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Sentenza

Sentenza n. 3226/2026 - Napoli, Sezione 9

per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IX, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 25/08/2025, notificata in data 2/09/2025 e passata in giudicato in data 3/11/2025, con la quale è stato ordinato al Ministero della Salute di emanare un provvedimento espresso e motivato “idoneo a dare formale riscontro alla domanda del ricorrente” per il rimborso delle spese anticipate dalla-OMISSIS-. per l’assistenza sanitaria prestata all’Ufficiale -OMISSIS- in territorio americano dal 17/05/2021 al 7/09/2021, nonché nullità e/o l’annullamento - del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del Ministero della Salute – Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie – Direzione generale della prevenzione – Ufficio 2, con il quale è stata rigettata l’istanza di rimborso della -OMISSIS-, - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202507097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Provvedimento del Ministero della Salute che ha rigettato l’istanza di rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero, nonché mancata corresponsione delle spese di lite liquidate nella precedente sentenza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente rimborso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della precedente sentenza, passata in giudicato, che aveva ordinato al Ministero della Salute di adottare un provvedimento espresso e motivato sulla domanda di rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero. Ha dedotto la nullità del nuovo diniego per violazione o elusione del giudicato, sostenendo che la precedente sentenza aveva già ritenuto tempestiva la domanda, corredata dalla documentazione necessaria, e aveva escluso la rilevanza del termine di diciotto mesi previsto per la successiva integrazione documentale. Ha inoltre lamentato la mancata corresponsione delle spese di lite liquidate nella precedente sentenza. In via subordinata ha dedotto l’illegittimità ordinaria del diniego per violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 620/1980, delle linee guida ministeriali e della circolare ministeriale richiamate, nonché per errore di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Il Ministero aveva motivato il diniego con la mancata comunicazione immediata dell’evento sanitario e con la decorrenza del termine di diciotto mesi per la regolarizzazione o integrazione documentale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato. Quanto alla dedotta violazione o elusione del giudicato, ha distinto tra le censure riconducibili al vincolo conformativo della precedente sentenza, proponibili in ottemperanza, e le censure relative a profili autonomi del nuovo esercizio del potere, da far valere mediante ordinario giudizio di cognizione. Ha dichiarato nullo il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva fondato il diniego sulla decorrenza del termine di diciotto mesi per l’integrazione documentale, poiché la precedente sentenza aveva già escluso la rilevanza di tale termine nel caso concreto. Tuttavia, poiché il provvedimento era plurimotivato e il diniego si fondava anche sulla mancata comunicazione immediata dell’infortunio al Ministero, il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato inammissibile rispetto a tale autonoma motivazione, non coperta dal perimetro conformativo del giudicato. Il TAR ha poi accolto la domanda relativa alle spese di lite non corrisposte e ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente quanto stabilito nella precedente sentenza. Le ulteriori censure di illegittimità ordinaria sono state ritenute estranee al giudizio di ottemperanza; il rito è stato convertito, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., in rito ordinario di impugnazione e la trattazione è stata rinviata alla pubblica udienza del 20 ottobre 2026. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Rileva per l’obbligo di conformazione dell’amministrazione al giudicato e per la verifica della sua violazione o elusione.

  • art. 114, comma 2, lett. b, c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di far valere la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 32 c.p.a.

    Consente la conversione del rito quando le doglianze proposte appartengono all’ordinario giudizio di impugnazione anziché all’ottemperanza.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La violazione o elusione del giudicato determina la nullità del provvedimento nella parte in cui ripropone una questione già definita dalla sentenza ottemperanda.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato vincola l’attività amministrativa successiva nei limiti delle statuizioni e del vincolo conformativo desumibili dalla precedente decisione.

  • art. 8 d.P.R. n. 620/1980

    È stato richiamato dal Ministero quale base dell’obbligo di comunicazione dell’assistenza sanitaria all’estero; la relativa applicazione alla mancata comunicazione immediata non è stata esaminata nel merito in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, le censure contro un nuovo provvedimento amministrativo sono ammissibili soltanto se riguardano la violazione o l’elusione di prescrizioni puntuali e conformative contenute nel giudicato; i vizi autonomi del nuovo esercizio del potere devono essere dedotti con l’ordinaria azione di impugnazione.
  • Sussiste violazione del giudicato quando il nuovo provvedimento ripropone, come fondamento della decisione, una questione già esaminata e risolta in senso incompatibile dalla sentenza da eseguire.
  • L’atto adottato in esecuzione di una sentenza può contenere motivazioni plurime: l’eventuale nullità per violazione del giudicato colpisce soltanto la parte motivazionale incompatibile con il giudicato, mentre le motivazioni autonome non riconducibili al vincolo conformativo non possono essere contestate in ottemperanza.
  • Quando il giudicato ordina all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso e motivato, lasciando espressamente impregiudicato il suo contenuto, l’amministrazione adempie adottando il provvedimento richiesto; il giudizio di ottemperanza non può trasformarsi in un ordinario giudizio sulla legittimità di ogni profilo del nuovo atto.
  • La mancata esecuzione della statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza passata in giudicato può essere fatta valere in ottemperanza, con ordine all’amministrazione di corrispondere le somme liquidate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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