Cassazione Penale, Sentenza n. 36957/2023 del 07/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per l'allaccio abusivo di energia elettrica a servizio di una scuola abbandonata dove si era stabilito con la sua famiglia. Ha dedotto tre motivi: (1) proscioglimento per presunta mancanza di querela in conseguenza delle modifiche legislative (d.lgs. 150/2022), sostenendo che il reato sarebbe ora procedibile a querela; (2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ai verificatori Enel invocate a suo carico, per violazione delle garanzie difensive ex art. 63 c.p.p. e art. 220 disp. att. c.p.p.; (3) nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., con la tesi che il capo di imputazione non aveva specificato l'«ocus commissi delicti» (indicando solo "suo immobile") e che la verifica successiva aveva individuato l'immobile in via Luna, per cui si sarebbe trattato di fatto diverso da quello contestato e sarebbe dovuta intervenire la trasmissione al P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato l'appello perché la circostanza aggravante dell'avere agito su bene destinato a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n.7 c.p.) mantiene la procedibilità d'ufficio. Sul secondo motivo ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità: il ricorrente non ha indicato con precisione quali atti sarebbero affetti dal vizio né come la loro inutilizzabilità avrebbe inciso in modo decisivo sul giudizio; inoltre la condanna si fondava non solo sulla confessione ma anche sulla presenza del prevenuto sul posto, sulla sottoscrizione del verbale quale soggetto che usufruiva dell'allaccio e sull'elezione di domicilio nell'immobile servito. Sul terzo motivo ha ritenuto infondata la censura di mutamento del fatto, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto per integrare pregiudizio alle garanzie difensive; nel caso di specie l'imputato è stato messo nelle condizioni di difendersi e la corrispondenza tra contestazione e sentenza è risultata chiara. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 150/2022
Riferimento alla riforma che ha modificato la procedibilità di alcuni reati; la Corte valuta che, nonostante la riforma, la specifica aggravante relativa a beni destinati a pubblico servizio conserva la procedibilità d'ufficio
art. 625, comma 1, n. 7) c.p.
Aggravante per delitti commessi su beni destinati a pubblico servizio; la sua applicazione mantiene la procedibilità d'ufficio e giustifica la prosecuzione dell'azione penale indipendentemente da querela
art. 63 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di utilizzabilità di dichiarazioni; la Corte non ha invece accolto la tesi dell'inutilizzabilità, valutando che il motivo era vago e che, a prescindere dalle confessioni, esistevano altri elementi di prova
art. 220 disp. att. c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come fonte dell'obbligo di osservare garanzie difensive anche da parte di soggetti non giudiziari; la Corte ha ritenuto la censura generica e non dimostrata nel suo impatto decisivo
artt. 521 e 522 c.p.p.
Norme sulla sentenza di condanna per fatto diverso e sulla nullità per mutamento del fatto: la Corte richiama la giurisprudenza che richiede una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto perché si configuri pregiudizio alle garanzie difensive; nel caso esaminato non è emerso tale mutamento
Massime di principio
- L'applicazione di una aggravante che riguarda beni destinati a pubblico servizio può preservare la procedibilità d'ufficio anche dopo riforme che, in generale, hanno reso alcuni reati procedibili a querela.
- Per contestare in Cassazione l'utilizzabilità di atti o dichiarazioni occorre indicare con precisione quali atti sono viziati e dimostrare in che misura la loro esclusione inciderebbe in modo decisivo sul convincimento del giudice; la mera asserzione generica è inammissibile.
- La verifica della corrispondenza tra capo di imputazione e fatto giudicato non si esaurisce in un confronto letterale: rileva se l'imputato è stato posto nella concreta condizione di esercitare la sua difesa rispetto all'oggetto dell'accusa; per parlare di 'mutamento del fatto' è necessaria una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie
- Prove diverse dalla confessione (presenza sul posto, sottoscrizione di verbali, elezione di domicilio nell'immobile servito) possono sorreggere una condanna indipendentemente dalle dichiarazioni autoaccusatorie, riducendo l'efficacia di censure basate soltanto sull'inutilizzabilità di tali dichiarazioni
- In sede di impugnazione è essenziale collegare i profili di illegittimità denunciati alla loro incidenza pratica sulla decisione: senza questo nesso causale specifico le censure sono destinate a essere respinte per genericità o inammissibilità
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