Cassazione Civile, Ordinanza n. 25325/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore ceduto)
La controversia
La controversia nasce da una cessione di credito collegata a un'operazione relativa a un complesso immobiliare. Una società aveva ceduto ad altra società una parte del credito vantato verso una società poi divenuta ricorrente; la cessionaria aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo di Euro 380.000, oltre accessori. La società ingiunta proponeva opposizione deducendo, in sintesi, che il credito ceduto fosse collegato a un contratto di appalto/compravendita con termine essenziale di consegna dell'opera, che l'appaltatrice/cedente fosse inadempiente, che vi fossero vizi e penali opponibili in compensazione e che la cessionaria conoscesse tali circostanze. Il Tribunale rigettava l'opposizione e la Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente articolava sei motivi: 1) violazione dell'art. 1372 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale ritenuto esistente un autonomo rapporto di appalto e non valorizzato il contratto del 14 novembre 2012; 2) violazione degli artt. 1262, 2727 e 1372 c.c., sostenendo che la cessionaria conoscesse il termine di consegna e che tale conoscenza fosse desumibile anche per presunzioni; 3) violazione degli artt. 1362, 1363, 1260, 1264 e 1267 c.c., lamentando che non fosse stata riconosciuta l'opponibilità al cessionario delle eccezioni relative al termine essenziale e all'inadempimento; 4) violazione degli artt. 1260, 1264, 1267, 1495 e 1667 c.c., sostenendo la rilevanza dei ritardi e degli inadempimenti anteriori alla consegna finale; 5) violazione degli artt. 115, 116, 2702 c.c. e omesso esame di un fatto, deducendo che l'inadempimento e i vizi erano stati allegati e provati documentalmente; 6) richiesta di riforma della statuizione sulle spese in caso di accoglimento del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi per difetto di specificità, carenza di interesse e, per il vizio motivazionale, per la regola della doppia conforme; i motivi sulle eccezioni opponibili al cessionario perché non si confrontavano con la ratio decidendi, in quanto le vicende successive alla cessione non sono opponibili; il quinto per carenza di interesse e per violazione dell'onere di specifica indicazione dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c.; il sesto come non motivo, essendo solo consequenziale all'eventuale accoglimento. È stato dunque dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e lasciato fermo il credito azionato dalla resistente. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte generici o non specifici, talora privi di interesse, e comunque non idonei a scalfire la ratio della decisione di merito, basata anche sulla non opponibilità al cessionario delle vicende successive alla cessione del credito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1372 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ricostruzione del rapporto negoziale; la Corte non ne accoglie la censura, rilevando che il motivo è generico e non confronta la ratio della sentenza impugnata.
art. 1262 c.c.
È richiamato per sostenere l'obbligo del cedente di consegnare al cessionario i documenti probatori del credito; la Corte osserva che la deduzione non si confronta con le argomentazioni della sentenza di merito.
art. 2727 c.c.
Invocato in tema di presunzioni; la Corte ribadisce che la critica mirante a una diversa inferenza probatoria è inammissibile se si risolve in una nuova valutazione del fatto.
art. 1260 c.c.
Richiamato per la disciplina della cessione del credito e dell'opponibilità delle eccezioni; la Corte ribadisce che il cessionario non è toccato dalle vicende successive alla cessione.
art. 1264 c.c.
Richiamato in tema di efficacia della cessione verso il debitore ceduto; la Corte conferma la centralità del momento della notifica/perfezionamento della cessione.
art. 1267 c.c.
Richiamato sulla opponibilità al cessionario delle eccezioni del debitore ceduto; la Corte afferma che le vicende successive alla cessione non sono opponibili.
art. 1362 c.c.
Invocato per l'interpretazione del contratto; la Corte reputa il motivo inammissibile perché non si confronta con la motivazione di merito.
art. 1363 c.c.
Parimenti richiamato per l'interpretazione complessiva del contratto, ma la censura viene dichiarata inammissibile.
art. 1495 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di termini di decadenza per i vizi nella vendita; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile e comunque non pertinente alla ratio decisoria.
art. 1667 c.c.
Richiamato in relazione alla garanzia per vizi nell'appalto; la Corte rileva che il richiamo non incide sulla decisione, soprattutto alla luce della mancata specificità e della doppia conforme.
art. 115 c.p.c.
Invocato per asserita errata valutazione delle prove; la Corte lo considera inammissibile perché la doglianza mira in realtà a una diversa ricostruzione del fatto.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte dichiara la censura inammissibile.
art. 2702 c.c.
Richiamato con riferimento all'efficacia probatoria dei documenti; la Corte reputa la censura inammissibile per carenza di specificità e di interesse.
art. 348-ter c.p.c.
La Corte applica la regola della doppia conforme, escludendo in cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il giudice d'appello conferma la decisione di primo grado.
art. 360 c.p.c.
È il parametro dei motivi di ricorso invocati; la Corte ribadisce che i vizi motivazionali non sono deducibili nei casi di doppia conforme e che le censure di violazione di legge non possono mascherare nuove valutazioni di fatto.
art. 366 c.p.c.
La Corte ribadisce l'onere di specifica indicazione, trascrizione o riassunto dei documenti su cui il ricorso si fonda e della loro collocazione processuale; il mancato assolvimento comporta inammissibilità.
art. 380-bis1 c.p.c.
Richiamato solo per dare conto del deposito delle memorie nel procedimento camerale.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che si risolva in una diversa lettura del materiale istruttorio o in una rivalutazione del fatto è inammissibile quando formalmente proposta come violazione di legge o come vizio motivazionale.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni inerenti al credito esistenti al momento della cessione, ma non può opporre vicende sopravvenute al perfezionamento del trasferimento del credito, perché incidono su una situazione soggettiva ormai trasferita.
- La deduzione di vizi o documenti nel ricorso per cassazione richiede una specifica indicazione del contenuto, della fase processuale e della collocazione degli atti e documenti richiamati; il mero rinvio ad essi non soddisfa l'onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c.
- È inammissibile il motivo che non si confronti con una delle rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata, poiché l'eventuale accoglimento non potrebbe comunque determinare la cassazione della decisione.
- La qualificazione di una censura come violazione di norme sull'interpretazione contrattuale non è sufficiente se il ricorrente non spiega in che cosa consista l'errore ermeneutico e si limita a contrapporre una propria lettura del regolamento negoziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25260/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25261/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25263/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25264/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25267/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25268/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →