Corte di giustizia, Sentenza C-567/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 giugno 2023. — BNP Paribas SA contro TR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 33 e 36 – Riconoscimento di una decisione pronunciata in uno Stato membro – Invocazione in via incidentale dinanzi a un giudice di un altro Stato membro – Effetti prodotti da tale decisione nello Stato d’origine – Ricevibilità di un’azione proposta nello Stato membro richiesto successivamente a detta decisione – Norme processuali nazionali che impongono la concentrazione delle domande nell’ambito di un solo giudizio. — Causa C-567/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese, ha chiarito la portata del riconoscimento di una decisione straniera ai sensi del regolamento n. 44/2001. Ha escluso che una norma processuale dello Stato d’origine che imponga di riunire tutte le domande in un solo giudizio possa, da sola, rendere irricevibili le azioni successive proposte nello Stato richiesto. Restano invece applicabili le norme processuali dello Stato richiesto dopo il riconoscimento della decisione, nei limiti del diritto dell’Unione.
Riconoscimento di una decisione straniera e irricevibilità di domande successive per effetto di una norma nazionale di concentrazione delle pretese in materia di lavoro
La questione giuridica
Se gli articoli 33 e 36 del regolamento (CE) n. 44/2001 ostino a che il riconoscimento in Francia di una decisione inglese relativa a un contratto di lavoro renda irricevibili domande successivamente proposte in Francia tra le stesse parti, per il solo fatto che nello Stato d’origine esiste una regola processuale di concentrazione/unicità del giudizio; e, in subordine, se vi sia identità di titolo e oggetto tra le varie pretese risarcitorie e retributive formulate nei due giudizi.
Principio di diritto
L’articolo 33 del regolamento n. 44/2001, letto con l’articolo 36, va interpretato nel senso che il riconoscimento nello Stato membro richiesto di una decisione resa nello Stato membro d’origine non può, di per sé, rendere irricevibili le domande proposte successivamente nello Stato richiesto tra le stesse parti solo perché il diritto dello Stato d’origine imponeva una concentrazione di tutte le pretese in un unico giudizio. Una simile regola processuale nazionale non attiene all’autorità e all’efficacia della decisione riconosciuta; dopo il riconoscimento si applicano invece, per le conseguenze processuali ulteriori, le norme processuali dello Stato richiesto, purché compatibili con il regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 33 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 36 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Accordo di recesso Regno Unito-UE
- Articolo 67, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo di recesso
- Articolo 126 dell’accordo di recesso
- Articolo 127 dell’accordo di recesso
Riconoscimento di una decisione straniera e regola di concentrazione delle domande in materia di lavoro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese nell’ambito di una controversia di lavoro tra BNP Paribas SA e un ex dipendente, TR. Il nodo centrale era stabilire se il riconoscimento in Francia di una sentenza inglese, resa in una causa di licenziamento, impedisse di esaminare successive domande proposte in Francia sulla base di una norma processuale inglese di concentrazione delle pretese.
Fatti e procedimento principale
TR era stato assunto da BNP Paribas nel 1998; nel 2009 le parti avevano sottoscritto un contratto di lavoro di diritto francese con distacco a Singapore e, successivamente, assegnazione a Londra. Licenziato nel 2013 per colpa grave, il dipendente aveva agito innanzi all’Employment Tribunal, London Central, chiedendo la declaratoria di licenziamento ingiustificato e il risarcimento, riservandosi altre domande connesse alla risoluzione del rapporto. Con sentenza del 26 settembre 2014 il giudice inglese aveva accolto la domanda, rinviando ad altra udienza la quantificazione del risarcimento.
Successivamente, nel novembre 2014, TR aveva adito il conseil de prud’hommes de Paris chiedendo varie somme: risarcimento per licenziamento senza causa reale e seria, indennità sostitutiva del preavviso, indennità di licenziamento e bonus/premi contrattuali. Il giudice del lavoro francese aveva dichiarato le domande irricevibili per autorità di cosa giudicata; la cour d’appel de Paris aveva invece ritenuto le domande ricevibili, distinguendole da quelle decise in Inghilterra. La BNP Paribas ha quindi proposto ricorso per cassazione.
