Cassazione Penale, Ordinanza n. 22308/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per detenzione illecita di sostanza stupefacente, poi riducendo la pena in parziale riforma del primo grado e concedendo le attenuanti generiche. Il ricorso per cassazione articolava due censure: con il primo motivo si contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle fonti probatorie e negando la riferibilità all'imputato della detenzione della droga rinvenuta nella stanza d'albergo occupata anche dal ricorrente; con il secondo motivo si lamentava il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo che la condotta dovesse essere riqualificata in senso meno grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata nell'individuare elementi sintomatici della compartecipazione dell'imputato alla detenzione della droga. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte di appello aveva già escluso correttamente la fattispecie lieve valorizzando la non trascurabile consistenza del fatto, il numero di dosi ricavabili, il profitto stimato e la disponibilità di materiale per il confezionamento in serie. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
integra la fattispecie base dei reati in materia di stupefacenti per la detenzione illecita accertata in fatto
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
ipotesi lieve esclusa in ragione della non trascurabile dimensione del fatto, del numero di dosi ricavabili, del profitto e del materiale per il confezionamento
art. 616 cod. proc. pen.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti di prova quando la sentenza impugnata offra una motivazione razionale e completa sulla responsabilità dell'imputato.
- La compartecipazione alla detenzione illecita di sostanza stupefacente può essere desunta da elementi fattuali sintomatici ricavati dal contesto di rinvenimento della droga e dagli indici della disponibilità comune del luogo.
- L'ipotesi lieve in materia di stupefacenti va esclusa quando il fatto, valutato complessivamente, presenti dimensioni non trascurabili, numero elevato di dosi ricavabili, profitto significativo e strumenti per il confezionamento in serie.
- La mera contrapposizione di diverse letture del materiale probatorio o di diversi apprezzamenti di merito non integra un vizio denunciabile in cassazione se la decisione impugnata è sorretta da motivazione logicamente coerente.
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