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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11609/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto da Criscione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che, riformando il Tribunale di Ragusa, aveva dichiarato non doversi procedere per alcuni capi (A, B, C) riconducibili a violazioni del d.P.R. n. 380/2001 ma aveva confermato altri effetti della sentenza di primo grado: il Tribunale aveva, infatti, pur dichiarando la prescrizione dei reati, accertato i requisiti oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione abusiva al solo fine di disporre la confisca del terreno e, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, aveva ordinato la demolizione dell'intero fabbricato. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione, sostenendo la sua buona fede (in particolare per le vendite eseguite con atto notarile) e segnalava che la Corte non avrebbe considerato una precedente sentenza resa dalla stessa Corte (18/01/2018) nei confronti di altri soggetti per fatti analoghi, in cui era stata riconosciuta la prescrizione e revocato l'ordine di demolizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso, nel resto, inammissibile ma ha invece accolto la censura relativa all'omessa revoca dell'ordine di demolizione. Ha osservato che l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 presuppone una sentenza di condanna e non è compatibile con una decisione che si limiti ad accertare l'abuso o a rilevarne la prescrizione. Poiché il Tribunale aveva già dichiarato la prescrizione dei reati, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la statuizione impugnata limitatamente all'ordine di demolizione, eliminando quest'ultimo. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conferma quindi delle restanti statuizioni di merito (tra cui la confisca disposta in primo grado a norma dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001, nella misura in cui il Tribunale aveva accertato gli elementi necessari ai fini della confisca).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9

    L'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva richiede una pronuncia di condanna: non è ammissibile disporre la demolizione sulla base di un mero accertamento dell'abuso o di una sentenza che rilevi la prescrizione del reato.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1 e comma 2

    L'art. 44 disciplina le sanzioni per gli illeciti edilizi; il comma 2 è stato utilizzato dal Tribunale per disporre la confisca della consistenza immobiliare dopo aver accertato, ai fini della confisca, i requisiti oggettivi e soggettivi del reato anche se i reati erano prescritti. Ciò indica che il giudice di merito può accertare fatti pertinenti alla confisca separatamente dalla pronuncia sulla estinzione del reato per prescrizione.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95

    Questi articoli, richiamati nel capo A, B e C, disciplinano varie fattispecie di illeciti e sanzioni edilizie. Nella vicenda i reati riferiti a tali disposizioni sono stati oggetto di decisioni di merito e di valutazioni diverse tra primo grado e appello; la Corte di Cassazione non ha modificato sostanzialmente il quadro, limitandosi ad annullare l'ordine di demolizione per carenza del presupposto della condanna.

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 3, n. 37836/2017; Cass. Sez. 3, n. 50441/2015; Cass. Sez. 6, n. 10284/2014; Cass. Sez. 1, n. 43853/2013)

    La giurisprudenza consolidata richiamata stabilisce: a) che l'ordine di demolizione richiede sentenza di condanna e non è compatibile con una pronuncia che accerti solo la prescrizione; b) che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di estinzione per prescrizione solo quando sia evidente l'assenza assoluta di prova di colpevolezza o la prova positiva dell'innocenza, e non quando sussista mera contraddittorietà o insufficienza probatoria.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 presuppone una condanna penale: se il reato è estinto per prescrizione, non può legittimamente essere mantenuto un ordine di demolizione.
  • La confisca prevista dall'art. 44, comma 2, può essere disposta se il giudice, anche in presenza di estinzione dei reati, accerta gli elementi utili ai fini patrimoniali (requisiti oggettivi e soggettivi) necessari per la misura; tale accertamento è distinto dalla pronuncia sulla responsabilità penale definitiva.
  • La prova della "buona fede" (ad es. affidamento su atto notarile) non esclude automaticamente la responsabilità penale: il ricorrente deve dimostrare l'assenza assoluta di colpevolezza o una prova positiva della propria innocenza per ottenere un proscioglimento meramente per tale ragione.
  • Una sentenza favorevole nei confronti di altri soggetti coinvolti negli stessi fatti non vincola automaticamente la sorte processuale di un imputato differente: ciascun soggetto richiede una valutazione autonoma delle prove e degli elementi soggettivi.
  • La formula di proscioglimento per insufficienza o contraddittorietà della prova non prevale sulla prescrizione; viceversa, un proscioglimento nel merito che dimostri inequivocabilmente l'assenza di responsabilità prevale sulla declaratoria di prescrizione.

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