Parere n. 1191/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor Antonio De Nino contro l’Università della Calabria per l’annullamento del decreto n. 1443 del 13 novembre 2025 di revoca del decreto del 3 aprile 2024 n. 277 recante il bando per la procedura selettiva di un posto di professore universitario di prima fascia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione ha rilevato che l’opposizione proposta dall’Università della Calabria era rituale e tempestiva. In conseguenza dell’avvenuta trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, il procedimento consultivo non poteva proseguire e il ricorso doveva essere dichiarato improcedibile per trasposizione. Non sono stati esaminati i motivi relativi alla legittimità della revoca del bando né l’istanza cautelare.
Impugnazione del decreto n. 1443 del 13 novembre 2025, recante la revoca del decreto n. 277 del 3 aprile 2024, con cui era stato indetto un bando per la procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di prima fascia.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, professore associato di chimica organica presso l’Università della Calabria, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il decreto rettorale n. 1443 del 13 novembre 2025, con il quale è stata disposta la revoca del precedente decreto n. 277 del 3 aprile 2024, relativo all’indizione di una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, per la chiamata di un professore universitario di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica Organica. Il ricorso era corredato da istanza sospensiva. Successivamente, l’Università della Calabria ha notificato tempestivamente opposizione, determinando la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione dell’Università della Calabria è stata ritenuta rituale e tempestiva; pertanto, il ricorso straordinario è stato trasposto in sede giurisdizionale ed è divenuto improcedibile nella sede consultiva.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971
La tempestiva opposizione dell’amministrazione resistente determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e impedisce la prosecuzione del procedimento consultivo.
art. 18, comma 1, legge n. 240/2010
procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia
È indicato quale base normativa della procedura selettiva universitaria oggetto del decreto di revoca, senza che la Sezione ne esamini l’applicazione sostanziale.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, l’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione resistente determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971.
- A seguito della trasposizione in sede giurisdizionale, il ricorso straordinario diviene improcedibile nella sede consultiva e il Consiglio di Stato non procede all’esame dei motivi di merito né dell’eventuale istanza cautelare.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un professore associato di chimica organica contro l’Università della Calabria. Il ricorso riguardava la revoca di un bando per la procedura selettiva finalizzata alla chiamata di un professore universitario di prima fascia.
Premesse e oggetto del ricorso
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale n. 1443 del 13 novembre 2025, con cui era stata disposta la revoca del decreto n. 277 del 3 aprile 2024. Quest’ultimo aveva indetto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, una procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica Organica, presso il Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione.
Il ricorso straordinario, notificato il 12 marzo 2026 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il giorno successivo, conteneva anche un’istanza cautelare di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Opposizione dell’amministrazione e trasposizione
L’Università della Calabria ha notificato opposizione al ricorso in data 9 aprile 2026. Il Ministero dell’università e della ricerca ha trasmesso l’atto di opposizione al Consiglio di Stato con nota del 20 aprile 2026.
La Sezione ha verificato che l’opposizione era rituale e tempestiva. In applicazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, tale opposizione ha comportato la trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale competente.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Poiché il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato non ha esaminato la legittimità della revoca del bando, i motivi di ricorso o l’istanza sospensiva. La prosecuzione del procedimento consultivo è stata ritenuta preclusa.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. Il provvedimento definisce quindi il procedimento consultivo senza una decisione sul merito dell’impugnazione.
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