Ordinanza n. 1304/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Questura di Napoli n.240 del 20.10.2025, notificato il 14.04.2026 di respingimento dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro, nonché d’ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Napoli di respingimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, tra l'altro, la pretermissione delle garanzie procedimentali e il giudizio amministrativo di inattendibilità del rapporto di lavoro allegato. Ha inoltre invocato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, deducendo la disponibilità all'assunzione da parte di un diverso datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza, allo stato della sommaria cognizione propria della fase cautelare, dei presupposti per la sospensione. Quanto alle censure relative alle garanzie procedimentali, ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato né fornito un principio di prova circa l'esistenza di elementi idonei a orientare diversamente il processo decisionale dell'Amministrazione; tale carenza rende le censure, in limine, inammissibili prima ancora che infondate. Il ricorrente non aveva inoltre allegato né comprovato l'effettività del rapporto di lavoro originariamente dedotto, sicché le sue contestazioni non apparivano idonee a superare il giudizio amministrativo di inattendibilità del rapporto. Il rilascio del permesso per attesa occupazione è stato ritenuto prima facie precluso perché non risultava una successiva interruzione o cessazione, non imputabile colposamente al ricorrente, di un rapporto di lavoro esistente, ma l'inesistenza originaria del rapporto e quindi la mancanza ab origine dei requisiti richiesti. La mera disponibilità all'assunzione da parte di un diverso datore, peraltro soltanto allegata in giudizio, è stata ritenuta irrilevante. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare amministrativa, nella sede di sommaria deliberazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali può essere ritenuta inammissibile, prima ancora che infondata, quando il ricorrente non alleghi né fornisca un principio di prova circa l'esistenza di elementi che, se valutati, avrebbero potuto orientare diversamente la decisione amministrativa.
- La contestazione del giudizio amministrativo di inattendibilità di un rapporto di lavoro non è idonea a fondare la tutela cautelare quando il richiedente non abbia allegato e comprovato l'effettiva instaurazione del rapporto lavorativo posto a base della domanda di permesso di soggiorno.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione o interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente e non imputabile colposamente allo straniero; non è sufficiente allegare la mera disponibilità all'assunzione da parte di un diverso datore quando il rapporto originario risulti inesistente ab origine.
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