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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24049/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il compenso della difesa prestata in favore di un componente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito in un procedimento penale conclusosi con archiviazione. L’ingiunto ha proposto opposizione e ha chiamato in causa la banca chiedendone la manleva/regresso, sostenendo che essa avesse assunto solidalmente il debito verso il difensore. Il tribunale ha confermato il decreto e ha ritenuto integrata un’espromissione cumulativa con assunzione solidale del debito da parte della banca. La corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo assorbente che, anche ove si fosse verificata un’espromissione, tale fattispecie non avrebbe potuto fondare un’azione di regresso del debitore verso l’espromittente. In cassazione la banca ha proposto due motivi per violazione dell’art. 112 c.p.c.: col primo ha dedotto omessa o erronea pronuncia della corte territoriale sull’oggetto della lite, sostenendo che anche il rapporto tra banca e avvocato era in discussione e che il primo giudice aveva accertato un’espromissione; col secondo ha denunciato l’omessa pronuncia sul motivo di appello con cui si contestava l’esistenza dell’espromissione e la tardività della domanda del debitore volta a far accertare un obbligo diretto di pagamento della banca verso il difensore. L’avvocato ha proposto ricorso incidentale censurando la compensazione delle spese di appello, ritenuta ingiustificata perché la banca sarebbe rimasta soccombente anche nei rapporti con lui.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale della banca perché la sentenza di appello non ha pronunciato sul merito dell’espromissione tra banca e avvocato, ma ha solo ritenuto la domanda di manleva comunque infondata, mancando in capo al debitore una legittimazione o comunque un titolo per agire in regresso verso l’espromittente. Ne consegue che non vi è un capo di sentenza idoneo a formare giudicato sul perfezionamento dell’espromissione. Il ricorso incidentale dell’avvocato è rigettato, perché la compensazione delle spese di appello è stata ritenuta corretta: la banca non era destinataria di una domanda di pagamento da parte del difensore e il giudizio è stato definito integralmente a favore dell’appellante, sicché difettava la soccombenza nei suoi confronti. Le spese di legittimità sono compensate per reciproca soccombenza e viene dato atto dell’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo fondato su omessa pronuncia è scrutinato alla luce del principio per cui il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e dei motivi dedotti; tuttavia la censura è infondata se la decisione d'appello ha semplicemente ritenuto assorbente un rilievo preliminare senza decidere il merito della pretesa sostanziale.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare errori processuali consistenti in omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 1272 c.c.

    La Corte richiama la fattispecie dell'espromissione, osservando che, anche ipotizzandone il perfezionamento, essa non consente al debitore espromesso di agire in regresso verso l'espromittente.

  • art. 1298 c.c.

    È richiamato come base della domanda di regresso solidale/manleva proposta dall'ingiunto, ma la Corte esclude che sia configurabile nel caso trattato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; nel caso concreto la compensazione è ritenuta legittima perché la banca non è risultata soccombente nei confronti dell'avvocato.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è giudicata priva di vizi, in ragione della mancanza di soccombenza della banca verso il difensore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia censurabile ex art. 112 c.p.c. presuppone che il giudice abbia effettivamente omesso di decidere su una domanda o un motivo; non ricorre quando la decisione abbia qualificato la questione come assorbita o irrilevante e non abbia compiuto un accertamento di merito idoneo a passare in giudicato.
  • Ai fini della qualificazione del vizio processuale, va distinta la legittimazione ad agire o contraddire dalla titolarità sostanziale del rapporto: la prima si verifica in base alla prospettazione della domanda e va controllata preliminarmente, mentre la seconda attiene al merito.
  • La fattispecie dell'espromissione non attribuisce di per sé al debitore espromesso un'azione di regresso verso l'espromittente; la domanda di manleva proposta dal debitore può quindi risultare infondata anche a prescindere dall'effettivo accertamento dell'assunzione del debito.
  • La compensazione delle spese di lite non è censurabile quando la parte contro cui si chiede la condanna alle spese non sia stata destinataria di una domanda di condanna e la decisione finale sia integralmente favorevole a quella parte, mancando la soccombenza reciproca o un reale contrasto sul punto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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