Cassazione Penale, Sentenza n. 35166/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna per appropriazione indebita (9 mesi di reclusione e 600 euro di multa) lamentando: 1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello; 2) mancata applicazione della prescrizione per il primo episodio del reato continuato; 3) errata valutazione e contraddittorietà della motivazione sulle prove (valutazione delle dichiarazioni dei testi e riconducibilità di firme); 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p.; 5) diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. In sintesi: 1) primo motivo (notificazione) manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva disposto la rinnovazione della notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., e la procedura è risultata regolare anche alla luce dell'art. 170 c.p.p.; 2) prescrizione non maturata per effetto della sospensione del termine per complessivi 10 mesi e 15 giorni risultanti dagli atti, quindi nessuna estinzione del primo episodio; 3) censure sulla valutazione del materiale probatorio inammissibili in cassazione, essendo preclusa la riconsiderazione di merito delle prove; 4) art. 131‑bis c.p. non applicabile: la Corte d'Appello ha motivato l'esclusione per la non esiguità delle somme e la reiterazione delle condotte, conforme ai criteri delle Sezioni Unite (Tushaj); 5) diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale legittimo: la Corte ha richiamato la gravità, la reiterazione, e un precedente specifico, non ravvisando elementi positivi sufficienti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
Consente la notificazione dell'atto presso il difensore quando l'imputato non è reperito nel domicilio eletto; la Corte ha ritenuto regolare la rinnovazione della notifica presso il difensore.
art. 170 cod. proc. pen.
Stabilisce che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità comporta la consegna dell'atto al difensore senza ulteriori adempimenti; richiamato per giustificare la validità della notifica.
art. 157 e art. 159 cod. proc. pen.
Norme sulla notificazione e sulle indagini sulla reperibilità dell'imputato; citate per distinguere i casi in cui sono necessari ulteriori accertamenti di irreperibilità.
art. 131‑bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; interpretata in via restrittiva secondo i criteri delle Sezioni Unite (valutazione complessiva su modalità della condotta, esiguità del danno e grado di colpevolezza), e ritenuta non applicabile per non esiguità e reiterazione.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (tra cui modalità della condotta, danno, colpevolezza); richiamato per valutare la tenuità e per gli elementi di valutazione della pena e delle attenuanti.
art. 177 cod. proc. pen. e ss.gg.
Rinvio alle norme processuali sulle nullità; il ricorrente aveva invocato nullità per omessa notificazione ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza alla luce della notificazione presso il difensore.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e il versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto il pagamento di Euro 3.000.
art. 23, comma 8 del D.L. 137/2020
Norma invocata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; usata per richiamare la posizione del PG che aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La mancata reperibilità dell'imputato presso il domicilio eletto può legittimare la notificazione presso il difensore ex art. 161, comma 4 c.p.p.; l'uso dell'art. 170 c.p.p. (consegna dell'atto al difensore dopo attestazione di irreperibilità) rende la notifica valida salvo evento straordinario che impedisca la comunicazione del mutamento di domicilio.
- I termini di prescrizione possono essere sospesi per determinati periodi; prima di ritenere estinto un episodio di un reato continuato occorre verificare tutti i periodi di sospensione registrati negli atti.
- In Cassazione è preclusa la rinnovata valutazione del merito probatorio: le censure che si limitano a chiedere una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non prospettano profili di illegittimità formale o di palese contraddittorietà della motivazione.
- L'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. richiede una valutazione complessiva e cumulativa delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno e del grado di colpevolezza; la presenza di almeno uno degli ostacoli normativamente previsti (es. non esiguità del danno o reiterazione grave) può precludere il riconoscimento della causa di non punibilità.
- Le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena richiedono elementi positivi concretamente emersi dagli atti; il giudice di merito non è obbligato a valutare tutti i fattori dell'art. 133 c.p. ma può richiamare quelli ritenuti prevalenti, specie se ostativi.
- Quando un ricorso è manifestamente infondato su punti di diritto già pacifici o su fatti con sospensioni/prescrizioni accertate negli atti, la Suprema Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e agli oneri previsti dall'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34895/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34897/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34899/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34900/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →