Cassazione Penale, Sentenza n. 34638/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di falsificazione (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). Deduceva due motivi: 1) violazione di legge per mancata tempestiva comunicazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero depositate il 17/05/2023 per udienza del 22/05/2023, che avrebbe impedito alla difesa di controdedurre entro il termine decadenziale di cinque giorni e giustificato la richiesta di rinvio dell'udienza cartolare; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento della recidiva, contestando che la Corte d'appello avrebbe utilizzato formule di stile senza dimostrare l'effettivo accrescimento della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica: pur riconoscendo che il ritardo nella comunicazione delle conclusioni del P.M. può integrare una nullità a regime intermedio, il ricorrente non ha specificato quale interesse concreto sarebbe stato leso né cosa avrebbe potuto produrre o contro dedurre di decisivo se avesse avuto la comunicazione tempestiva. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il riconoscimento della recidiva indicando la progressione criminosa e la connessione tra condotte pregresse e comportamento contestato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Norma sostanziale che descrive il reato ascritto al ricorrente; la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità per tale fattispecie.
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di ricettazione, anch'essa confermata dalla Corte d'appello e non ritenuta viziata in cassazione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato come norma che disciplina il procedimento celebrato con contraddittorio scritto (rito cartolare); la Corte ha valutato che le regole del contraddittorio cartolare consentono determinati rimedi, ma hanno rilevanza solo se l'eccezione è adeguatamente motivata.
art. 178 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle nullità e ai relativi termini di eccezione; la Corte ha richiamato la distinzione tra nullità a regime intermedio e nullità che devono essere eccepite in determinati momenti del giudizio.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che alcune nullità o vizi relativi al 'giudizio' possono essere dedotti con il ricorso per cassazione quando l'eccezione non poteva essere tempestivamente proposta nei gradi precedenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna a euro 3.000.
Massime di principio
- Quando si deduce lesione del diritto di difesa per mancata o tardiva comunicazione di atti (es. conclusioni scritte del P.M.), il ricorrente deve indicare concretamente quale interesse è stato leso e cosa avrebbe prodotto o contro dedotto di decisivo se avesse ricevuto la comunicazione nei termini; altrimenti la censura può essere dichiarata generica e inammissibile.
- Le nullità a regime intermedio hanno regole specifiche di tempestività: se la nullità riguarda atti preliminari al dibattimento di primo grado va eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado; se interessa il giudizio di appello va eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello; alcune nullità inerenti al giudizio stesso possono essere dedotte in cassazione.
- Nel rito cartolare (contraddittorio scritto) le nullità attinenti al contraddittorio possono essere eccepite anche con ricorso per cassazione, ma la doglianza deve comunque essere specifica e dimostrare il concreto pregiudizio.
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica che dimostri l'accrescimento della pericolosità sociale e la connessione tra le condotte pregresse e quella contestata; formule generiche non sono sufficienti, ma se la corte spiega la progressione criminosa la decisione è difficilmente censurabile in cassazione.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il merito procedurale dell'impugnazione prima di proporre ricorso.
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