Cassazione Penale, Sentenza n. 18202/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro sostenendo che quest'ultima aveva errato nel ritenere che il potere del pubblico ministero di contestare, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p. fosse soggetto a un termine di decadenza collegato alla disposizione transitoria dell'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022. In sostanza si deduceva che la Corte d'appello aveva illegittimamente escluso una circostanza aggravante tempestivamente contestata (9 febbraio 2023), ritenendo invece che, per effetto del d.lgs. n. 150/2022, il mancato esercizio della querela entro il termine avesse reso inammissibile o tardiva la contestazione dell'aggravante da parte del P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura Generale. Ha ritenuto che la contestazione della circostanza aggravante da parte del pubblico ministero del 9 febbraio 2023 fosse tempestiva (anteriore alla scadenza del termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022, fissato al 30 marzo 2023) e che la Corte d'appello avesse quindi erroneamente escluso l'aggravante. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro per l'ulteriore corso, precisando che, quando l'improcedibilità prevista dall'art. 129 c.p.p. non si è ancora determinata, nulla ostacola l'esercizio dei poteri di cui all'art. 517 c.p.p. da parte del pubblico ministero. La decisione richiama inoltre l'intervento delle Sezioni Unite (informazione provvisoria dell'udienza del 26/03/2026) sul tema della rilevabilità della mancanza di querela.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624 (furto)
Riferimento al reato contestato; la condotta integrava il reato di furto che è stato oggetto del procedimento.
Codice penale, art. 625, comma 1, n. 7 (circostanza aggravante: cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità)
L'aggravante contestata può mutare la procedibilità del reato (può rendere il furto procedibile d'ufficio) e incide su determinate conseguenze processuali e sulla determinazione della pena e della prescrizione.
Codice di procedura penale, art. 517 (modifica dell'imputazione durante il dibattimento)
Attribuisce al pubblico ministero il potere di effettuare contestazioni suppletive o modificative dell'imputazione in corso di causa, ivi compresa la contestazione di aggravanti, salvo che sia intervenuta una causa ostativa che renda la contestazione inidonea (es. improcedibilità già maturata).
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85 (disposizione transitoria sulla querela)
Prevede il termine entro il quale la persona offesa deve proporre querela per i reati divenuti procedibili a querela a seguito della riforma; la decorrenza di tale termine può determinare conseguenze di improcedibilità se la querela non è proposta.
Codice di procedura penale, art. 129 (improcedibilità per mancata querela)
Stabilisce che, quando ricorre la causa di procedibilità a querela e questa non è stata proposta nei termini, il giudice deve pronunciare sentenza di improcedibilità; la Corte ha ricordato che, se l'improcedibilità è già maturata, ciò può ostacolare contestazioni successive del P.M.
Sezioni Unite - informazione provvisoria (udienza 26/03/2026)
In tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, se è decorso il termine previsto dall'art. 85 senza querela, il giudice deve rilevare la mancanza di querela e dichiarare l'improcedibilità; ciò risolve il contrasto tra sezioni sulla possibilità per il P.M. di contestare l'aggravante dopo la scadenza del termine.
Massime di principio
- Se il pubblico ministero contesta un'aggravante prima della scadenza del termine transitorio di cui all'art. 85 d.lgs. n. 150/2022, la contestazione è in linea di principio legittima e non può essere esclusa dal giudice per un presunto vizio di tempestività.
- Se il termine previsto dall'art. 85 è decorso senza che la persona offesa abbia proposto querela e l'improcedibilità ex art. 129 c.p.p. si è già determinata, il giudice deve rilevarla immediatamente e la contestazione tardiva di un'aggravante che renderebbe il reato procedibile d'ufficio non può sanare la situazione.
- L'art. 517 c.p.p. consente al pubblico ministero di procedere a contestazioni suppletive o modificative durante il procedimento, purché non sia intervenuta una causa di estinzione o improcedibilità che renda tale contestazione inefficace.
- In pratica, per evitare rischi processuali, il pubblico ministero dovrebbe contestare tempestivamente le circostanze aggravanti; la difesa e il giudice devono verificare sempre se l'improcedibilità per mancata querela si è già concretizzata prima di escludere una contestazione del P.M.
- L'aggiunta o l'esclusione di un'aggravante ha effetti anche sui termini di prescrizione e sulla pena ed è quindi rilevante non solo ai fini della procedibilità ma anche per la durata e l'esito del processo.
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