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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11011/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un’esecuzione presso terzi avente a oggetto somme dovute a titolo di pensione a un debitore esecutato. Il giudice dell’esecuzione aveva chiesto al terzo pignorato di fornire chiarimenti e integrazioni sulla dichiarazione resa e, successivamente, aveva emesso ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. in favore della creditrice. L’ente terzo pignorato proponeva opposizione agli atti esecutivi sostenendo, in sintesi, che i provvedimenti fossero stati notificati irregolarmente presso la sede legale anziché presso la struttura territoriale competente, con conseguente mancata tempestiva conoscenza dell’atto e impossibilità di far valere per tempo le proprie difese. Il tribunale, pur dichiarando di non essere competente in favore del giudice dell’esecuzione, decideva comunque il merito applicando la ragione più liquida e riteneva sanata la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, dichiarando tardiva l’opposizione perché proposta oltre il termine di 20 giorni. In cassazione l’ente deduceva: 1) violazione delle norme sulla competenza e sull’ordine di trattazione delle questioni, per avere il tribunale deciso il merito nonostante l’asserita incompetenza; 2) violazione delle norme sulla notificazione dell’ordinanza di assegnazione e sull’art. 548 c.p.c., per non avere considerato che la notifica irregolare aveva impedito la tempestiva conoscenza dell’atto; 3) violazione degli artt. 548 e 549 c.p.c., sostenendo che l’ordinanza di assegnazione non potesse fondarsi sulla ficta confessio del terzo, il quale aveva negato la pignorabilità delle somme e non aveva risposto solo per la mancata conoscenza tempestiva del provvedimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha osservato che, nel caso in esame, la questione prospettata dal tribunale non integrava una vera e propria questione di competenza, trattandosi piuttosto di distribuzione interna degli affari nello stesso ufficio giudiziario; pertanto, non vi era ostacolo all’applicazione del principio della ragione più liquida. Ha inoltre ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che l’art. 548 c.p.c. consente al terzo pignorato di proporre opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione solo se provi di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’atto per irregolarità della notificazione e che, ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 617 c.p.c., l’opponente deve allegare e provare il giorno in cui ha acquisito la conoscenza di fatto dell’atto nullo. Poiché l’ente non aveva indicato specificamente tale data, la declaratoria di tardività dell’opposizione è stata confermata. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell’ente ricorrente nei confronti della controricorrente, mentre nulla è stato disposto nei confronti del debitore rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    richiamato come base dell’ordinanza di assegnazione nell’espropriazione presso terzi

  • art. 27 c.p.c.

    nel caso concreto la questione non integra una vera competenza ma una distribuzione interna degli affari nello stesso ufficio

  • art. 618 bis c.p.c.

    evocato nel ricorso come disciplina dell’opposizione in materia lavoristica, ma ritenuto non decisivo

  • art. 276 c.p.c.

    non violato, perché una volta esclusa la reale questione di competenza non vi era un rito pregiudiziale che impedisse la decisione nel merito

  • art. 14 d.l. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997

    richiamato in relazione al luogo di notificazione dei provvedimenti al terzo pignorato

  • art. 617 c.p.c.

    co. 2 e termine di 20 giorni

    l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza di fatto dell’atto nullo, che va specificamente allegata e provata

  • art. 548 c.p.c.

    consente al terzo pignorato di opporsi all’ordinanza di assegnazione se prova la mancata tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione

  • art. 549 c.p.c.

    invocato per contestare il fondamento dell’ordinanza di assegnazione sulla ficta confessio del terzo

  • art. 50 c.p.c.

    menzionato come disposizione che il primo giudice non avrebbe dovuto applicare, essendo da trasmettere gli atti al presidente del tribunale per l’assegnazione al giudice competente

  • art. 27 c.p.c.

    indicato anche per escludere che vi fosse un vero conflitto di competenza

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda la ripartizione degli affari tra giudici appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, non si è in presenza di una questione di competenza in senso tecnico, ma di organizzazione interna dell’ufficio; ciò esclude l’applicazione delle regole processuali sulla competenza come se vi fosse un conflitto tra uffici diversi.
  • Il principio della ragione più liquida può essere utilizzato dal giudice per definire la causa in base alla questione più agevole, anche senza risolvere prima ogni possibile questione pregiudiziale, purché non esista una reale questione di rito ostativa; tale principio è applicabile anche in presenza di questioni pregiudiziali rilevanti.
  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto dal terzo pignorato contro l’ordinanza di assegnazione, la nullità della notificazione non basta da sola a evitare la decadenza: l’opponente deve allegare e dimostrare il giorno in cui ha avuto conoscenza di fatto dell’atto irregolarmente notificato.
  • Il termine di 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi decorre dalla conoscenza effettiva dell’atto nullo, ma la parte che invoca tale decorrenza posticipata deve fornire una specifica indicazione temporale, non essendo sufficiente un richiamo generico a una conoscenza tardiva.
  • L’ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi può essere contestata dal terzo pignorato per irregolarità della notificazione solo se tale irregolarità abbia impedito una tempestiva conoscenza dell’atto; in mancanza di prova sulla data di conoscenza, l’opposizione è tardiva.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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