Cassazione Penale, Ordinanza n. 19186/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 4 luglio 2025, deducendo con il primo motivo violazione di legge in relazione all'art. 124 c.p. e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela. Sosteneva, in sostanza, che la querela fosse stata presentata oltre il termine di legge. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era manifestamente infondata e, soprattutto, riproduttiva di doglianze già formulate in appello e già disattese con argomentazioni logiche e giuridiche congrue, sicché il motivo risultava privo di specificità e meramente apparente. La sentenza di merito aveva infatti ritenuto che la compagnia assicurativa avesse avuto piena contezza della frode solo all'esito della relazione ispettiva e che la querela fosse stata proposta tempestivamente rispetto a tale momento.
Norme richiamate
art. 124 c.p.
La Corte richiama la disciplina del termine per proporre querela, ritenendo infondata la doglianza sulla tardività perché, secondo la motivazione di merito, la persona offesa aveva acquisito piena conoscenza della frode solo con la relazione ispettiva, da cui decorreva la tempestività della querela.
Massime di principio
- La doglianza di tardività della querela è infondata quando il giudice di merito accerti che la persona offesa ha avuto piena contezza del fatto-reato solo in un momento successivo, dal quale va misurata la tempestività della proposizione.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già specificamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo autonomo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Un motivo di ricorso privo di specificità, perché meramente apparente e sostanzialmente reiterativo di precedenti deduzioni, non è idoneo a scardinare la decisione impugnata e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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