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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15149/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato, tramite difensore, ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Novara che lo aveva ritenuto responsabile della violazione dell'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998 (inosservanza dell'ordine di allontanamento), denunciando: a) vizio di motivazione per mancata acquisizione agli atti e mancata verifica della validità e notifica del decreto di allontanamento emesso dal Questore (8 gennaio 2019), confondendolo con il decreto di espulsione del Prefetto; b) violazione della norma sostanziale per aver ritenuto integrato il reato sulla base del decreto di espulsione e non dell'ordine di allontanamento; c) difetto di motivazione sull'elemento soggettivo (assenza di mezzi per l'allontanamento); d) mancata valutazione della speciale tenuità ex art. 131-bis c.p.. Il ricorso sosteneva che il provvedimento effettivo impugnato in altri gradi riguardava il decreto di espulsione e non l'ordine di allontanamento, che invece è presupposto necessario del reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato l'assenza nel fascicolo del decreto di allontanamento emesso dal Questore e l'errore del Giudice di pace nel desumerne l'esistenza da un impugnazione che riguardava invece il solo decreto di espulsione del Prefetto. La Corte ha sottolineato che l'ordine di allontanamento del Questore è elemento costitutivo del reato omissivo previsto dall'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998, deve rispettare requisiti formali e sostanziali e avere motivazione congrua, e che il giudice di merito doveva verificarne la validità. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di pace di Novara, affinché si acquisiscano e valutino criticamente i provvedimenti amministrativi presupposti e si colmino le lacune di motivazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter

    La Corte interpreta la norma come avente natura di reato omissivo proprio: l'esistenza valida dell'ordine di allontanamento del Questore è presupposto necessario della fattispecie; tale ordine è elemento costitutivo del reato e deve essere conforme ai requisiti formali e sostanziali e adeguatamente motivato

  • D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-bis

    Richiamato per chiarire la correlazione tra l'ordine del Questore e il provvedimento prefettizio di espulsione/respingimento: entrambi sono autonomi ma funzionalmente collegati e concorrono a costituire il presupposto del reato

  • D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13

    Citato in relazione al decreto di espulsione del Prefetto: la Corte evidenzia la distinzione tra il decreto prefettizio di espulsione (presupposto amministrativo) e l'ordine di allontanamento del Questore (presupposto del reato)

  • D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20-bis

    Richiamato come norma procedurale nell'ambito del procedimento di primo grado instaurato ai sensi della citata disposizione (procedimenti amministrativi/sanzionatori in materia di immigrazione)

  • Codice penale, art. 131-bis

    La norma sulla speciale tenuità è richiamata perché il ricorrente ne aveva chiesto l'applicazione; la Corte osserva che il giudice di merito non ha adeguatamente motivato sull'eventuale esclusione di questa causa di non punibilità

  • Decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 (conv. L. n. 176/2020)

    Richiamato per spiegare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi della norma che disciplina tale modalità processuale

Massime di principio

  • Per integrare il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998 è necessario che sia presente e validamente adottato l'ordine di allontanamento del Questore: senza tale provvedimento non si può fondare la responsabilità penale per inosservanza
  • Il decreto di espulsione del Prefetto e l'ordine di allontanamento del Questore sono provvedimenti distinti e autonomi; il giudice deve accertare la presenza e la legittimità di entrambi quando la fattispecie penale li pone come presupposti
  • La procura (accusa) ha l'onere di far emergere e depositare negli atti i provvedimenti amministrativi che costituiscono presupposto del reato; l'assenza di tali atti nel fascicolo può determinare l'annullamento della condanna
  • Il giudice di merito è tenuto a valutare criticamente la congruità della motivazione degli atti amministrativi presupposti: se questi sono illegittimi o carenti di motivazione, devono essere disapplicati come presupposti del reato
  • La difesa può efficacemente censurare la sentenza contestando la mancata acquisizione o la non verificata validità del provvedimento di allontanamento, nonché sollevare questioni relative all'elemento soggettivo e all'applicabilità della speciale tenuità
  • In procedimenti analoghi, la mancata indicazione o produzione del decreto di allontanamento impone al giudice di sospendere la valutazione della responsabilità penale fino all'acquisizione/valutazione dell'atto; in difetto, la decisione rischia di essere annullata in cassazione

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