Sentenza n. 2203/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento el provvedimento della Prefettura di Milano – Sportello Unico per l’Immigrazione Nr. -OMISSIS- emesso in data 02.08.2022 e notificato alla ricorrente in data 08.08.2022 con il quale veniva rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro della Sig.ra -OMISSIS-, Sig. -OMISSIS-, in data 23.06.2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di emersione dal lavoro irregolare per mancanza del reddito minimo del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Milano – Sportello Unico per l'Immigrazione relativo all'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che l'eventuale presentazione non diligente della domanda da parte del datore di lavoro, unico soggetto legittimato a proporla, non avrebbe dovuto pregiudicare la lavoratrice, che avrebbe posseduto tutti i requisiti per accedere alla procedura. Non è stata contestata l'assenza del requisito reddituale minimo in capo al datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura. Ha affermato che il requisito del reddito minimo del datore di lavoro, previsto dall'art. 103 del d.l. 34/2020, è ragionevole perché mira a garantire l'effettiva capacità del datore di adempiere alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, inclusa la corresponsione di una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 24 novembre 2023, anche quanto alla legittimità della rimessione a un decreto interministeriale della determinazione dei limiti reddituali. Ha ritenuto il diniego adeguatamente istruito e motivato sulla constatata assenza del requisito reddituale, qualificandolo come presupposto indefettibile e, una volta accertatane la mancanza, come provvedimento vincolato. Il TAR ha inoltre osservato che, anche aderendo all'orientamento secondo cui la mancanza di reddito del datore non sarebbe automaticamente preclusiva ma costituirebbe una presunzione della natura fittizia del rapporto, la ricorrente non aveva allegato né dimostrato lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa nel periodo rilevante. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 34/2020
Il requisito del reddito minimo del datore di lavoro costituisce un presupposto indefettibile della procedura di emersione; la sua mancanza determina il rigetto vincolato dell'istanza.
art. 36 Costituzione
Il requisito reddituale è ragionevole perché è funzionale a garantire la capacità effettiva del datore di corrispondere una retribuzione proporzionata e sufficiente.
art. 5, commi 5 e 11-bis, d.lgs. 109/2012
La pronuncia richiama l'assenza, nella disciplina applicata, di una previsione espressa analoga a quella contenuta in tali disposizioni, nel discutere l'orientamento secondo cui l'assenza di determinati requisiti può valere come presunzione di rapporto fittizio anziché come preclusione automatica.
legge 102/2009
È richiamata quale disciplina relativa al periodo rilevante per la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, il possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro costituisce un presupposto indefettibile, diretto a garantire l'effettiva capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
- Il requisito reddituale del datore di lavoro, previsto dalla disciplina dell'emersione, è coerente con la tutela costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente e non può essere considerato un requisito meramente formale o ad colorandum.
- Accertata l'assenza del reddito minimo richiesto e non essendo tale circostanza contestata, l'amministrazione è tenuta a rigettare l'istanza di emersione mediante un provvedimento vincolato.
- Anche secondo l'orientamento che considera la mancanza del reddito del datore di lavoro una presunzione della natura fittizia del rapporto, il lavoratore deve allegare e dimostrare elementi idonei a comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo rilevante.
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