta di tentata truffa ai danni di istituti bancari, e i fatti concretamente risultanti dagli atti. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato il ripristino degli effetti della sanzione da parte del Ministero, da cui derivavano la perdita del rapporto di impiego e del reddito. È stata quindi sospesa l'esecutività della sentenza impugnata e rinviata la trattazione del merito a un'udienza pubblica da fissarsi. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Consente la sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza impugnata in appello, quando ricorrono i presupposti cautelari.
art. 55 c.p.a.
Richiede, per la tutela cautelare, la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti sussistenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere disposta quando le questioni dedotte risultino meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito, integrando il fumus boni iuris, anche senza una definitiva valutazione sulla fondatezza dell'impugnazione.
- Il periculum in mora sussiste quando l'esecuzione della sentenza e il ripristino degli effetti di una sanzione disciplinare comportino, per il dipendente pubblico, la perdita del rapporto di impiego e del reddito connesso.
- Nella valutazione cautelare di una sanzione disciplinare, può assumere rilievo la coerenza tra l'addebito contestato e la concreta vicenda fattuale risultante dagli atti.
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