Ordinanza n. 504/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 351/2024, emessa dal Tribunale di Avezzano, sez. lav., il 10.12.2024, all'esito del giudizio iscritto al R.G. n° 703/2023/LAV, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avezzano, sez. lavoro, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, deducendo la mancata o parziale esecuzione della pronuncia da parte dell'Amministrazione nonostante il decorso del tempo. Il TAR ha rilevato che il titolo da eseguire e l'attestazione del suo passaggio in giudicato erano stati depositati senza asseverazione di conformità, in violazione delle prescrizioni applicabili al processo amministrativo telematico.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha ordinato alla ricorrente di regolarizzare, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, il deposito del titolo esecutivo e della relativa attestazione di passaggio in giudicato secondo le prescrizioni tecniche del PAT. Ha inoltre ordinato al Ministero resistente di fornire, entro 30 giorni dalla comunicazione, chiarimenti sulla dedotta mancata o parziale ottemperanza alla sentenza. Il Collegio ha precisato che il mancato riscontro alle richieste interlocutorie potrà essere valutato quale argomento di prova o ai fini della regolazione delle spese. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
La documentazione informatica depositata nel processo deve rispettare le prescritte modalità di attestazione di conformità; la mancanza dell'asseverazione relativa al titolo da eseguire e all'attestazione del passaggio in giudicato impone la regolarizzazione del deposito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale e l'attestazione del suo passaggio in giudicato siano prodotti in forma priva dell'asseverazione di conformità richiesta dalle regole del processo amministrativo telematico, il giudice può assegnare alla parte un termine per regolarizzare il deposito prima di procedere alla definizione della controversia.
- In un giudizio di ottemperanza, il giudice può richiedere all'amministrazione resistente chiarimenti sulla mancata o parziale esecuzione del giudicato e fissare un termine per il riscontro.
- Il mancato riscontro alle richieste istruttorie o interlocutorie del giudice può essere valutato come argomento di prova e ai fini della regolazione delle spese di giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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