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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47250/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio (art. 575 c.p.) e reati connessi. Il ricorrente contestava l'applicazione dell'art. 273 c.p.p. (valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori), nonché degli artt. 273 e 192 c.p.p., e lamentava carenza e illogicità della motivazione. In concreto si assumeva che le dichiarazioni dei collaboratori (Beluli, Comito, Figliuzzi) fossero discordanti su punti essenziali: assenza del nome di Patania nella deliberazione, incongruenze sui tempi di consegna dell'arma e del ciclomotore, e mancanza di fonte certa per alcune affermazioni, tali da escludere la convergenza probatoria sul ruolo di mandante/organizzatore attribuito a Patania.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del tribunale del riesame, che aveva fondato la misura cautelare sulla convergenza del nucleo essenziale delle dichiarazioni di tre collaboratori (in particolare sulla confessione di Beluli, che indicava i Patania come mandanti e individuava Nazzareno quale fornitore di armi e mezzo). Le difformità indicate dal ricorrente sono state ritenute riferibili a elementi circostanziali non rilevanti ai fini della valutazione dei gravi indizi; la Corte ha ricordato che in sede di legittimità, in materia cautelare, è possibile soltanto verificare l'adeguatezza logica e giuridica della motivazione e non procedere a rinnovata valutazione del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata quindi confermata implicitamente dall'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori: possono riscontrarsi reciprocamente e concorrere a formare gravi indizi se concordano sul nucleo essenziale, mentre divergenze su elementi circostanziali non sono necessariamente decisivi.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sostanziale che punisce l'omicidio; il ricorso verte sull'applicazione di misure cautelari per indagini relative a tale reato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione probatoria; la censura alla motivazione è stata ritenuta infondata perché il tribunale ha adeguatamente motivato la valutazione delle dichiarazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte in sede di cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla condanna alla cassa delle ammende e ai presupposti per escludere la responsabilità colposa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Cassazione citata (Sez.1 n.17370/12.09.2023; Sez.1 n.10561/28.10.2020; Sez.2 n.27866/17.06.2019)

    Principi richiamati: le dichiarazioni di più collaboratori possono riscontrarsi reciprocamente se concordano sul nucleo essenziale; in sede di cassazione per misure cautelari il controllo è limitato all'adeguatezza logica e giuridica della motivazione, non alla rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di più collaboratori, se concordanti nel nucleo essenziale, possono costituire gravi indizi anche se presentano divergenze su dettagli circostanziali non essenziali.
  • In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari il controllo è limitato alla verifica di adeguatezza logica e rispetto dei principi di diritto della motivazione: non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio.
  • Per impugnare con successo misure cautelari basate su dichiarazioni di collaboratori è necessario dimostrare che le incongruenze investono il nucleo essenziale del racconto o che sussistono indizi di accordi fraudolenti/suggestioni tra i dichiaranti.
  • La confessione/indicazione fornita dall'autore materiale (se attendibile e definitiva) rafforza significativamente la posizione accusatoria nei confronti dei presunti mandanti/fornitori di strumenti del reato.
  • Nel valutare la rilevanza delle discrepanze tra dichiarazioni, occorre distinguere tra divergenze formali/incidentalie e contraddizioni tali da compromettere l'attendibilità complessiva; solo le seconde possono giustificare l'annullamento o la revoca della misura cautelare.

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