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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 12445 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

P. s.p.a. ha impugnato un avviso di pagamento di Euro 135.575,18, oltre interessi e indennità di mora, relativo alla maggiore imposta erariale e all'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica del 2006. La società sosteneva di poter cumulare i consumi di tutte le imprese operanti nel medesimo polo industriale per beneficiare dell'esenzione prevista per consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh in regime di autoproduzione. L'Agenzia riteneva invece necessario calcolare separatamente i consumi di ciascuna impresa utilizzatrice, trattandosi di soggetti autonomi privi di rapporti associativi, consortili o di interdipendenza produttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR. Ha stabilito che l'esenzione non può essere applicata cumulando i consumi di più aziende solo perché situate nello stesso comprensorio industriale: occorre disaggregare i consumi mensili di ciascuna impresa. È stata inoltre ritenuta irrilevante l'autorizzazione amministrativa ministeriale all'autoproduzione, poiché le società utenti erano soggetti autonomi e l'energia veniva ceduta in base a meri rapporti commerciali. P. s.p.a. è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio, liquidate in Euro 5.600, oltre alle spese prenotate a debito, nonché a versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 2, lett. o-bis) (Testo unico accise)

    L'esenzione dall'imposta erariale sull'energia elettrica, nella fattispecie di consumo mensile superiore a 1,2 milioni di chilowattora in regime di autoproduzione, non può riferirsi al consumo complessivo di una pluralità di aziende solo perché incluse nello stesso comprensorio industriale; occorre disaggregare i consumi mensili di ogni singola azienda.

    La soglia per l'esenzione deve essere verificata con riferimento ai consumi della singola impresa utilizzatrice e non mediante il cumulo dei consumi di imprese autonome localizzate nello stesso sito.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 1

    Obbligato al pagamento dell'imposta erariale sull'energia elettrica è l'esercente l'officina di produzione o il soggetto ad esso assimilato.

    La responsabilità per il versamento dell'imposta grava sul fabbricante o esercente dell'officina, con possibilità di rivalsa sui consumatori.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 53

    Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza competente.

    L'esercizio dell'officina e i relativi obblighi fiscali sono collegati alla specifica struttura produttiva e ai soggetti che la esercitano.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 54

    L'officina di produzione è costituita dal complesso degli apparati esercitati da una medesima ditta; le diverse stazioni di produzione esercitate in luoghi distinti costituiscono officine distinte.

    La disciplina considera l'officina come una realtà organizzativa e fisica riferibile a una medesima impresa, non come l'intero comprensorio industriale in cui operano più società.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 56

    L'imposta è versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori; le bollette devono riportare i quantitativi forniti e la liquidazione dell'imposta.

    La contabilizzazione e la tassazione devono riferirsi alle forniture effettuate ai singoli consumatori, consentendo di verificare individualmente il superamento della soglia agevolata.

  • D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2

    Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70 per cento annuo per uso proprio o per soggetti qualificati dalla norma.

    La nozione di autoproduttore può comprendere società controllate, controllanti, consorziate o altri soggetti espressamente indicati, ma non semplici clienti autonomi legati da rapporti commerciali.

  • D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, convertito dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20

    L'esenzione dalle addizionali locali si applica all'energia elettrica autoprodotta e impiegata per uso proprio.

    L'esenzione dalle addizionali locali non si estende all'energia prodotta da un soggetto e utilizzata da imprese giuridicamente diverse, anche se operanti nello stesso sito o aderenti a un consorzio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    Il rigetto del ricorso comporta, nei casi previsti, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La mera collocazione di più imprese nello stesso stabilimento o polo industriale non consente, di regola, di sommare i loro consumi per ottenere una soglia fiscale agevolata.
  • Per applicare un'esenzione basata sul superamento di una soglia di consumo, occorre individuare il singolo consumatore finale e verificare separatamente i suoi consumi nel periodo previsto dalla legge.
  • La qualifica amministrativa di autoproduttore non è sufficiente, da sola, a determinare il trattamento fiscale: prevalgono le condizioni e i requisiti stabiliti dalla normativa tributaria.
  • La cessione di energia a imprese autonome in forza di semplici contratti commerciali non equivale all'uso proprio o all'utilizzo da parte di società controllate, consorziate o produttivamente interdipendenti.
  • Ai fini delle agevolazioni fiscali sull'energia, è essenziale conservare una contabilizzazione distinta delle quantità fornite a ciascun utilizzatore e applicare separatamente aliquote, soglie ed esenzioni.
  • Le esenzioni dalle addizionali locali riferite all'energia autoprodotta e utilizzata per uso proprio non si estendono automaticamente all'energia ceduta a soggetti giuridicamente distinti.

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