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Sentenza

Sentenza n. 3480/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3266/2023 pubblicata in data 10.10.2023

Giustizia amministrativa202504417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3266/2023, relativa all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3266/2023, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la carta docente per tre anni scolastici, per un importo di 500 euro annui. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva adempiuto alla pronuncia. L'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta e che il Ministero non aveva contestato tale circostanza. Poiché l'adempimento è avvenuto soltanto dopo la presentazione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente al comando contenuto nel titolo esecutivo e la parte ricorrente dichiara soddisfatta la propria pretesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, purché non vi siano contestazioni dell'amministrazione sulla sopravvenuta soddisfazione.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, poiché la soccombenza virtuale e il principio di causalità impongono di porre i costi del giudizio a carico della parte che ha reso necessaria l'azione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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