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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18364/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato per (a) violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. per omessa sospensione del procedimento e nullità della dichiarazione di assenza, essendosi l'imputato, straniero senza fissa dimora, limitato ad eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio che tuttavia aveva rifiutato la domiciliazione e non aveva instaurato un rapporto effettivo con il cliente; (b) errata applicazione dell'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998 (reato per trattenimento nel territorio nonostante ordine di espulsione), dato lo stato di indigenza e le condizioni di vita che avrebbero impedito l'adempimento dell'ordine; (c) in subordine, mancata valutazione della particolare tenuità ex art. 34 D.Lgs. n. 274/2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul primo motivo: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 23948/2020, Ismail) secondo il quale l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé prova che l'imputato abbia effettiva conoscenza del procedimento; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o altri elementi che dimostrino la consapevolezza dell'imputato. Nel caso di specie il difensore aveva rifiutato la domiciliazione e non sussistevano elementi che attestassero che l'imputato fosse venuto a conoscenza del processo: ne è derivata la nullità assoluta degli atti e della sentenza. La sentenza di primo grado è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi per un nuovo giudizio al Giudice di pace di Legnano in diversa composizione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter

    art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998

    Norma che sanziona chi si trattiene nel territorio nazionale in violazione dell'ordine di espulsione; nel caso la Corte non ha deciso nel merito dell'eventuale giustificazione (indigenza) perché ha disposto l'annullamento per vizi processuali.

  • Codice di procedura penale, art. 420-bis

    art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina la dichiarazione di assenza e le condizioni per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento; la Corte riconosce che non si può presumere conoscenza solo dall'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio senza prova dell'effettivo rapporto.

  • Codice di procedura penale, art. 420-quater

    art. 420-quater cod. proc. pen.

    Norma collegata alla sospensione del procedimento in caso di incertezza sulla conoscenza del processo da parte dell'imputato; il ricorso deduceva l'omessa applicazione di tale sospensione.

  • Codice di procedura penale, art. 162, comma 4-bis

    art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità per il difensore d'ufficio di non accettare la domiciliazione; la Corte ha ritenuto che, se il difensore rifiuta, l'elezione di domicilio non può valere come prova della conoscenza del processo.

  • Codice di procedura penale, art. 161, comma 4

    art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notificazione mediante consegna di copia al difensore; la Corte indica che tale modalità non è appropriata se il difensore non ha accettato la domiciliazione e non vi è prova di rapporto effettivo.

  • Codice di procedura penale, artt. 157 e 159

    artt. 157 e 159 cod. proc. pen.

    Regole sulle notificazioni a mani proprie; la Corte richiede che, in assenza di prova di conoscenza tramite il difensore d'ufficio, si proceda a notificazione personale per rispettare la finalità di garantire la partecipazione consapevole dell'imputato.

  • D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34

    art. 34 D.Lgs. n. 274/2000

    Prevede la non applicabilità della pena per particolare tenuità del fatto; nel caso è stato invocato in via subordinata ma la Corte non ha deciso sul merito dato l'annullamento per vizi processuali.

  • Sezioni Unite Corte di cassazione, n. 23948 del 2020 (Ismail)

    Sez. U., n. 23948/2020, Ismail

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio oggi applicato: l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non può automaticamente legittimare la dichiarazione di assenza; serve prova dell'effettivo rapporto e della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce di per sé prova che l'imputato abbia effettiva conoscenza del processo: il giudice deve verificare l'instaurazione reale del rapporto professionale o altri elementi che attestino la consapevolezza dell'imputato.
  • Se il difensore d'ufficio rifiuta di accettare la domiciliazione (ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis), non si possono legittimamente effettuare notifiche al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4: è necessaria la notificazione a mani proprie (artt. 157/159) per dichiarare validamente l'assenza.
  • In procedimenti contro soggetti stranieri privi di fissa dimora occorre particolare cautela procedurale per garantire il diritto di difesa e la partecipazione consapevole; carenze nella notificazione possono determinare la nullità assoluta degli atti e l'annullamento della sentenza.
  • Questioni di merito relative a giustificazioni dell'inosservanza dell'ordine di espulsione (es. indigenza) o alla particolare tenuità devono essere valutate solo dopo aver assicurato la regolarità procedurale: vizi processuali gravi pregiudicano l'esame del merito.
  • I difensori d'ufficio e gli uffici giudiziari devono annotare e provare l'effettiva comunicazione delle informazioni di processo all'assistito quando si pretende, sulla base di una domiciliazione, che l'imputato sia stato informato.

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