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Sentenza

Sentenza n. 2975/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, 1) dell’annotazione/iscrizione del provvedimento REG. Decreti R. 0001247 del 10 luglio 2025 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, effettuata dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione in data 16 luglio 2025 nell’Area B del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 2) per quanto di ragione, del Regolamento per la Gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici adottato/revisionato con la delibera ANAC n. 225/2025, ove inteso ed interpretato nel senso di prevedere l’iscrizione di provvedimenti privi di efficacia interdittiva ex nunc come quello di cui sub 1); nonché ad ogni modo nelle parti in cui, in caso di iscrizione di provvedimenti privi di efficacia interdittiva ex nunc come quello di cui sub 1), non vengono previsti: il previo contraddittorio nonché la possibilità per l’operatore economico di presentare entro un congruo termine memorie e documenti e di chiedere l’audizione; la valutazione del materiale istruttorio raccolto; l’adozione di una motivata decisione finale di archiviazione e/o di inserimento della notizia nel casellario; 3) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente; nonché, ad ogni buon conto, per l’emissione dell’ordine all’ANAC, di emendare detto Regolamento dai vizi di cui sub 2) e specificati nei motivi di ricorso, con ogni altra statuizione e/o provvedimento del caso o di legge.

Giustizia amministrativa202509824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nel Casellario Informatico ANAC di un provvedimento ministeriale di interdizione a contrarre, limitato al periodo dal 12 al 14 marzo 2025, nonché il Regolamento ANAC per la gestione del Casellario adottato con delibera n. 225/2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’annotazione effettuata da ANAC il 16 luglio 2025 del decreto ministeriale del 10 luglio 2025, con il quale era stata disposta, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, l’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti per il periodo in cui era stata sospesa dall’esercizio dell’attività a seguito di violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, che il Regolamento ANAC n. 225/2025 non consentirebbe l’iscrizione di provvedimenti privi di efficacia interdittiva ex nunc, quali quelli aventi effetti limitati a un periodo passato. Ha inoltre lamentato la violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale e del contraddittorio, invocando gli artt. 7, 8 e 10-bis l. n. 241/1990, nonché l’illegittimità del Regolamento nella parte in cui non prevede la possibilità di presentare memorie e documenti, chiedere l’audizione, ottenere la valutazione del materiale istruttorio e una decisione finale motivata di archiviazione o iscrizione.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’iscrizione del provvedimento interdittivo nel Casellario ANAC sia espressamente prevista dall’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 e riguardi anche provvedimenti con efficacia riferita a un periodo passato e limitato, purché la preclusione a contrarre si sia effettivamente verificata. Nel caso concreto, la società era stata realmente sospesa dall’attività dal 12 al 14 marzo 2025 e, durante tale periodo, le era preclusa la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione. Il Ministero era pertanto tenuto a cristallizzare l’effetto interdittivo e ANAC, ricevuto il provvedimento, doveva procedere alla sua annotazione senza svolgere un’autonoma valutazione sui presupposti dell’interdizione. Il riferimento regolamentare ai provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008 non introduce limitazioni fondate sull’efficacia futura o retrospettiva della misura. La finalità dell’iscrizione è assicurare trasparenza e pubblicità, fornendo alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e alle SOA un quadro completo delle vicende rilevanti riguardanti gli operatori economici, anche quando riferite a un periodo passato. Sono state respinte anche le censure partecipative: l’annotazione è un atto vincolato e meramente consequenziale rispetto al decreto interdittivo, privo di contenuto discrezionale e non autonomamente lesivo. Non occorrono quindi la comunicazione di avvio né un contraddittorio procedimentale, poiché l’operatore non avrebbe potuto fornire elementi istruttori idonei a impedire un’iscrizione imposta direttamente dalla legge. L’annotazione ha inoltre natura informativa e non determina, di per sé, effetti escludenti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    al fine dell’adozione del provvedimento interdittivo

    La comunicazione del provvedimento di sospensione dell’attività consente l’adozione del provvedimento interdittivo a contrarre; l’interdizione deve essere riferita al periodo in cui la sospensione ha prodotto effetti.

  • art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023

    Prevede direttamente l’iscrizione nel Casellario ANAC dei provvedimenti interdittivi rilevanti, senza distinguere in base alla loro efficacia futura o riferita a un periodo passato.

  • art. 8, comma 2, lettere b) e c), Regolamento ANAC per la Gestione del Casellario Informatico, delibera n. 225/2025

    i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti

    Individua tra le informazioni accessibili nel livello riservato del Casellario i provvedimenti interdittivi previsti dall’art. 14 d.lgs. n. 81/2008, senza limitare l’iscrizione ai soli provvedimenti produttivi di effetti interdittivi futuri.

  • art. 20 Regolamento ANAC per la Gestione del Casellario Informatico, delibera n. 225/2025

    Impone al dirigente ANAC di procedere all’annotazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008, senza attribuirgli margini di valutazione di merito o di opportunità.

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. n. 241/1990

    Gli obblighi di partecipazione e di contraddittorio non si applicano all’annotazione, perché essa costituisce attività vincolata e meramente consequenziale all’adozione del provvedimento interdittivo.

  • artt. 94 ss. d.lgs. n. 36/2023

    La conoscenza delle vicende rilevanti degli operatori economici è funzionale all’accertamento delle cause di esclusione automatica e non dalle procedure di gara.

Massime di principio

  • L’iscrizione nel Casellario Informatico ANAC di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008 è dovuta per legge anche quando l’interdizione abbia efficacia limitata a un periodo passato, purché durante tale periodo la sospensione dell’attività abbia effettivamente prodotto la preclusione a contrattare con le pubbliche amministrazioni.
  • L’annotazione nel Casellario di un provvedimento interdittivo legalmente previsto costituisce attività vincolata e meramente consequenziale, nella quale ANAC non può svolgere una nuova o autonoma valutazione dei presupposti dell’interdizione adottata dall’amministrazione competente.
  • La disciplina del Casellario deve essere interpretata nel senso di ricomprendere i provvedimenti interdittivi previsti dall’art. 14 d.lgs. n. 81/2008 senza distinguere tra efficacia futura ed efficacia riferita a un periodo già trascorso, quando la notizia documenta una preclusione effettivamente operante.
  • Poiché l’annotazione è vincolata, priva di contenuto discrezionale e ha funzione informativa, non sono necessari la comunicazione di avvio del procedimento né un autonomo contraddittorio procedimentale con l’operatore economico.
  • L’annotazione nel Casellario non produce di per sé effetti escludenti, ma assolve a una funzione di trasparenza e pubblicità, consentendo alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e alle SOA di conoscere le vicende rilevanti dell’operatore economico anche se riferite a un periodo passato.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiAutorità indipendenti e regolazioneContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàTrasparenza e pubblicitàPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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