Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44830/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si eccepisce la nullità dell'intero giudizio di primo grado e degli atti consequenziali, per essere l'imputata stata erroneamente dichiarata assente nonostante non avesse mai avuto conoscenza del procedimento. La difesa sostiene che notifiche (avviso di conclusione delle indagini, decreto di citazione a giudizio e decreto di citazione in appello) sarebbero state eseguite presso il difensore d'ufficio domiciliatario e che l'imputata non si è mai volontariamente sottratta alla conoscenza del processo; perciò la dichiarazione di assenza sarebbe illegittima e il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rilevarlo d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati per i quali l'imputata era stata condannata si sono estinti per prescrizione nel corso dell'impugnazione. La Corte ha ritenuto che la prescrizione, quale causa di estinzione di diritto sostanziale, debba essere valutata con la disciplina vigente al momento del fatto (termine di prescrizione di dieci anni, con decorrenza dal 14/04/2011 e scadenza il 14/04/2021) e che la prescrizione, essendo causa di proscioglimento immediato, può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione quando non siano tutti i motivi di ricorso manifestamente inammissibili. Pur affermando che il motivo di nullità prospettato poteva essere fondato, la Corte ha ritenuto superfluo verificarlo e ha dichiarato l'estinzione del reato, annullando la sentenza impugnata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle nullità per la mancata presenza dell'imputato; la Corte segnala il vizio dedotto ma non procede all'accertamento perché sopravvenuta la prescrizione.

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Richiamata insieme all'art. 178 come disciplina delle nullità che il ricorrente deduce in ordine alla dichiarazione di assenza.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Si fa riferimento alla notifica al difensore domiciliatario quale fatto posto a fondamento della tesi della difesa sulla mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputata.

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che le cause di proscioglimento immediato (es. prescrizione) sopravvenute al provvedimento impugnato sono rilevabili d'ufficio dalla Corte di cassazione, se non tutte le censure siano manifestamente inammissibili.

  • art. 337, cod. pen.

    Richiamato per determinare le misure delle pene edittali utili al calcolo del termine di prescrizione.

  • art. 341-bis, cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 337 per la determinazione del tempo di prescrizione in relazione ai reati contestati.

Massime di principio

  • Se, durante il giudizio di legittimità, sopravviene la prescrizione o altra causa di proscioglimento immediato, la Corte di cassazione può rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato, salvo che tutti i motivi di ricorso siano manifestamente inammissibili.
  • La presenza di una causa di estinzione del reato rende superfluo l'accertamento di nullità o vizi della motivazione della sentenza impugnata: il giudice di legittimità deve procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva quando ne ricorrono i presupposti.
  • Le notifiche effettuate al difensore domiciliatario (art. 161, comma 4 c.p.p.) possono essere rilevanti per contestare la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; tuttavia, anche se tale vizio fosse fondato, l'esistenza di una prescrizione sopravvenuta può rendere irrilevante l'accertamento di quel vizio ai fini della decisione finale.
  • La prescrizione si valuta con la disciplina sostanziale vigente al momento della commissione del reato; per calcolare termini utili è necessario determinare la pena edittale applicabile al fatto.
  • Quando si propone ricorso in Cassazione, è utile sollevare sia vizi processuali (es. nullità per errata dichiarazione di assenza) sia di diritto sostanziale (es. decorso della prescrizione), ma la Corte di cassazione può comunque pronunciare d'ufficio sulla prescrizione se il ricorso non è manifestamente inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.