Cassazione Civile, Ordinanza n. 16871/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello del contribuente e annullato un avviso di accertamento con cui era stato contestato, per l'anno d'imposta 2011, un maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF quale socio accomandante di una società di persone. Con l'unico motivo di ricorso l'Ufficio ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2193, 2290, 2295, 2296 e 2300 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente il recesso del socio per escludere la sua responsabilità fiscale, senza considerare che la perdita della qualità di socio e la relativa opponibilità ai terzi richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese, salvo prova della conoscenza effettiva da parte del terzo. Il contribuente si è difeso sostenendo la rilevanza del recesso intervenuto prima del periodo d'imposta oggetto di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, nelle società di persone, il recesso o comunque la perdita della qualità di socio è opponibile ai terzi solo se iscritto nel registro delle imprese, oppure se si provi che il terzo ne abbia avuto conoscenza; in mancanza, il socio resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino a quel momento. Poiché la CTR aveva annullato l'avviso di accertamento valorizzando il recesso senza verificare l'assolvimento dell'onere di pubblicità e la conseguente opponibilità all'Amministrazione finanziaria, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 5 TUIR
richiamato come base per l'imputazione ai soci del reddito da partecipazione contestato nell'avviso di accertamento.
art. 2193 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di opponibilità ai terzi degli atti soggetti a iscrizione.
art. 2285 c.c.
richiamato come norma sul recesso del socio per giusta causa.
art. 2290 c.c.
il socio che perde la qualità di socio continua a rispondere verso i terzi delle obbligazioni sociali sorte anteriormente all'iscrizione della cessazione o alla conoscenza del terzo.
art. 2295 c.c.
la modificazione dell'atto costitutivo delle società di persone, inclusa la perdita della qualità di socio, è soggetta a iscrizione.
art. 2296 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di pubblicità dell'atto costitutivo e sue modificazioni.
art. 2300 c.c.
la perdita della qualità di socio è inopponibile ai terzi se non iscritta nel registro delle imprese, salvo prova della loro conoscenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Nelle società di persone, il recesso o la cessazione della qualità di socio non è di per sé opponibile ai terzi: occorre l'iscrizione nel registro delle imprese, salvo prova della conoscenza effettiva da parte del terzo.
- L'onere di provare l'avvenuta pubblicità dell'atto modificativo, o la conoscenza del terzo, grava sul socio che intenda opporre il recesso per escludere la propria responsabilità verso i terzi.
- La disciplina dell'opponibilità della cessazione della qualità di socio opera in via generale anche per le obbligazioni di fonte legale, non essendo limitata ai soli debiti di origine negoziale.
- In presenza di contestazione del contribuente fondata sul recesso da una società di persone, il giudice di merito deve verificare specificamente se il recesso sia stato reso opponibile all'Amministrazione finanziaria prima di escludere la pretesa tributaria.
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