Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 478/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano sez. Lavoro n. 295/2023 del 02.03.2023

Giustizia amministrativa202502559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta del Docente per complessivi euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 295/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero il 5 aprile 2023. La sentenza aveva riconosciuto il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite Carta del Docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l'Amministrazione non aveva eseguito il pagamento, neppure parzialmente. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento di euro 1.500,00 e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento. Poiché l'Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento e non aveva contestato il credito nell'an e nel quantum, il Collegio ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero. È stato ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari a carico dell'Amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni; decorso tale termine senza pagamento, può essere avviata l'azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare all'amministrazione il pagamento, quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e non risulti eseguito.
  • Quando l'amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non contesta né l'an né il quantum del credito e non dimostra l'avvenuto adempimento, il giudice può ritenere comprovata l'inottemperanza sulla base del titolo giudiziale e della documentazione o delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'adempimento in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.