Sentenza n. 1055/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - dell’Ordinanza del Questore di Macerata Prot. 0045012 del 16.11.2021, notificata il 17.12.2021, avente ad oggetto la disposizione della misura di prevenzione di cui all'art. 2 del d.l.gs. 159/2011 del divieto di ritorno nel Comune di -OMISSIS- per il periodo di 3 anni; - del diniego di accesso agli atti Prot. 0000549 del 08.01.2022 del Vice Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Macerata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del Questore recante divieto di ritorno per tre anni in un Comune e diniego di accesso agli atti relativi alla misura
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura preventiva)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato ai sensi degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011 e il diniego di accesso alla documentazione preparatoria. Quanto all’accesso, ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3, 22 e 24 l. 241/1990, dell’art. 3 d.m. 415/1994, dell’art. 8 d.P.R. 352/1992 e dell’art. 97 Cost., sostenendo che l’esigenza di difesa in giudizio dovesse prevalere sulle ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Quanto al foglio di via, ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011 e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, erronea valutazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta, lamentando che le molteplici segnalazioni per reati contro la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti fossero non specificate quanto ai fatti e alla loro epoca. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione e la sproporzione della durata triennale della misura rispetto agli episodi contestati. La misura era stata adottata dopo un episodio nel quale il ricorrente aveva rivolto frasi diffamatorie ad agenti della polizia locale, lanciando banconote, ed era stato deferito per oltraggio a pubblico ufficiale; l’ordinanza richiamava anche precedenti segnalazioni e il fatto che il destinatario non risiedesse nel Comune, non vi lavorasse e non vi avesse apprezzabili interessi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, poiché l’Amministrazione, nel corso del giudizio, ha depositato la documentazione di rilievo, tra cui relazioni di servizio, informativa di reato e sommarie informazioni, soddisfacendo integralmente la pretesa ostensiva, sebbene tardivamente. Ha respinto nel merito le censure contro il foglio di via. Ha ritenuto che la misura preventiva richieda un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su elementi concreti e attuali, anche non costituenti reato, e che l’Amministrazione disponga di ampia discrezionalità nella relativa valutazione. Nel caso concreto, l’episodio del 24 ottobre 2021, unitamente alle risultanze del casellario giudiziale e alle pregresse condanne o applicazioni della pena per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e detenzione illecita di stupefacenti, era sufficiente a sostenere il giudizio di pericolosità, anche se i riferimenti alle segnalazioni non erano analiticamente descritti nell’ordinanza. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto possibile solo in presenza di abnormità dell’iter logico, macroscopica illogicità o travisamento dei fatti, non ravvisati nella fattispecie. È stata ritenuta congrua anche la durata di tre anni, compresa tra il minimo e il massimo edittale e giustificata dalla finalità preventiva e dalla reiterazione di alcune tipologie di reato. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011
il Questore, con provvedimento motivato, può vietare l’ingresso nel territorio di un determinato Comune, per un periodo intercorrente tra i 6 mesi e i 4 anni, ai soggetti, ivi non residenti, che sulla base di elementi di fatto debbano ritenersi abitualmente dediti ad attività delittuose ovvero che vivano abitualmente, anche in parte, dei relativi proventi
Il foglio di via obbligatorio è una misura preventiva fondata su un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, ricavabile da elementi concreti e attuali; può essere adottato anche in presenza di condotte materiali lesive della tranquillità della convivenza civile, non necessariamente costituenti reato.
art. 24 l. 241/1990
La questione relativa al bilanciamento tra esclusioni dall’accesso per ragioni di ordine e sicurezza pubblica e accesso difensivo non è stata decisa nel merito, poiché la documentazione è stata successivamente depositata in giudizio e la domanda di accesso è stata dichiarata soddisfatta.
art. 3, comma 1, lett. a), d.m. 10 maggio 1994, n. 415
La disposizione era stata posta dall’Amministrazione a fondamento del diniego di accesso per ragioni connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; il TAR non ne ha esaminato definitivamente l’applicazione, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 341-bis c.p.
oltraggio a pubblico ufficiale
Il procedimento penale originato dalle condotte tenute nei confronti degli agenti della polizia locale costituisce uno degli elementi valutati dall’autorità di pubblica sicurezza nel giudizio di pericolosità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Norma richiamata nel dispositivo per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Norma richiamata nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio può essere adottato nei confronti di una persona non residente nel Comune quando, sulla base di elementi concreti e attuali, emerga un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, anche se le condotte considerate non integrano necessariamente una fattispecie di reato.
- Nell’adozione delle misure di prevenzione il Questore dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale; il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai casi di abnormità dell’iter logico, macroscopica illogicità o travisamento della realtà fattuale.
- Il giudizio di pericolosità può essere fondato sul rapporto tra un episodio recente e le pregresse risultanze penali del destinatario; la mancata analitica specificazione, nell’ordinanza, di ogni segnalazione richiamata non determina di per sé l’illegittimità della misura quando gli elementi complessivi consentano di motivare concretamente il giudizio preventivo.
- La durata del foglio di via è legittima quando, pur collocandosi verso la parte alta della cornice temporale prevista dalla legge, risulti congrua rispetto alla finalità preventiva della misura e alla reiterazione di condotte indicative di pericolosità.
- La sopravvenuta produzione in giudizio della documentazione richiesta mediante accesso, quando soddisfi integralmente l’interesse ostensivo, determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso.
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