Sentenza del 01/02/2018 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Irap - Attività di lavoro autonomo - Applicazione dell'imposta - Presupposti - Utilizzazione di organizzazione eteronoma - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'applicazione dell'IRAP sui compensi del lavoratore autonomo, poiché l'organizzazione utilizzata era eteronoma, ossia predisposta e gestita da un soggetto diverso dal contribuente. Il solo fatto che il professionista operi all'interno di una struttura organizzata non dimostra l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la soggezione a IRAP dei proventi derivanti dall'attività di lavoro autonomo. Il punto decisivo era stabilire se il contribuente disponesse di un'autonoma organizzazione. La mera utilizzazione, nello svolgimento dell'attività, di una struttura organizzata non è sufficiente: la struttura deve fare capo al lavoratore anche sotto il profilo organizzativo, oltre che operativo. L'IRAP non è quindi dovuta sui compensi percepiti per attività svolte all'interno di una struttura organizzata e gestita da altri.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
L'IRAP colpisce l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Per il lavoratore autonomo, l'autonoma organizzazione richiede che l'organizzazione faccia capo al contribuente anche sotto il profilo organizzativo, non bastando l'impiego di una struttura predisposta da altri.
Cassazione, sentenze nn. 21150/2014 e 4080/2017
La giurisprudenza conferma che i compensi percepiti dal lavoratore autonomo per attività svolte nell'ambito di una struttura altrui non sono soggetti a IRAP, in assenza di un'organizzazione autonoma riferibile al contribuente.
Massime di principio
- Per verificare l'assoggettamento a IRAP di un lavoratore autonomo non basta accertare l'esistenza di mezzi, personale o strutture organizzate: occorre stabilire chi li organizza e li controlla.
- L'utilizzo di una struttura appartenente o gestita da un altro soggetto, come uno studio, un ente o una società, non integra di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione del professionista.
- L'IRAP è normalmente esclusa quando il lavoratore autonomo presta la propria attività all'interno di un'organizzazione altrui e percepisce compensi per la propria prestazione personale.
- La valutazione deve essere concreta e riferita al ruolo effettivo del contribuente: se egli sostiene direttamente i costi, coordina risorse e decide l'assetto organizzativo, può emergere un'autonoma organizzazione; se invece si limita a operare in una struttura predisposta da altri, il presupposto IRAP tende a mancare.
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