Normativa rilevante
La Corte ha esaminato in particolare gli articoli 33 e 36 del regolamento (CE) n. 44/2001. L’articolo 33 prevede il riconoscimento automatico delle decisioni emesse in uno Stato membro e, al paragrafo 3, disciplina il riconoscimento invocato in via incidentale davanti a un giudice di un altro Stato membro. L’articolo 36 vieta in ogni caso il riesame del merito della decisione straniera.
Sono stati inoltre richiamati il regolamento (UE) n. 1215/2012 e il suo articolo 66, paragrafo 2, oltre all’accordo di recesso con il Regno Unito, in particolare gli articoli 67, paragrafo 2, lettera a), 126 e 127, per confermare l’applicabilità temporale e territoriale del regolamento n. 44/2001 alla controversia.
Questioni sottoposte alla Corte
La Cour de cassation chiedeva, in sostanza:
- se il riconoscimento della sentenza inglese impedisse ai giudici francesi di conoscere delle domande successive in forza della norma inglese di concentrazione delle pretese;
- in subordine, se vi fosse identità di oggetto e di titolo tra le domande proposte in Inghilterra e quelle introdotte in Francia, in particolare quanto a licenziamento ingiustificato, indennità sostitutiva di preavviso, indennità di licenziamento e bonus/premi.
Ragionamento della Corte
La Corte ha anzitutto verificato la applicabilità ratione temporis e ratione loci del regolamento n. 44/2001, rilevando che la causa inglese era stata introdotta prima del 10 gennaio 2015 e prima della fine del periodo di transizione successivo al recesso del Regno Unito.
Nel merito, la Corte ha ricordato che il riconoscimento ai sensi dell’articolo 33 deve attribuire alla decisione straniera, nello Stato richiesto, l’autorità e l’efficacia che essa possiede nello Stato d’origine. Tuttavia, una norma processuale interna di concentrazione delle domande è una regola di rito, volta a evitare la molteplicità dei giudizi, e non definisce l’autorità o l’efficacia della decisione nello Stato di origine. Perciò, tale norma non può essere automaticamente “trasportata” nello Stato richiesto per rendere irricevibili le nuove domande.
La Corte ha inoltre sottolineato che un’interpretazione diversa rischierebbe di compromettere il sistema del regolamento, sia sul piano del riconoscimento delle decisioni sia su quello della ripartizione uniforme della competenza tra i giudici degli Stati membri. Una volta riconosciuta la decisione straniera, essa si integra nell’ordinamento dello Stato richiesto, dove trovano applicazione le norme processuali di quest’ultimo, salvo incompatibilità con il diritto dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto alla prima questione nel senso che l’articolo 33 del regolamento n. 44/2001, letto con l’articolo 36, osta a che il riconoscimento in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro renda irricevibili domande successive proposte tra le stesse parti solo perché il diritto dello Stato d’origine prevede la concentrazione di tutte le domande relative al medesimo contratto di lavoro.
In ragione di tale risposta, la Corte ha dichiarato di non dover rispondere alla seconda e alla terza questione sulla identità di titolo e oggetto tra le varie pretese formulate nei due giudizi.
Portata pratica
Per gli operatori, la sentenza chiarisce che il riconoscimento di una decisione straniera non consente di importare nello Stato richiesto una regola processuale dello Stato d’origine che imponga di cumulare tutte le domande in un solo processo. La verifica dell’eventuale irricevibilità delle domande successive resta affidata alle norme processuali dello Stato richiesto, nel rispetto del regolamento n. 44/2001.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 8 giu 2023Corte di giustizia, Sentenza C-468/20
- Sentenza · 8 giu 2023Corte di giustizia, Sentenza C-50/21
- Sentenza · 8 giu 2023Corte di giustizia, Sentenza C-407/21
- Sentenza · 8 giu 2023Corte di giustizia, Sentenza C-408/21
- Sentenza · 8 giu 2023Corte di giustizia, Sentenza C-455/21
- Sentenza · 8 giu 2023Corte di giustizia, Sentenza C-540/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →