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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30563/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 06/11/2023 che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza del Tribunale di Prato del 09/03/2016. L'unico motivo dedotto è la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 544, comma 3, e 548, comma 2 c.p.p.: il ricorrente sostiene che l'appello era tempestivo perché la motivazione del Tribunale è stata depositata oltre il termine di 90 giorni, sicché il termine per proporre impugnazione doveva decorrere solo dalla comunicazione dell'avvenuto deposito (notificata il 16/08/2016) e, tenuto conto della sospensione feriale ridotta, partire il 1° settembre 2016 con scadenza il 15/10/2016.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ricostruito i termini: la sentenza del Tribunale è stata depositata il 18/06/2016 (oltre il 90° giorno), la comunicazione di deposito è del 16/08/2016; poiché la notifica è avvenuta in periodo feriale e alla sentenza si applicava la sospensione feriale ridotta (1-31 agosto), il termine di 45 giorni per proporre appello è decorrso dal 1° settembre 2016 con scadenza al 15/10/2016. L'impugnazione proposta il 31/10/2016 risultava quindi tardiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma di delimitazione dei motivi di ricorso per cassazione; qui invocata dal ricorrente come vizio procedurale relativo alla valutazione della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 544, comma 3 cod. proc. pen.

    Disposizione relativa ai termini per il deposito della motivazione della sentenza; richiamata nella ricostruzione del decorso dei 90 giorni per la motivazione.

  • art. 548, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle conseguenze del deposito tardivo della motivazione sulla decorrenza dei termini di impugnazione.

  • art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Stabilisce che, se la motivazione è depositata oltre il termine indicato, il termine per proporre impugnazione decorre dalla comunicazione al difensore dell'avvenuto deposito; la Corte ha applicato questa regola per far decorrere i 45 giorni dall'avviso di deposito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in ipotesi, il pagamento alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte lo ha applicato per liquidare euro 3.000.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv. con mod. dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, art. 16, comma 3

    Ha ridotto il periodo di sospensione feriale (sospensione dei termini) stabilendo che, per l'anno preso in considerazione, la sospensione operava dal 1° al 31 agosto; la Corte ha utilizzato questa disposizione per calcolare l'effetto della sospensione sul decorso dei 45 giorni.

  • Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come riferimento giurisprudenziale sul tema delle conseguenze dell'inammissibilità o manifestata infondatezza del ricorso ai fini della liquidazione delle somme alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • Il termine per proporre appello decorre generalmente dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della motivazione se la motivazione è stata depositata oltre il termine indicato dal giudice (art. 585, comma 2, lett. c)).
  • Se la comunicazione di deposito avviene durante il periodo di sospensione feriale, il decorso del termine inizia quando termina la sospensione effettiva prevista dalla normativa vigente all'epoca (qui: sospensione ridotta dal 1° al 31 agosto).
  • Una errata valutazione del termine da parte della Corte d'appello non salva comunque un'impugnazione effettivamente depositata oltre il termine utile: l'inammissibilità per tardività può essere confermata dalla Corte suprema.
  • Il deposito della motivazione oltre il termine non annulla il termine d'impugnazione ma ne sosposta l'inizio fino alla comunicazione al difensore; quindi è essenziale calcolare correttamente la data di notifica e l'effetto delle ferie giudiziarie.
  • L'inammissibilità manifestamente infondata comporta conseguenze economiche (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto gli impugnanti devono verificare con attenzione la tempestività prima di proporre ricorso.

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