Sentenza del 29/11/2021 n. 37168 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo al 2007 contestando maggiori ricavi per Euro 147.253,00 sulla base di elementi quali antieconomicità della gestione, gravi incongruenze contabili, persistente credito IVA e differenze tra gli acquisti intracomunitari dichiarati dalla società e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei fornitori comunitari nonché indicatori di scarsa rotazione di magazzino. La società impugnava l'atto per mancato contraddittorio preventivo, uso improprio degli studi di settore, omissione di annotazione acquisti intracomunitari, insufficiente motivazione del giudice di merito e omesso esame di scritture contabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della S. Srl. Ha ritenuto regolare la motivazione della Commissione tributaria regionale, che aveva indicato chiaramente le anomalie (insufficiente redditività persistente, credito IVA costante, discrepanze con le dichiarazioni dei fornitori comunitari, indice di rotazione del magazzino) giustificative dell'accertamento induttivo. Sono stati dichiarati inammissibili o infondati diversi motivi presentati in Cassazione (vizi di motivazione, doglianze nuove in sede di legittimità, omesso esame di prove rilevanti sollevate tardivamente, obbligo di contraddittorio non applicabile essendo l'accertamento fondato anche su elementi diversi dagli studi di settore). La ricorrente è condannata alle spese di lite e al pagamento di Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Usato come parametro per inquadrare i mezzi di impugnazione in Cassazione; la Corte ricorda la corretta applicabilità delle formule di cui al rito e la non più operatività di alcune voci in relazione a modifiche normative e giurisprudenziali.
art. 132 c.p.c., comma 4
Richiesto affinché la motivazione non sia meramente apparente; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Ctr fosse sufficiente e non meramente riproduttiva.
art. 2425-bis c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di schemi di bilancio e valutazione della gestione; la Corte ha osservato che la liceità civile di certe operazioni non esclude la possibilità di valutazioni fiscali sulla loro antieconomicità.
art. 2425 c.c., n. 6
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione contabile; la Corte ha affermato la separazione tra giudizio di civilità e valutazione fiscale dell'antieconomicità.
art. 2099 c.c.
Citato dalla ricorrente nella contestazione della distribuzione di utili; la Corte ha ribadito che pratiche consentite civilisticamente possono comunque essere valutate fiscalmente.
art. 2426 c.c., comma 4, n. 10
Richiamato rispetto alla legittimità di una giacenza di magazzino superiore alle vendite; la Corte ha ritenuto che tale norma non impedisca all'Amministrazione di valutare, per fini fiscali, la coerenza economica complessiva.
art. 115 c.p.c.
Richiesto per l'acquisizione della prova documentale; la Corte ha valutato la doglianza come tardiva o non adeguatamente svolta nei precedenti gradi e non decisiva, quindi inammissibile.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Richiamato per l'obbligo di verifica delle scritture contabili prima di alcune rettifiche; la Corte ha ritenuto che l'accertamento si fondasse su plurimi elementi e che la Ctr avesse considerato le rilevate discrepanze.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54, commi 1 e 2
Richiamato in materia di presunzioni e rettifiche IVA; la Corte ha ritenuto legittime le valutazioni dell'Amministrazione alla luce delle discrepanze riscontrate.
L. n. 146/1998, art. 10, comma 3-bis
Norma sul contraddittorio preventivo: la Corte ha precisato che l'obbligo opera quando l'accertamento si fonda esclusivamente sugli studi di settore, mentre non è richiesto se l'accertamento poggia anche su altri elementi (irregolarità contabili, antieconomicità).
Cass. sez. V, 5.12.2019, n. 31814 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo se l'accertamento è basato esclusivamente sugli studi di settore; se ci sono altri elementi giustificativi l'obbligo non sussiste.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per gli effetti processuali relativi al contributo unificato per la Cassazione; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo contributivo.
Massime di principio
- La Corte può ritenere legittimo un accertamento induttivo quando emergono elementi concreti di antieconomicità della gestione (persistente bassa redditività, credito IVA anomalo, discrepanze con dichiarazioni di terzi, indici di rotazione del magazzino).
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente se individua chiaramente le anomalie sottostanti alla ricostruzione induttiva, anche se riprende le valutazioni dei verificatori, purché espliciti gli elementi valutati.
- La liceità civilistica di certe operazioni (es. distribuzione di utili ai soci, criteri contabili) non impedisce che tali condotte siano valutate dal punto di vista fiscale per verificarne l'antieconomicità o la coerenza reddituale.
- L'obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo da parte dell'Amministrazione sussiste solo se l'accertamento è fondato esclusivamente sugli studi di settore o quando la legge lo prevede espressamente; se l'accertamento poggia anche su altri riscontri, il contraddittorio non è obbligatorio.
- In Cassazione non sono ammesse censure nuove o sollevate per la prima volta se non risultano introdotte e coltivate nei gradi di merito; questioni tardive o non adeguatamente motivate possono essere dichiarate inammissibili.
- Per impugnare con successo l'omesso esame di documenti o scritture contabili è necessario mostrare che l'omissione era decisiva per il giudizio e che la prova era tempestivamente dedotta nei precedenti gradi.
- Differenze documentate tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto emerso dalle dichiarazioni di fornitori o terzi rappresentano un fondamento solido per le rettifiche fiscali.
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