Cassazione Civile, Sentenza n. 21381/2020 del 06/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. R9D0300200456/2009 relativo al periodo d'imposta 2005, con cui l'Agenzia ha disconosciuto costi per complessivi euro 1.580.603,43 relativi a fatture emesse da Resett s.r.l. e Dueffe s.r.l., ritenute oggettivamente inesistenti, e ha recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni. In sede di merito la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che le tre società costituivano un'unica realtà economica fittizia diretta a scaricare oneri fiscali e previdenziali. In Cassazione la ricorrente ha proposto nove motivi: in particolare violazione dell'art. 8 del d.l. 16/2012, violazioni dello Statuto del contribuente (artt. 7, 10, 12 L. 212/2000) per presunta mancata allegazione del PVC e superamento dei termini di verifica, e infine censure per omesso esame di documenti e fatti decisivi (tra cui il PVC della Resett s.r.l., la reale acquisizione di materie prime, la separazione delle sedi produttive e altre circostanze di fatto).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (per difetto di inquadramento tecnico corretto) e ha rigettato i motivi dal secondo al quinto come infondati, confermando la motivazione di merito sul punto della conoscenza del PVC e sul computo dei termini di verifica. I motivi dal sesto al nono sono stati dichiarati inammissibili per mancanza del requisito di autosufficienza e perché in realtà assumevano questioni di merito non sindacabili in cassazione. In conclusione il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali (liquidate in euro 15.000 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
d.l. n. 16/2012 art. 8
La ricorrente invocava la norma come ostativa all'indeducibilità dei costi fino all'esercizio dell'azione penale; la Corte ha ritenuto la censura formulata in modo non tassativo e quindi inammissibile, senza pronunciarsi su una interpretazione sostanziale della norma
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) art. 12
La Corte conferma che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12 co. 5 si riferisce ai giorni di effettiva attività svolta presso la sede del contribuente; i giorni impiegati per attività in altri luoghi non si computano
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) artt. 7 e 10
L'obbligo di allegare agli atti i documenti richiamati in motivazione (art. 7) riguarda i documenti di cui il contribuente non abbia già conoscenza; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la ricorrente fosse a conoscenza del contenuto del PVC
D.P.R. n. 600/1983 art. 42
Richiamato in relazione all'obbligo di allegazione dei documenti; interpretato coerentemente con l'art. 7 dello Statuto del contribuente: l'allegazione è necessaria solo se il contribuente non ha già legale conoscenza dell'atto
Codice di procedura civile, art. 360 co. 1 nn. 3 e 5
La Corte ha applicato i criteri di tassatività e specificità dei motivi di cassazione: le doglianze devono rientrare nelle categorie previste dall'art. 360 e essere formulate con chiarezza; censure meramente di merito o vaghe sono inammissibili
Codice di procedura civile, art. 366 nn. 4 e 6
Richiesto il requisito di autosufficienza per i motivi che denunciano omesso esame di documenti o fatti: la mancata indicazione e allegazione delle prove rilevanti determina l'inammissibilità
Codice di procedura civile, art. 384
La ricorrente aveva chiesto anche provvedimenti ex art. 384 (misure urgenti), ma la Corte non ha accolto istanze riformulatorie: la menzione resta parte delle richieste ma non incide sull'esito della cassazione
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere formulate con tassatività e specificità richiamando una delle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.; vizi vaghi o che spacchino la prospettiva fattuale vengono dichiarati inammissibili
- Le doglianze relative a presunte violazioni dello Statuto del contribuente (art. 7, art. 12) richiedono la dimostrazione che il contribuente non avesse già legale conoscenza degli atti richiamati; la mera contestazione è insufficiente
- Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12 co. 5 L. 212/2000 si computa sui giorni di effettiva attività svolta presso la sede del contribuente; le attività eseguite in altri luoghi non entrano nel conteggio
- Le questioni inerenti alla valutazione della prova e all'accertamento dei fatti materiali (esistenza delle operazioni, produzione, separazione delle sedi) sono questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione specificamente denunciati
- Per lamentare omesso esame di documenti o fatti decisivi il ricorrente deve rendere il motivo autosufficiente: indicare, trascrivere e allegare le parti decisive degli atti (altrimenti la censura sarà inammissibile per mancata autosufficienza)
- Se l'amministrazione fiscale produce indizi idonei a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione fittizia (più società come un'unica realtà economica), il giudice di merito può ritenere deducibili le implicazioni fiscali e disconoscere costi; tale valutazione è di merito e difficilmente ribaltabile in Cassazione
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