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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-173/23

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 aprile 2024. — Eventmedia Soluciones SL contro Air Europa Líneas Aéreas SAU. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Convenzione di Montreal – Articolo 19 – Risarcimento dei danni causati dal ritardo nel trasporto dei bagagli – Cessione ad una società commerciale del credito dei passeggeri nei confronti del vettore aereo – Clausola contrattuale che vieta tale cessione – Direttiva 93/13/CE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1 e articolo 7, paragrafo 1 – Controllo d’ufficio del carattere abusivo della clausola che vieta la cessione dei diritti dei passeggeri – Modalità di tale controllo nell’ambito di una controversia tra la società cessionaria e il vettore aereo – Principi di equivalenza e di effettività – Principio del contraddittorio. — Causa C-173/23

Giurisprudenza europea62023CJ0173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, in una causa promossa da una società cessionaria del credito risarcitorio di un passeggero aereo contro il vettore, il giudice non è tenuto ad attivare d’ufficio il controllo di abusività della clausola che vieta la cessione, se il cessionario ha avuto una reale possibilità di contestarla. Il controllo può però essere imposto dal principio di equivalenza se il diritto nazionale consente un rilievo officioso dell’ordine pubblico. Quanto al contraddittorio, il giudice deve confrontarsi con le parti presenti in causa, non con il passeggero cedente non costituito.

Clausola che vieta la cessione del credito del passeggero aereo: limiti del controllo d’ufficio del suo carattere abusivo quando l’azione è promossa dal cessionario professionale del credito

La questione giuridica

Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impongano al giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che vieta la cessione dei diritti del passeggero, quando la domanda è proposta dal cessionario professionale del credito; e, in caso di controllo d’ufficio, se il giudice debba informare il passeggero cedente e verificare la sua posizione sulla clausola.

Principio di diritto

La direttiva 93/13 non impone al giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola che vieta la cessione dei diritti del passeggero quando la controversia è instaurata dal cessionario professionale del credito, purché quest’ultimo abbia potuto far valere effettivamente tale abuso; tuttavia, se il diritto interno consente o impone il controllo d’ufficio di clausole contrarie all’ordine pubblico, il principio di equivalenza esige un analogo controllo sulla clausola potenzialmente abusiva. In caso di controllo d’ufficio, il principio del contraddittorio richiede di informare le parti del processo e di consentire loro di discutere la questione, ma non impone di avvisare il consumatore cedente, che non è parte della controversia.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19 della Convenzione di Montreal del 1999
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 2, lettera b), direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE

Clausola che vieta la cessione del credito del passeggero aereo: controllo d’ufficio e contraddittorio

La Corte di giustizia, nella causa C-173/23, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Palma de Mallorca relativo a una controversia tra una società cessionaria di un credito risarcitorio e un vettore aereo. La questione nasce da una clausola delle condizioni generali di trasporto che esclude la cessione dei diritti del passeggero.

Fatti e procedimento principale

Un passeggero aveva subito un ritardo nel trasporto dei bagagli su un volo Madrid-Cancún operato da Air Europa e aveva ceduto il proprio credito risarcitorio a Eventmedia Soluciones SL. Eventmedia ha agito in giudizio per ottenere EUR 766 ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione di Montreal. Air Europa ha contestato la legittimazione ad agire della cessionaria invocando la clausola 15.1 delle condizioni generali, che vieta la cessione dei diritti del passeggero.

Il giudice del rinvio riteneva di poter valutare la clausola come abusiva ai sensi della direttiva 93/13, ma dubitava di poterlo fare d’ufficio, poiché l’azione era stata proposta non dal consumatore, bensì da una società commerciale cessionaria. Inoltre, chiedeva se, in caso di controllo d’ufficio, fosse necessario informare il passeggero cedente e verificare la sua posizione sulla clausola.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 19 della Convenzione di Montreal sul ritardo nel trasporto di passeggeri, bagagli o merci. Sul versante del diritto dell’Unione, sono centrali la direttiva 93/13, in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1;
  • l’articolo 2, lettera b);
  • l’articolo 3, paragrafo 1;
  • l’articolo 6, paragrafo 1;
  • l’articolo 7, paragrafo 1. È inoltre richiamato l’articolo 267 TFUE come base del rinvio pregiudiziale.

Prima questione: ambito del controllo d’ufficio

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 93/13 si applica in base alla qualità delle parti del contratto, non a quella delle parti della controversia giudiziaria. Il fatto che in giudizio si fronteggino due professionisti non esclude quindi l’applicazione della direttiva, se il contratto originario è stato concluso tra professionista e consumatore.

Tuttavia, il dovere del giudice di rilevare d’ufficio l’abusività, che discende dalla natura imperativa dell’articolo 6, paragrafo 1, è pensato per rimediare allo squilibrio strutturale tra consumatore e professionista. Nel caso di una controversia tra il professionista e il cessionario professionale del credito, tale squilibrio processuale non è presente nello stesso modo. Per questo motivo, la direttiva, letta alla luce del principio di effettività, non impone in via generale un controllo d’ufficio della clausola, a condizione che la società cessionaria abbia avuto una possibilità effettiva di far valere la clausola abusiva dinanzi al giudice.

La Corte aggiunge però che il principio di equivalenza può imporre il controllo d’ufficio se, secondo il diritto nazionale, il giudice può o deve rilevare d’ufficio la contrarietà di clausole simili alle norme interne di ordine pubblico. In tal caso, il medesimo potere o dovere deve valere anche per la clausola potenzialmente abusiva ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 93/13, una volta che il giudice disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari.

Seconda questione: principio del contraddittorio

Se il giudice decide di esaminare d’ufficio l’abusività, deve rispettare il contraddittorio: le parti della controversia devono poter conoscere e discutere i motivi rilevati d’ufficio dal giudice. Pertanto, nel giudizio tra cessionaria e vettore, il giudice deve informare le parti presenti in causa e consentire loro di esprimersi sulla clausola, verificando in particolare che la cessionaria intenda effettivamente avvalersi della declaratoria di abusività.

La Corte esclude però che sia necessario informare il passeggero cedente o chiedergli se intenda opporsi alla clausola o accettarla, poiché egli non è parte della controversia pendente. Il contraddittorio va quindi assicurato tra i soggetti effettivamente presenti nel processo.

Dispositivo

La Corte dichiara che il giudice nazionale non è tenuto a esaminare d’ufficio la clausola che vieta la cessione dei diritti del passeggero quando l’azione è proposta dal cessionario professionale, salvo il rispetto del principio di equivalenza in relazione al diritto processuale interno. Inoltre, il giudice che rilevi d’ufficio l’abusività non deve informare il passeggero cedente, ma solo le parti del procedimento in corso, assicurando il contraddittorio tra esse.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereoclausole abusive nei contratti dei consumatoricessione del creditotutela processuale del consumatoreprincipi di equivalenza e di effettività

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