Cassazione Civile, Ordinanza n. 25561/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicataria)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione agli atti esecutivi proposta nell'ambito di una procedura di espropriazione immobiliare, diretta a contestare il decreto di trasferimento emesso in favore dell'aggiudicataria. Il tribunale ha dichiarato l'opposizione tardiva, ritenendo decorso il termine di cui all'art. 617 c.p.c. I ricorrenti hanno impugnato la decisione deducendo, con due motivi, la violazione degli artt. 111 Cost., 113, 617, secondo comma, c.p.c. e 111 Cost., 113, 618, secondo comma, c.p.c.: in sintesi, sostenevano che il termine per proporre opposizione non dovesse decorrere dalla pubblicazione del decreto né dalla sola richiesta di copia conforme, ma dalla materiale conoscenza del contenuto del provvedimento, raggiunta solo al ritiro della copia; inoltre lamentavano che il giudice di merito avesse alterato la sequenza procedimentale e ignorato il fascicolo, nel quale sarebbe stata documentata la data del ritiro della copia conforme del decreto di trasferimento opposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione ex art. 617 c.p.c., è sufficiente anche la conoscenza di fatto del provvedimento contestato. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato, anche presuntivamente, che tale conoscenza si era già realizzata con la richiesta di copia conforme del decreto di trasferimento. La censura dei ricorrenti è stata ritenuta generica, perché non formulava una specifica critica in iure alla sussunzione dei fatti nella disciplina delle presunzioni, e comunque infondata. La Corte ha quindi confermato la tardività dell'opposizione e ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del controricorrente, oltre agli ulteriori oneri di legge, incluso l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno delle censure sulla corretta motivazione e sul rispetto del giusto processo, ma senza accoglimento
art. 113 c.p.c.
invocato dai ricorrenti in relazione alla decisione del giudice di merito, senza esito favorevole
art. 617, secondo comma, c.p.c.
il termine per l'opposizione agli atti esecutivi decorre dalla conoscenza di fatto del provvedimento contestato, non essendo necessaria una comunicazione formale
art. 618, secondo comma, c.p.c.
richiamato nelle doglianze sullo svolgimento del giudizio di opposizione
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è sufficiente la conoscenza di fatto del provvedimento da impugnare, anche in assenza di comunicazione formale.
- La richiesta di copia conforme di un provvedimento esecutivo può integrare un indice idoneo a fondare, in via presuntiva, la conoscenza del contenuto del provvedimento e quindi a far decorrere il termine per l'opposizione.
- Chi censura in cassazione la valutazione presuntiva compiuta dal giudice di merito deve articolare una specifica critica in iure alla sussunzione dei fatti nella disciplina delle presunzioni; una generica contestazione della fase procedurale non è sufficiente.
- Se il primo motivo investe correttamente la questione decisiva e viene respinto, il secondo motivo che ne dipende resta assorbito.
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