Ordinanza n. 10923/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: - sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente al fine di ottenere gli “indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, segnatamente di Conte Maria, Salvia Chiara Agata, Cipriani Maria Grazia, Fantauzzi Maria, Carnevale Anna Maria, Lecce Michela, Forte Ornella e di tutti i docenti che pur in possesso di punteggio inferiore alla ricorrente hanno ottenuto incarichi di docenza a tempo determinato nelle sedi espresse come preferenza dall’istante…”; - sulla diffida del 19.11.2025, avente ad oggetto la richiesta di rettifica del punteggio nelle graduatorie GPS, da 122,50 a 144,50 punti e il corretto riposizionamento in graduatoria, nonché la stipula del contratto spettante; nonché per l’accertamento del correlato obbligo dell’Amministrazione di provvedere in ordine alle menzionate istanze, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di accesso agli atti e sulla diffida per la rettifica del punteggio nelle graduatorie GPS, il riposizionamento e la stipula del contratto
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione scolastica sull'istanza di accesso agli atti, diretta a ottenere gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati e dei docenti con punteggio inferiore che avevano ottenuto incarichi di docenza a tempo determinato nelle sedi indicate come preferenze. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio sulla diffida del 19 novembre 2025, volta alla rettifica del proprio punteggio GPS da 122,50 a 144,50 punti, al conseguente riposizionamento in graduatoria e alla stipula del contratto ritenuto spettante, nonché la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR Lazio, sede di Roma, non ha esaminato nel merito né la domanda di accesso né quella relativa al silenzio sulla diffida per la rettifica del punteggio. Rilevato che gli atti richiesti sono detenuti dall'Ambito Territoriale della provincia di Frosinone e applicato l'art. 47 c.p.a., nonché il d.P.R. n. 552/1975, ha ritenuto che la controversia rientri nella competenza interna della Sezione staccata di Latina. Ha quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo e la rimessione del fascicolo al Presidente del TAR per il Lazio, ai fini della valutazione sul trasferimento alla sezione competente.
Norme richiamate
art. 47 c.p.a.
Disciplina la ripartizione delle controversie tra il TAR con sede nel capoluogo e la sezione staccata; nel caso concreto è stato applicato per rimettere la causa alla valutazione del Presidente del TAR ai fini del trasferimento alla sezione competente.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della richiesta della ricorrente di nomina di un commissario ad acta in relazione all'azione avverso il silenzio; la domanda non è stata esaminata.
d.P.R. n. 552/1975
Richiamato per individuare la competenza territoriale interna della Sezione staccata di Latina in relazione agli atti detenuti dall'Ambito Territoriale della provincia di Frosinone.
Massime di principio
- Quando una controversia proposta davanti alla sede centrale di un TAR rientra, in base alle regole di ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata, nella competenza di quest'ultima, il collegio può cancellare la causa dal ruolo e rimettere il fascicolo al Presidente del TAR per la valutazione del trasferimento alla sezione competente, senza decidere il merito della domanda.
- Nelle controversie relative all'accesso a documenti detenuti da un ufficio periferico dell'amministrazione, la competenza interna tra sede centrale e sezione staccata del TAR va individuata in relazione alla sede dell'ufficio detentore e alle specifiche regole di riparto applicabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 331/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →