Cassazione Penale, Sentenza n. 37019/2023 del 08/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per falso mediato in atto pubblico continuato sostenendo, con due motivi: (1) vizio di motivazione e errata qualificazione della sua condotta, poiché avrebbe solo richiesto l'intestazione fittizia dei veicoli (illecito amministrativo ex art. 94-bis cod. strada) e non avrebbe indotto i pubblici ufficiali a falsificare i documenti; (2) vizio nella conferma della pena, per mancata giustificazione del rilevante scostamento dalla pena minima edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato: la fattispecie accertata conteneva un "quid pluris" rispetto all'illecito amministrativo, consistendo nell'induzione dei pubblici ufficiali a formare certificati e carte di circolazione falsi mediante la presentazione di documentazione con la quale l'imputato si qualificava proprietario in qualità di socio accomodante; ne consegue la configurabilità del reato di falsità ideologica (artt. 48 e 479 c.p.). Il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso generico e privo del confronto con la motivazione impugnata; la Corte ha osservato che l'imputato ha ricevuto il minimo edittale per la violazione più grave e un aumento per la continuazione commisurato al numero elevato di reati (27). Per effetto dell'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 94-bis cod. strada
Norma sull'intestazione fittizia dei veicoli che punisce l'illecito amministrativo; contiene la clausola "salvo che il fatto costituisca reato", consentendo la coesistenza apparente con fattispecie penali. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la condotta contestata avesse un "quid pluris" rispetto alla fattispecie amministrativa, impeditiva dell'assorbimento nell'illecito amministrativo.
art. 48 c.p.
Riferimento alla fattispecie di falso in atto pubblico mediato: la condotta dell'imputato viene qualificata come causativa dell'ideazione del falso da parte del pubblico ufficiale tramite induzione.
art. 479 c.p.
Prevede la punibilità per il pubblico ufficiale che redige atti contenenti fatti falsi; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di falso mediato (concorso/induzione del privato che determina la falsità).
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna per spese e somme a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna al pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La mera richiesta di intestazione fittizia può integrare un illecito amministrativo ex art. 94-bis cod. strada; tuttavia, se è provata l'induzione del pubblico ufficiale a redigere atti falsi, la condotta può configurare reato di falso (quid pluris rispetto all'illecito amministrativo).
- Per distinguere tra illecito amministrativo e reato bisogna valutare l'esistenza di un intervento causativo/induttivo sul pubblico ufficiale (documentazione e comportamenti che determinano la formazione di atti falsi).
- I motivi di impugnazione generici o che non confrontano specificamente la motivazione della pronuncia impugnata sono dichiarati inammissibili; il ricorso deve indicare e argomentare in modo puntuale gli errori di diritto o di fatto.
- Le doglianze sulla misura della pena richiedono un concreto confronto con la motivazione del giudice di merito; l'affermazione generica di sproporzione è insufficiente.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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