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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35166/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per appropriazione indebita (9 mesi di reclusione e 600 euro di multa) lamentando: 1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello; 2) mancata applicazione della prescrizione per il primo episodio del reato continuato; 3) errata valutazione e contraddittorietà della motivazione sulle prove (valutazione delle dichiarazioni dei testi e riconducibilità di firme); 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p.; 5) diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. In sintesi: 1) primo motivo (notificazione) manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva disposto la rinnovazione della notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., e la procedura è risultata regolare anche alla luce dell'art. 170 c.p.p.; 2) prescrizione non maturata per effetto della sospensione del termine per complessivi 10 mesi e 15 giorni risultanti dagli atti, quindi nessuna estinzione del primo episodio; 3) censure sulla valutazione del materiale probatorio inammissibili in cassazione, essendo preclusa la riconsiderazione di merito delle prove; 4) art. 131‑bis c.p. non applicabile: la Corte d'Appello ha motivato l'esclusione per la non esiguità delle somme e la reiterazione delle condotte, conforme ai criteri delle Sezioni Unite (Tushaj); 5) diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale legittimo: la Corte ha richiamato la gravità, la reiterazione, e un precedente specifico, non ravvisando elementi positivi sufficienti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen., comma 4

    Consente la notificazione dell'atto presso il difensore quando l'imputato non è reperito nel domicilio eletto; la Corte ha ritenuto regolare la rinnovazione della notifica presso il difensore.

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità comporta la consegna dell'atto al difensore senza ulteriori adempimenti; richiamato per giustificare la validità della notifica.

  • art. 157 e art. 159 cod. proc. pen.

    Norme sulla notificazione e sulle indagini sulla reperibilità dell'imputato; citate per distinguere i casi in cui sono necessari ulteriori accertamenti di irreperibilità.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; interpretata in via restrittiva secondo i criteri delle Sezioni Unite (valutazione complessiva su modalità della condotta, esiguità del danno e grado di colpevolezza), e ritenuta non applicabile per non esiguità e reiterazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (tra cui modalità della condotta, danno, colpevolezza); richiamato per valutare la tenuità e per gli elementi di valutazione della pena e delle attenuanti.

  • art. 177 cod. proc. pen. e ss.gg.

    Rinvio alle norme processuali sulle nullità; il ricorrente aveva invocato nullità per omessa notificazione ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza alla luce della notificazione presso il difensore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto il pagamento di Euro 3.000.

  • art. 23, comma 8 del D.L. 137/2020

    Norma invocata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; usata per richiamare la posizione del PG che aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata reperibilità dell'imputato presso il domicilio eletto può legittimare la notificazione presso il difensore ex art. 161, comma 4 c.p.p.; l'uso dell'art. 170 c.p.p. (consegna dell'atto al difensore dopo attestazione di irreperibilità) rende la notifica valida salvo evento straordinario che impedisca la comunicazione del mutamento di domicilio.
  • I termini di prescrizione possono essere sospesi per determinati periodi; prima di ritenere estinto un episodio di un reato continuato occorre verificare tutti i periodi di sospensione registrati negli atti.
  • In Cassazione è preclusa la rinnovata valutazione del merito probatorio: le censure che si limitano a chiedere una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non prospettano profili di illegittimità formale o di palese contraddittorietà della motivazione.
  • L'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. richiede una valutazione complessiva e cumulativa delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno e del grado di colpevolezza; la presenza di almeno uno degli ostacoli normativamente previsti (es. non esiguità del danno o reiterazione grave) può precludere il riconoscimento della causa di non punibilità.
  • Le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena richiedono elementi positivi concretamente emersi dagli atti; il giudice di merito non è obbligato a valutare tutti i fattori dell'art. 133 c.p. ma può richiamare quelli ritenuti prevalenti, specie se ostativi.
  • Quando un ricorso è manifestamente infondato su punti di diritto già pacifici o su fatti con sospensioni/prescrizioni accertate negli atti, la Suprema Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e agli oneri previsti dall'art. 616 c.p.p.

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