Cassazione Penale, Sentenza n. 30563/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 06/11/2023 che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza del Tribunale di Prato del 09/03/2016. L'unico motivo dedotto è la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 544, comma 3, e 548, comma 2 c.p.p.: il ricorrente sostiene che l'appello era tempestivo perché la motivazione del Tribunale è stata depositata oltre il termine di 90 giorni, sicché il termine per proporre impugnazione doveva decorrere solo dalla comunicazione dell'avvenuto deposito (notificata il 16/08/2016) e, tenuto conto della sospensione feriale ridotta, partire il 1° settembre 2016 con scadenza il 15/10/2016.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ricostruito i termini: la sentenza del Tribunale è stata depositata il 18/06/2016 (oltre il 90° giorno), la comunicazione di deposito è del 16/08/2016; poiché la notifica è avvenuta in periodo feriale e alla sentenza si applicava la sospensione feriale ridotta (1-31 agosto), il termine di 45 giorni per proporre appello è decorrso dal 1° settembre 2016 con scadenza al 15/10/2016. L'impugnazione proposta il 31/10/2016 risultava quindi tardiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma di delimitazione dei motivi di ricorso per cassazione; qui invocata dal ricorrente come vizio procedurale relativo alla valutazione della tempestività dell'impugnazione.
art. 544, comma 3 cod. proc. pen.
Disposizione relativa ai termini per il deposito della motivazione della sentenza; richiamata nella ricostruzione del decorso dei 90 giorni per la motivazione.
art. 548, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle conseguenze del deposito tardivo della motivazione sulla decorrenza dei termini di impugnazione.
art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce che, se la motivazione è depositata oltre il termine indicato, il termine per proporre impugnazione decorre dalla comunicazione al difensore dell'avvenuto deposito; la Corte ha applicato questa regola per far decorrere i 45 giorni dall'avviso di deposito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in ipotesi, il pagamento alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte lo ha applicato per liquidare euro 3.000.
d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv. con mod. dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, art. 16, comma 3
Ha ridotto il periodo di sospensione feriale (sospensione dei termini) stabilendo che, per l'anno preso in considerazione, la sospensione operava dal 1° al 31 agosto; la Corte ha utilizzato questa disposizione per calcolare l'effetto della sospensione sul decorso dei 45 giorni.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come riferimento giurisprudenziale sul tema delle conseguenze dell'inammissibilità o manifestata infondatezza del ricorso ai fini della liquidazione delle somme alla Cassa per le ammende.
Massime di principio
- Il termine per proporre appello decorre generalmente dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della motivazione se la motivazione è stata depositata oltre il termine indicato dal giudice (art. 585, comma 2, lett. c)).
- Se la comunicazione di deposito avviene durante il periodo di sospensione feriale, il decorso del termine inizia quando termina la sospensione effettiva prevista dalla normativa vigente all'epoca (qui: sospensione ridotta dal 1° al 31 agosto).
- Una errata valutazione del termine da parte della Corte d'appello non salva comunque un'impugnazione effettivamente depositata oltre il termine utile: l'inammissibilità per tardività può essere confermata dalla Corte suprema.
- Il deposito della motivazione oltre il termine non annulla il termine d'impugnazione ma ne sosposta l'inizio fino alla comunicazione al difensore; quindi è essenziale calcolare correttamente la data di notifica e l'effetto delle ferie giudiziarie.
- L'inammissibilità manifestamente infondata comporta conseguenze economiche (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto gli impugnanti devono verificare con attenzione la tempestività prima di proporre ricorso.
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