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Sentenza

Sentenza n. 215/2026 - Bari, Sezione 3

per l’accertamento del diritto dei ricorrenti, in qualità di eredi legittimi del sig. -OMISSIS-, ad ottenere la liquidazione di tutti gli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditario, in relazione al ferimento: “Trauma chiuso toraco-addominale ferite l.c. cuoio capelluto”, e successivo decesso (25.6.1991), in seguito ad infortunio, nell'espletamento delle funzioni di servizio secondo e nel rispetto degli ordini impartiti dai superiori per lo spegnimento dell'incendio divampato nella città di Bitonto e per l'assenza degli strumenti cautelari.

Giustizia amministrativa202200586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Condotta omissiva dell'Amministrazione, asseritamente lesiva degli obblighi di sicurezza, in relazione al decesso di un vigile del fuoco durante lo spegnimento di un incendio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento, iure hereditatis, dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dal loro congiunto prima del decesso, deducendo la responsabilità contrattuale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2087 c.c. per la mancata adozione di strumenti cautelari e per l'inidoneità o l'omissione delle direttive operative impartite durante lo spegnimento di un incendio in un capannone industriale. Hanno prospettato il danno biologico terminale, il danno catastrofale e ulteriori pregiudizi, sostenendo che il decesso non fosse stato immediato e che la vittima avesse conservato lucidità e consapevolezza dell'approssimarsi della morte. Per superare l'eccezione di prescrizione, hanno invocato il riconoscimento della causa di servizio e dello status di Vittima del Dovere quali atti ricognitivi del debito e interruttivi della prescrizione, nonché la rilevanza di recenti approfondimenti medico-legali. Il Ministero ha eccepito la prescrizione e contestato sia la colpa dell'Amministrazione, qualificando il crollo come evento imprevedibile, sia la configurabilità dei danni richiesti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., poiché la domanda risarcitoria degli eredi era fondata sulla violazione degli obblighi datoriali di sicurezza connessi a un rapporto di lavoro pubblico non privatizzato. Nel merito, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione: trattandosi di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., si applicava il termine decennale, ampiamente decorso rispetto al decesso del 1991. Il dies a quo coincideva con l'evento morte, poiché il danno si era manifestato nella sua interezza e non sussisteva una patologia latente tale da differire la decorrenza. Le istanze e i provvedimenti relativi alla causa di servizio, all'equo indennizzo e allo status di Vittima del Dovere non avevano interrotto la prescrizione né costituito riconoscimento del debito risarcitorio, avendo natura e finalità indennitarie o solidaristiche diverse e non implicando l'ammissione della responsabilità colposa dell'Amministrazione. Il ricorso è stato ritenuto comunque infondato nel merito. In applicazione del principio dispositivo e dell'art. 2697 c.c., i ricorrenti non avevano provato una specifica violazione di regole cautelari, la causalità della colpa o l'esistenza di misure doverose idonee a evitare l'evento. Dalla relazione di servizio risultava che il personale operava dall'esterno e che il cedimento della struttura era avvenuto all'improvviso, sicché l'evento era stato qualificato come repentino e imprevedibile, non riconducibile a responsabilità oggettiva del datore di lavoro. È stata inoltre esclusa la risarcibilità del danno tanatologico, in quanto la morte immediata o quasi immediata non consente la formazione nel patrimonio della vittima del diritto al risarcimento della perdita della vita. È stato escluso anche il danno biologico terminale, non risultando una sopravvivenza per un tempo apprezzabile, e il danno catastrofale, poiché la dinamica del trauma massivo induceva a presumere l'immediata perdita di coscienza e i ricorrenti non avevano fornito prova della lucida agonia. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura della controversia e della tragicità dell'evento.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    La domanda risarcitoria relativa all'infortunio di un dipendente pubblico in regime di diritto pubblico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando sia prospettata la violazione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro e alla sicurezza del lavoratore.

  • art. 2087 c.c.

    La responsabilità datoriale per violazione dell'obbligo di sicurezza non è oggettiva e richiede la prova di una specifica violazione di regole cautelari o di comune prudenza, nonché della causalità della colpa; l'obbligo non copre i rischi imponderabili e intrinseci all'attività lavorativa.

  • art. 2697 c.c.

    Trattandosi di diritti soggettivi, grava sui ricorrenti l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della responsabilità, della causalità e del danno.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di illecito istantaneo con morte immediata, il dies a quo coincide con l'evento morte.

  • art. 2943 c.c.

    L'interruzione della prescrizione richiede un atto che espliciti chiaramente la volontà di esercitare lo specifico diritto di credito risarcitorio; non sono sufficienti istanze o provvedimenti relativi a prestazioni indennitarie diverse.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento della causa di servizio o dello status di Vittima del Dovere non costituisce riconoscimento del debito risarcitorio, poiché non implica ammissione della responsabilità colposa dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria proposta contro una pubblica amministrazione per violazione degli obblighi di sicurezza derivanti da un rapporto di lavoro pubblico non privatizzato rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando sia dedotta una specifica condotta omissiva datoriale connessa al rapporto di servizio.
  • In una controversia fondata sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro pubblico ai sensi dell'art. 2087 c.c., il termine decennale di prescrizione decorre dall'evento lesivo quando il danno si manifesta immediatamente nella sua interezza; successive acquisizioni medico-legali non spostano il dies a quo se le conseguenze erano accertabili con ordinaria diligenza.
  • Il riconoscimento della causa di servizio, dell'equo indennizzo o dello status di Vittima del Dovere non interrompe la prescrizione della distinta azione risarcitoria e non integra riconoscimento del debito, poiché tali istituti hanno natura e finalità indennitarie o solidaristiche e non implicano l'ammissione della responsabilità colposa dell'amministrazione.
  • La responsabilità del datore di lavoro pubblico per infortunio non è oggettiva: l'evento lesivo non basta a fondarla, occorrendo la prova di una specifica misura cautelare doverosa, della sua violazione e del nesso causale tra omissione ed evento; l'obbligo di sicurezza non comprende i rischi imprevedibili e non neutralizzabili ex ante.
  • La morte immediata o quasi immediata non determina la formazione, nel patrimonio della vittima, di un diritto risarcitorio trasmissibile per la perdita del bene vita; il danno biologico terminale richiede una sopravvivenza apprezzabile, mentre il danno catastrofale presuppone la prova di una lucida agonia e della consapevole attesa della morte.
  • In presenza di un trauma massivo, la dinamica dell'evento può fondare una presunzione di immediata perdita di coscienza; spetta agli eredi fornire un principio di prova idoneo a dimostrare che la vittima abbia conservato lucidità sufficiente a percepire consapevolmente l'approssimarsi della morte.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoGiurisdizione e riparto
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoResponsabilità precontrattualeDecadenza e tardività

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