Sentenza n. 2478/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento della D.D. di demolizione (non identificata numericamente se non con il riferimento al fascicolo ispettorato edilizio n. 9/2024) del 28.3.2024, con la quale il Comune di Santa Marinella ha ingiunto alla Sig.ra Carla Delle Monache ed al Sig. Giuseppe Pontecorvo la demolizione di quanto ivi elencato asseritamente realizzato su un’area sita in Santa Marinella, loc. Santa Severa, con accesso da Via Cartagine, censita in catasto al fg. 22 part. n. 2674/p
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione del 28 marzo 2024, relativa a opere abusive realizzate su un'area sita in Santa Severa, identificata catastalmente al foglio 22, particella 2674/p e altre particelle
Esito
Favorevole al ricorrente (possessori dell'area)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, anche in relazione all'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, l'erroneità dei presupposti e il difetto di istruttoria, per omessa partecipazione procedimentale e mancata considerazione della situazione proprietaria e fattuale dell'area, dei trasferimenti di proprietà, dell'utilizzo solo parziale del terreno e dell'intervenuta perdita dell'accesso all'area dal dicembre 2022. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, degli artt. 9 e 15 l.r. Lazio 15/2008 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, erroneità e carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e illogicità. Hanno contestato l'insufficiente identificazione delle opere, l'assenza di una specifica qualificazione degli abusi e la conseguente impossibilità di individuare la sanzione applicabile; la generica attribuzione ai ricorrenti di tutte le opere presenti in un'area utilizzata anche da altri soggetti; la possibile riconducibilità di alcune opere a tende, pergotende o tettoie rientranti nell'attività edilizia libera; la precarietà e amovibilità delle restanti strutture; nonché l'inesigibilità dell'ordine, poiché i ricorrenti non avrebbero più avuto accesso all'area. Il Comune e la Regione hanno sostenuto la riferibilità degli abusi ai ricorrenti quali responsabili materiali e la permanenza dell'obbligo di demolizione, richiamando anche l'art. 35 d.P.R. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso esaminando in via preliminare e assorbente la censura relativa alla sopravvenuta mancanza di disponibilità materiale dell'area. Ha ritenuto non contestato che i ricorrenti, pur avendo occupato in passato una porzione del terreno e pur essendo stati qualificati nell'ordinanza come possessori e responsabili delle opere, non avessero più accesso all'area al momento dell'adozione del provvedimento. L'ordinanza era stata adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 15 l.r. Lazio 15/2008, non dell'art. 35 d.P.R. 380/2001. Secondo il giudice, l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 ha natura reale e ripristinatoria e deve essere rivolto al soggetto che abbia la disponibilità materiale del bene e il concreto potere di eseguire la demolizione; non è invece legittimamente imposto a chi non possa materialmente accedere all'area né disponga di un titolo giuridico idoneo a conseguirne il possesso. La responsabilità storica nella realizzazione dell'abuso non è sufficiente a fondare la legittimazione passiva quando il destinatario non sia più in condizione di adempiere all'ordine. Poiché i ricorrenti erano privi della disponibilità materiale dell'area, difettava una condizione costitutiva dell'ordine, consistente nell'imposizione di un dovere eseguibile. Il TAR ha quindi annullato l'ordinanza di demolizione, assorbendo le ulteriori censure, e ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale è stata dedotta dai ricorrenti, ma la relativa censura è rimasta assorbita dopo l'accoglimento del ricorso per mancanza di disponibilità materiale del bene.
art. 3 l. 241/1990
Il difetto di motivazione dell'ordinanza è stato dedotto, ma non esaminato nel merito perché assorbito.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il Comune ne ha invocato l'applicazione sostenendo che la riferibilità degli abusi ai ricorrenti rendesse irrilevanti eventuali vizi procedimentali; il TAR non ha accolto tale impostazione, decidendo sulla carenza di legittimazione passiva.
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
L'ordinanza impugnata era stata adottata ai sensi di tali disposizioni. L'art. 31 è stato interpretato nel senso che l'ordine di demolizione deve essere rivolto a chi abbia la disponibilità materiale del bene e il potere concreto di eseguire il ripristino.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La prospettiva dell'applicazione della sanzione per inottemperanza presuppone un ordine rivolto a un soggetto in condizione di adempiere; non può giustificare un'ingiunzione materialmente ineseguibile.
art. 35 d.P.R. 380/2001
Il Comune ha richiamato tale disposizione, relativa agli abusi su suolo pubblico, ma il TAR ha rilevato che l'ordinanza era stata adottata ai sensi dell'art. 31 e non dell'art. 35.
artt. 9 e 15 l.r. Lazio 15/2008
L'art. 15 è stato indicato quale disposizione regionale parallela all'art. 31 d.P.R. 380/2001; anche in base a tale disciplina l'ordine demolitorio richiede un destinatario in condizione di eseguirlo.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha rilevato la diversa funzione della memoria conclusionale e della memoria di replica, ma ha utilizzato la memoria regionale tardivamente depositata poiché i ricorrenti non vi si erano opposti.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, in quanto misura reale e ripristinatoria, deve essere rivolto al soggetto che abbia la disponibilità materiale del bene e il concreto potere di rimuovere l'abuso.
- La responsabilità storica nella realizzazione di un abuso edilizio non è, da sola, sufficiente a fondare la legittimazione passiva all'ordine di demolizione quando il destinatario non abbia più la disponibilità materiale dell'immobile e non possa conseguire il possesso mediante un titolo giuridico.
- La mancanza di disponibilità materiale del bene costituisce un ostacolo all'adozione dell'ordine demolitorio, perché rende inesigibile il dovere di facere imposto e priva l'ingiunzione di una condizione costitutiva: l'eseguibilità dell'ordine.
- La possibilità di applicare le conseguenze sanzionatorie dell'inottemperanza presuppone che l'ordine di demolizione sia stato legittimamente indirizzato a un soggetto concretamente in grado di adempiere.
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