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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42381/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/04/2024 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena per mancata demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente deduceva vizio della motivazione, erronea applicazione degli artt. 674 c.p.p., 163 e 168 c.p. e travisamento della prova, sostenendo che le opere riscontrate (veranda e tettoia) erano conformi ad un'autorizzazione comunale del 27/12/2004 e diverse dalle opere oggetto della condanna, che invece sarebbero state rimosse.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente constatato il mancato adempimento dell'obbligo di demolizione e ripristino, rilevando che le opere ispezionate il 18/11/2022 coincidevano con quelle oggetto della condanna (tettoia di circa 30 m2 con struttura metallica e pannelli coibentati, parete in muratura con finestra priva di infisso, vano in muratura interno di circa 4 m2 privo di infissi). La difesa non ha prodotto documentazione a sostegno della diversa qualificazione/legittimità delle opere trovate, limitandosi ad affermazioni non comprovate. Conseguentemente la Corte ha confermato la revoca della sospensione condizionale della pena e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa nel motivo di doglianza; la Corte osserva che il ricorso non ha specificato concreti profili di violazione di tale disposizione e che la contestazione della motivazione si fonda su ricostruzioni arbitrarie dei fatti non corrisposte da prove.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma applicabile; la Corte rileva che non sono stati indicati profili specifici di violazione e che la documentazione probatoria necessaria non è stata fornita.

  • art. 168 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa; la Corte ritiene che non sia dimostrata l'erronea applicazione della norma, dovendosi confermare la valutazione del giudice dell'esecuzione circa la coincidenza delle opere contestate con quelle ritenute abusive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre l'onere delle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi che evidenzino colpa grave nella proposizione del ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria accessoria per ricorso infondato può essere modulata tenendo conto dell'assenza di colpa grave; la Corte di cassazione ha ritenuto tuttavia applicabile una somma equitativa data l'inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di esecuzione penale per demolizione di opere abusive, l'onere della prova circa la legittimità o l'alterità delle opere ritrovate grava sul resistente che contesta la constatazione del giudice dell'esecuzione: semplici asserzioni difensive non sostituite da documenti sono generalmente insufficienti.
  • Le valutazioni del giudice dell'esecuzione circa il mancato adempimento di misure accessorie (demolizione e ripristino) hanno ampia discrezionalità e sono difficilmente rimovibili in cassazione se fondate su riscontri di fatto puntuali, salvo prova contraria documentale e precisa.
  • Per contestare efficacemente la revoca della sospensione condizionale occorre dimostrare, con documenti ufficiali (es. titoli abilitativi, atti di demolizione, perizie), che le opere riscontrate siano effettivamente diverse da quelle oggetto della condanna o siano legittimate da provvedimenti antecedenti o sopravvenuti.
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso motivato da ricostruzioni arbitrarie e privo di elementi probatori; in tali casi è possibile l'imposizione delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo apprezzamento sulla buona fede della parte.

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