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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21381/2020 del 06/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. R9D0300200456/2009 relativo al periodo d'imposta 2005, con cui l'Agenzia ha disconosciuto costi per complessivi euro 1.580.603,43 relativi a fatture emesse da Resett s.r.l. e Dueffe s.r.l., ritenute oggettivamente inesistenti, e ha recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni. In sede di merito la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che le tre società costituivano un'unica realtà economica fittizia diretta a scaricare oneri fiscali e previdenziali. In Cassazione la ricorrente ha proposto nove motivi: in particolare violazione dell'art. 8 del d.l. 16/2012, violazioni dello Statuto del contribuente (artt. 7, 10, 12 L. 212/2000) per presunta mancata allegazione del PVC e superamento dei termini di verifica, e infine censure per omesso esame di documenti e fatti decisivi (tra cui il PVC della Resett s.r.l., la reale acquisizione di materie prime, la separazione delle sedi produttive e altre circostanze di fatto).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (per difetto di inquadramento tecnico corretto) e ha rigettato i motivi dal secondo al quinto come infondati, confermando la motivazione di merito sul punto della conoscenza del PVC e sul computo dei termini di verifica. I motivi dal sesto al nono sono stati dichiarati inammissibili per mancanza del requisito di autosufficienza e perché in realtà assumevano questioni di merito non sindacabili in cassazione. In conclusione il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali (liquidate in euro 15.000 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • d.l. n. 16/2012 art. 8

    La ricorrente invocava la norma come ostativa all'indeducibilità dei costi fino all'esercizio dell'azione penale; la Corte ha ritenuto la censura formulata in modo non tassativo e quindi inammissibile, senza pronunciarsi su una interpretazione sostanziale della norma

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) art. 12

    La Corte conferma che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12 co. 5 si riferisce ai giorni di effettiva attività svolta presso la sede del contribuente; i giorni impiegati per attività in altri luoghi non si computano

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) artt. 7 e 10

    L'obbligo di allegare agli atti i documenti richiamati in motivazione (art. 7) riguarda i documenti di cui il contribuente non abbia già conoscenza; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la ricorrente fosse a conoscenza del contenuto del PVC

  • D.P.R. n. 600/1983 art. 42

    Richiamato in relazione all'obbligo di allegazione dei documenti; interpretato coerentemente con l'art. 7 dello Statuto del contribuente: l'allegazione è necessaria solo se il contribuente non ha già legale conoscenza dell'atto

  • Codice di procedura civile, art. 360 co. 1 nn. 3 e 5

    La Corte ha applicato i criteri di tassatività e specificità dei motivi di cassazione: le doglianze devono rientrare nelle categorie previste dall'art. 360 e essere formulate con chiarezza; censure meramente di merito o vaghe sono inammissibili

  • Codice di procedura civile, art. 366 nn. 4 e 6

    Richiesto il requisito di autosufficienza per i motivi che denunciano omesso esame di documenti o fatti: la mancata indicazione e allegazione delle prove rilevanti determina l'inammissibilità

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La ricorrente aveva chiesto anche provvedimenti ex art. 384 (misure urgenti), ma la Corte non ha accolto istanze riformulatorie: la menzione resta parte delle richieste ma non incide sull'esito della cassazione

Massime di principio

  • In cassazione le censure devono essere formulate con tassatività e specificità richiamando una delle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.; vizi vaghi o che spacchino la prospettiva fattuale vengono dichiarati inammissibili
  • Le doglianze relative a presunte violazioni dello Statuto del contribuente (art. 7, art. 12) richiedono la dimostrazione che il contribuente non avesse già legale conoscenza degli atti richiamati; la mera contestazione è insufficiente
  • Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12 co. 5 L. 212/2000 si computa sui giorni di effettiva attività svolta presso la sede del contribuente; le attività eseguite in altri luoghi non entrano nel conteggio
  • Le questioni inerenti alla valutazione della prova e all'accertamento dei fatti materiali (esistenza delle operazioni, produzione, separazione delle sedi) sono questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione specificamente denunciati
  • Per lamentare omesso esame di documenti o fatti decisivi il ricorrente deve rendere il motivo autosufficiente: indicare, trascrivere e allegare le parti decisive degli atti (altrimenti la censura sarà inammissibile per mancata autosufficienza)
  • Se l'amministrazione fiscale produce indizi idonei a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione fittizia (più società come un'unica realtà economica), il giudice di merito può ritenere deducibili le implicazioni fiscali e disconoscere costi; tale valutazione è di merito e difficilmente ribaltabile in Cassazione

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