Cassazione Penale, Sentenza n. 18364/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato per (a) violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. per omessa sospensione del procedimento e nullità della dichiarazione di assenza, essendosi l'imputato, straniero senza fissa dimora, limitato ad eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio che tuttavia aveva rifiutato la domiciliazione e non aveva instaurato un rapporto effettivo con il cliente; (b) errata applicazione dell'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998 (reato per trattenimento nel territorio nonostante ordine di espulsione), dato lo stato di indigenza e le condizioni di vita che avrebbero impedito l'adempimento dell'ordine; (c) in subordine, mancata valutazione della particolare tenuità ex art. 34 D.Lgs. n. 274/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul primo motivo: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 23948/2020, Ismail) secondo il quale l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé prova che l'imputato abbia effettiva conoscenza del procedimento; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o altri elementi che dimostrino la consapevolezza dell'imputato. Nel caso di specie il difensore aveva rifiutato la domiciliazione e non sussistevano elementi che attestassero che l'imputato fosse venuto a conoscenza del processo: ne è derivata la nullità assoluta degli atti e della sentenza. La sentenza di primo grado è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi per un nuovo giudizio al Giudice di pace di Legnano in diversa composizione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter
art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998
Norma che sanziona chi si trattiene nel territorio nazionale in violazione dell'ordine di espulsione; nel caso la Corte non ha deciso nel merito dell'eventuale giustificazione (indigenza) perché ha disposto l'annullamento per vizi processuali.
Codice di procedura penale, art. 420-bis
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina la dichiarazione di assenza e le condizioni per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento; la Corte riconosce che non si può presumere conoscenza solo dall'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio senza prova dell'effettivo rapporto.
Codice di procedura penale, art. 420-quater
art. 420-quater cod. proc. pen.
Norma collegata alla sospensione del procedimento in caso di incertezza sulla conoscenza del processo da parte dell'imputato; il ricorso deduceva l'omessa applicazione di tale sospensione.
Codice di procedura penale, art. 162, comma 4-bis
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità per il difensore d'ufficio di non accettare la domiciliazione; la Corte ha ritenuto che, se il difensore rifiuta, l'elezione di domicilio non può valere come prova della conoscenza del processo.
Codice di procedura penale, art. 161, comma 4
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notificazione mediante consegna di copia al difensore; la Corte indica che tale modalità non è appropriata se il difensore non ha accettato la domiciliazione e non vi è prova di rapporto effettivo.
Codice di procedura penale, artt. 157 e 159
artt. 157 e 159 cod. proc. pen.
Regole sulle notificazioni a mani proprie; la Corte richiede che, in assenza di prova di conoscenza tramite il difensore d'ufficio, si proceda a notificazione personale per rispettare la finalità di garantire la partecipazione consapevole dell'imputato.
D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34
art. 34 D.Lgs. n. 274/2000
Prevede la non applicabilità della pena per particolare tenuità del fatto; nel caso è stato invocato in via subordinata ma la Corte non ha deciso sul merito dato l'annullamento per vizi processuali.
Sezioni Unite Corte di cassazione, n. 23948 del 2020 (Ismail)
Sez. U., n. 23948/2020, Ismail
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio oggi applicato: l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non può automaticamente legittimare la dichiarazione di assenza; serve prova dell'effettivo rapporto e della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce di per sé prova che l'imputato abbia effettiva conoscenza del processo: il giudice deve verificare l'instaurazione reale del rapporto professionale o altri elementi che attestino la consapevolezza dell'imputato.
- Se il difensore d'ufficio rifiuta di accettare la domiciliazione (ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis), non si possono legittimamente effettuare notifiche al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4: è necessaria la notificazione a mani proprie (artt. 157/159) per dichiarare validamente l'assenza.
- In procedimenti contro soggetti stranieri privi di fissa dimora occorre particolare cautela procedurale per garantire il diritto di difesa e la partecipazione consapevole; carenze nella notificazione possono determinare la nullità assoluta degli atti e l'annullamento della sentenza.
- Questioni di merito relative a giustificazioni dell'inosservanza dell'ordine di espulsione (es. indigenza) o alla particolare tenuità devono essere valutate solo dopo aver assicurato la regolarità procedurale: vizi processuali gravi pregiudicano l'esame del merito.
- I difensori d'ufficio e gli uffici giudiziari devono annotare e provare l'effettiva comunicazione delle informazioni di processo all'assistito quando si pretende, sulla base di una domiciliazione, che l'imputato sia stato informato.
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