Sentenza n. 2608/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3198/2023 del 30/10/2023 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta Docente per gli anni scolastici 2016/17-2019/20
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata al Ministero, deducendo che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti a carico delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva eseguito alcun pagamento, neppure parziale. Ha chiesto l'ordine di pagamento di euro 2.000,00, corrispondenti a quattro annualità della Carta Docente, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Ha inoltre domandato la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quale penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando che il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, nonostante la sua definitività, la rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il credito non risultava contestato né nell'an né nel quantum, poiché il Ministero si era costituito con una memoria di stile senza dedurre sull'inadempimento o sull'andamento della procedura. Il Ministero è stato quindi ordinato a effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. È stato nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare a cura della ricorrente mediante comunicazione dell'inottemperanza; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché le difficoltà collegate ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l'esiguità del debito rendevano la penalità eccessivamente afflittiva e quindi manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione, ma tale misura non opera quando sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative valutate concretamente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il pagamento delle somme dovute in esecuzione di provvedimenti giudiziari da parte delle amministrazioni pubbliche può essere richiesto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inottemperanza dell'amministrazione può essere accertata quando il titolo giudiziale sia definitivo e ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti pubblici e l'amministrazione non abbia eseguito la prestazione dovuta, neppure parzialmente.
- Quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito e non fornisce elementi sull'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta preventivamente nella sentenza di ottemperanza, con individuazione del soggetto, dei poteri e del termine entro cui dovrà provvedere in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente le condizioni dell'amministrazione debitrice, i vincoli normativi e di bilancio e l'entità del debito, essa risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
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