Cassazione Civile, Ordinanza n. 06460/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 19818/2022, deducendo tre profili: (1) omissione della distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario; (2) mancata liquidazione di alcuni esborsi del primo grado, indicati come contributo unificato e diritti ex art. 30 d.P.R. n. 115/2002; (3) liquidazione ridotta delle spese del giudizio di legittimità rispetto all'importo che assumeva dovuto. La Corte ha integrato il contraddittorio nel procedimento di correzione e ha esaminato l'istanza in camera di consiglio.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte l'istanza di correzione. Ha ritenuto effettivamente omessa, nell'ordinanza originaria, la statuizione sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, e ha disposto l'inserimento nel dispositivo della formula relativa alla distrazione delle spese di ciascun grado di giudizio. Ha invece escluso che la mancata menzione del contributo unificato e degli altri esborsi richiedesse una correzione per errore materiale, osservando che tali importi sono dovuti ex lege dalla parte soccombente e che la loro restituzione risulta implicitamente dalla condanna alle spese, verificabile anche in sede esecutiva. Ha inoltre ricordato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammissibile una pronuncia sulle spese processuali del procedimento stesso.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile per integrare o rettificare omissioni meramente materiali del provvedimento, non per introdurre una nuova statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
art. 391-bis c.p.c.
richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. come base del procedimento di correzione degli errori materiali in cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del procedimento di correzione, previa integrazione del contraddittorio.
art. 30 d.P.R. n. 115/2002
richiamato con riferimento ai diritti e agli esborsi indicati nell'istanza; la Corte osserva che il loro pagamento è verificabile documentalmente e che la loro omissione in dispositivo non impone necessariamente correzione materiale.
art. 13, comma 2-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel testo quale voce di esborso asseritamente non liquidata; la Corte ne esclude la necessità di correzione materiale perché il relativo importo è recuperabile in via consequenziale alla condanna alle spese.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali è consentita la sola rettifica di omissioni o sviste meramente materiali del provvedimento, non l'introduzione di una nuova valutazione discrezionale o di una diversa regolazione delle spese.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando ne ricorrano i presupposti ed essa sia stata richiesta, deve essere inserita nel dispositivo; la sua omissione integra un errore materiale emendabile.
- La mancata menzione in dispositivo del contributo unificato o di altri esborsi dovuti ex lege dalla parte soccombente non richiede necessariamente correzione, perché la condanna alle spese comprende implicitamente la restituzione di quanto anticipato dalla parte vittoriosa, verificabile anche in sede esecutiva.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere pronunciata una autonoma condanna alle spese del medesimo procedimento.
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